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Legge regionale 27 dicembre 2017, n. 80

Disposizioni in materia di programmazione settoriale. Modifiche alle leggi regionali 31/2000 , 22/2002 , 40/2005 , 14/2007 , 53/2008 , 9/2010 , 21/2010 , 65/2014 , 69/2014 , 1/2015 , 22/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 27 dicembre 2017

Art. 9
Rapporto