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Legge regionale 27 dicembre 2017, n. 80

Disposizioni in materia di programmazione settoriale. Modifiche alle leggi regionali 31/2000 , 22/2002 , 40/2005 , 14/2007 , 53/2008 , 9/2010 , 21/2010 , 65/2014 , 69/2014 , 1/2015 , 22/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 27 dicembre 2017





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l'articolo 46 dello Statuto;


Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 31 (Partecipazione dell’Istituto degli Innocenti di Firenze all’attuazione delle politiche regionali di promozione e di sostegno rivolte all’infanzia e all’adolescenza);


Vista la legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);


Vista la legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale);


Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane);


Vista la legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 (Disposizioni in materia di ricerca e innovazione);


Vista la legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente);


Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);


Vista la legge regionale 13 novembre 2014, n. 69 (Norme per la valorizzazione del ruolo della Toscana nel periodo risorgimentale ai fini del conseguimento dell’unità nazionale. Modifiche alla l.r. 21/2010 );


Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 );


Vista la legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana “APET”. Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale);


Visto il parere favorevole della Conferenza permanente delle autonomie sociali espresso nella seduta del 7 dicembre 2017;


Considerato quanto segue:


1. La presente legge rientra nel processo di razionalizzazione e semplificazione introdotto dal nuovo modello di programmazione regionale definito dalla l.r. 1/2015 , che ha tra i propri obiettivi quello di snellire le procedure e di ridurre i tempi della programmazione;


2. Al fine di attuare le strategie delineate con il programma regionale di sviluppo (PRS) 2016 – 2020, approvato con la risoluzione del Consiglio regionale 15 marzo 2017, n. 47, si è proceduto ad un complessivo riordino degli strumenti di programmazione con la legge regionale 31 marzo 2017, n. 15 (Disposizioni in materia di programmazione settoriale. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 25/1998, 39/2000, 32/2002, 1/2004, 7/2005, 39/2005, 41/2005, 1/2006, 14/2007, 9/2008, 16/2009, 20/2009, 26/2009, 29/2009, 40/2009, 54/2009, 58/2009, 9/2010, 21/2010, 55/2011, 27/2012, 51/2013, 21/2015, 30/2015) e con la presente legge si prosegue il processo di adeguamento al nuovo modello di programmazione, in ottemperanza al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2018, che costituisce documento preliminare alla legge stessa;


3. È necessario, inoltre, procedere alla modifica, a carattere manutentivo, di alcune norme al fine di realizzare un coordinamento interno alle stesse norme oggetto di modifica e, in alcuni casi, per adeguare la normativa regionale a quella nazionale;


4. È necessario, infine, prorogare il piano sanitario e sociale integrato regionale (PSSIR), attuativo del PRS 2011-2015, fino all'approvazione del piano sanitario e sociale integrato regionale, attuativo del PRS 2016 – 2020, inserendo una norma transitoria nella l.r. 40/2005 ;


Approva la presente legge


CAPO I
Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 31 (Partecipazione dell’Istituto degli Innocenti di Firenze all’attuazione delle politiche regionali di promozione e di sostegno rivolte all’infanzia e all’adolescenza)
Art. 1
Ambiti di collaborazione e forme di intervento. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 31/2000
1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 31 (Partecipazione dell’Istituto degli Innocenti di Firenze all’attuazione delle politiche regionali di promozione e di sostegno rivolte all’infanzia e all’adolescenza) le parole: “
degli atti di programmazione di cui all'art. 3
” sono sostituite dalle seguenti: “
al documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all’articolo 9 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. n. 20/2008 )
”.
Art. 2
Programmazione, attuazione e finanziamento dei compiti e delle attività. Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 31/2000
1. L'articolo 3 della l.r. 31/2000 è sostituito dal seguente:
Art. 3 Programmazione, attuazione e finanziamento dei compiti e delle attività
1. La Regione e l'Istituto degli Innocenti stabiliscono le attività di comune interesse, in coerenza con le priorità d’intervento in materia di promozione e di sostegno dei servizi per l’infanzia e per l’adolescenza contenute negli strumenti di programmazione di settore di cui all’articolo 10 della l.r. 1/2015 , nonché nel DEFR e relativa nota di aggiornamento di cui agli articoli 8 e 9 della medesima legge.
2. La Giunta regionale, nei limiti previsti dal bilancio di previsione, determina le condizioni e le modalità di attuazione delle priorità di intervento di cui al comma 1, attraverso la stipula di accordi di collaborazione.
”.
CAPO II
Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni)
Art. 3
Piano triennale. Abrogazione dell'articolo 5 della l.r. 22/2002
1. L'articolo 5 della legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni), è abrogato.
CAPO III
Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)
Art. 4
Disposizione transitoria relativa al piano sanitario e sociale integrato regionale. Inserimento dell'articolo 142 novies nella l.r. 40/2005
1. Dopo l'articolo 142 octies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è inserito il seguente:
Art. 142 novies Disposizione transitoria relativa al piano sanitario e sociale integrato regionale
1. Il piano sanitario e sociale integrato regionale 2012 – 2015, approvato con la deliberazione del Consiglio Regionale 5 novembre 2014, n. 91, è prorogato sino all’entrata in vigore del piano di cui agli articoli 18 e 19 della l.r. 40/2005 , attuativo del PRS 2016 – 2020.
”.
CAPO IV
Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale)
Art. 5
Contenuti del PAER. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 14/2007
1. Alla lettera d) quater del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale), le parole: “
all'articolo 2
” sono sostituite dalle seguenti: “
all’articolo 3, comma 2, e all’articolo 18, comma 2
”.
CAPO V
Modifiche alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane)
Art. 6
Promozione dei prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale toscano. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 53/2008
1. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane), le parole: “
previste dal piano annuale delle attività di promozione economica e turistica
” sono soppresse e le parole: “
di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c)
” sono sostituite dalle seguenti: “
ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera c)
”.
CAPO VI
Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente)
Art. 7
Modifiche al preambolo della l.r. 9/2010
1. Il punto 9 del preambolo della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente), è sostituito dal seguente:
9. Il piano regionale per la qualità dell’aria ambiente, di seguito denominato piano, si configura come piano intersettoriale ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanzia regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ), nonché atto di governo del territorio ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e, in attuazione della normativa statale sopra richiamata, stabilisce obiettivi generali, finalità ed indirizzi per l’individuazione ed attuazione delle azioni e misure volte al risanamento, al miglioramento ovvero al mantenimento della qualità dell’aria ambiente;
”.
2. Al punto 10 del preambolo della l.r. 9/2010 le parole: “ ” sono sostituite dalle seguenti: “ ”.
3. Al punto 11 del preambolo della l.r. 9/2010 le parole: “ ” sono sostituite dalle seguenti: “ ”.
Art. 8
Competenze della Regione. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 9/2010
i bis) alla selezione delle tecniche di modellizzazione da utilizzare per la valutazione e la gestione della qualità dell'aria in coerenza con quanto stabilito dall'Sito esternoarticolo 22, comma 5, del d.lgs. 155/2010 .
”.
Art. 9
Rapporto annuale sulla qualità dell'aria ambiente e informazione al pubblico. Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 9/2010
1. L'articolo 7 della l.r. 9/2010 è sostituito dal seguente:
Art. 7 Rapporto annuale sulla qualità dell'aria ambiente e informazione al pubblico
1. La Giunta regionale predispone, entro il 31 maggio di ciascun anno, un rapporto sulla qualità dell’aria ambiente, sulla base dei dati trasmessi dall’ARPAT che vengono acquisiti tramite la rete regionale di rilevamento e raccolti nel SIRA e sulla base dell'applicazione modellistica selezionata di cui all'articolo 2, comma 2, lettera l).
2. La Regione ed i comuni, secondo quanto previsto dalla normativa statale e nel rispetto del Sito esternodecreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale), in relazione alle proprie competenze, mettono regolarmente a disposizione del pubblico e degli organismi interessati le informazioni di cui all’Sito esternoarticolo 18, comma 1, del d.lgs. 155/2010 .
”.
Art. 10
Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 9/2010
1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 9/2010 le parole: “
in accordo
” sono sostitute dalle seguenti: “
in coerenza
”.
2. Alla fine dell’alinea del comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 9/2010 sono aggiunte le parole: “
in attuazione degli articoli 9, 10 e 13 Sito esternodel d.lgs. 155/2010
”.
3. Alla fine della lettera e) del comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 9/2010 sono aggiunte le parole: “ ”.
Art. 11
Procedure per l’approvazione del piano e raccordo con gli atti della programmazione regionale settoriale e locale e con gli atti della pianificazione territoriale. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 9/2010
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 9/2010 le parole: “ ” sono sostituite dalle seguenti: “ ”.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 9/2010 è inserito il seguente:
1 bis. Gli aggiornamenti del piano relativi ai valori e alle prescrizioni tecniche di cui all’articolo 9, comma 3, lettere e) ed f), sono approvati con deliberazione della Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente.
”.
CAPO VII
Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali)
Art. 12
Programmazione. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 21/2010
1. Alla fine dell'alinea del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), sono aggiunte le parole: “
nonché, in particolare, degli interventi
”.
2. Alla fine della lettera c) del comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 21/2010 sono aggiunte le parole: “
, nell'ambito delle funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 38
”.
Art. 13
Sistema regionale dello spettacolo. Modifiche all'articolo 35 della l.r. 21/2010
1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 35 della l.r. 21/2010 sono aggiunte le parole: “
, secondo le modalità di cui all'articolo 4
”.
Art. 14
Funzioni della Regione. Modifiche all'articolo 48 della l.r. 21/2010
1. Il comma 4 dell'articolo 48 della l.r. 21/2010 è sostituito dal seguente:
4. Gli interventi di cui al capo III in materia di promozione della cultura contemporanea sono individuati dal DEFR e dalla relativa nota di aggiornamento, in coerenza con gli indirizzi e le tipologie di intervento definite dal PRS.
”.
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 48 della l.r. 21/2010 è aggiunto il seguente:
4 bis. I criteri e le modalità di finanziamento degli interventi sono individuati dalle deliberazioni di cui all’articolo 4, comma 3.
”.
CAPO VIII
Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio)
Art. 15
Promozione della riqualificazione urbanistica di aree industriali dismesse. Modifiche all'articolo 128 della l.r. 65/2014
1. Al comma 1 dell’articolo 128 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), le parole: “
2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale)
” sono sostituite dalle seguenti: “
7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ).
”.
CAPO IX
Modifiche alla legge regionale 13 novembre 2014, n. 69 (Norme per la valorizzazione del ruolo della Toscana nel periodo risorgimentale ai fini del conseguimento dell’unità nazionale. Modifiche alla l.r. 21/2010 )
Art. 16
Individuazione degli avvenimenti storici della Toscana risorgimentale. Abrogazione dell'articolo 3 della l.r. 69/2014
1. L'articolo 3 della legge regionale 13 novembre 2014, n. 69 (Norme per la valorizzazione del ruolo della Toscana nel periodo risorgimentale ai fini del conseguimento dell’unità nazionale. Modifiche alla l.r. 21/2010 ), è abrogato.
Art. 17
Ambiti di intervento. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 69/2014
1. La rubrica dell'articolo 4 della l.r. 69/2014 è sostituita dalla seguente: “
Ambiti di intervento
”.
2. Alla fine dell'alinea del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 69/2014 sono aggiunte le parole: “
interventi nei seguenti ambiti
”.
3. Alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 69/2014 le parole: “
progetti di
” sono soppresse.
4. Il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 69/2014 è sostituito dal seguente:
2. Gli interventi di cui al comma 1, in coerenza con il programma regionale di sviluppo (PRS), sono individuati dalla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all’articolo 9 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r.
20/2008) e sono attuati secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 3, della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).
”.
Art. 18
Interventi diretti della Regione. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 69/2014
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 69/2014 le parole: “
Il piano della cultura,
” sono sostituite dalle seguenti: “
Con la nota di aggiornamento al DEFR di cui all’articolo 9 della l.r. 1/2015 ,
” e le parole: “
può prevedere
” sono sostituite dalle seguenti: “
può essere previsto
”.
CAPO X
Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 )
Art. 19
Disposizioni transitorie. Modifiche all'articolo 29 della l.r. 1/2015
1. Al comma 1 ter dell'articolo 29 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ), dopo le parole: “
PRS 2016-2020
” sono aggiunte le seguenti: “
o per ulteriori adeguamenti derivanti da mutamenti del quadro normativo nazionale,
”.
CAPO XI
Modifiche alla legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana “APET”. Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale)
Art. 20
Programmazione delle attività di promozione economica e turistica. Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 22/2016
1. L'articolo 3 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana “APET”. Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale), è sostituito dal seguente:
Art. 3 Programmazione delle attività di promozione economica e turistica
1. La Regione definisce le strategie di intervento in materia di promozione economica e turistica nell'ambito del programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all' articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ).
2. Il documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'articolo 8 della l.r. 1/2015 stabilisce annualmente, in coerenza con il PRS, le priorità per l’anno successivo.
3. La nota di aggiornamento, di cui all'articolo 9 della l.r. 1/2015 , individua gli interventi da realizzare, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.
4. Gli ambiti delle attività di promozione economica e turistica le cui priorità sono contenute nel DEFR sono:
a) le attività di promozione turistica, la cui realizzazione è attribuita all’Agenzia regionale di promozione turistica di cui all’articolo 4;
b) le attività della Fondazione sistema Toscana inerenti alla promozione dell’immagine complessiva delle risorse produttive e turistiche, da recepire nel programma di attività di cui all’articolo 44 bis della l.r. 21/2010 ;
c) le iniziative proposte o realizzate da soggetti terzi, aventi carattere strategico nell’ambito delle politiche regionali;
d) le attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e d), svolte dalle competenti strutture della Giunta regionale.
5. La Giunta regionale, nei limiti previsti dal bilancio di previsione, con proprie deliberazioni definisce le modalità per l’attuazione degli interventi contenuti nella nota di aggiornamento al DEFR con riferimento agli ambiti di cui al comma 4, lettere c) e d) .
”.
Art. 21
Indirizzi regionali. Modifiche all'articolo 6 bis della l.r. 22/2016
1. Al comma 1 dell'articolo 6 bis della l.r. 22/2016 dopo le parole: “
ogni anno,
” sono aggiunte le seguenti: “
in coerenza con gli strumenti della programmazione regionale,
”.
Art. 22
Programma operativo. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 22/2016
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 22/2016 le parole: “
previste nel piano
” sono soppresse.
Art. 23
Finanziamento dell'Agenzia regionale di promozione turistica. Modifiche all'articolo 16 della l.r. 22/2016
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 22/2016 le parole: “
piano annuale di promozione economica e turistica di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a)
” sono sostituite dalle seguenti: “
programma operativo di cui all'articolo 7
”.
CAPO XII
Norme finali
Art. 24
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.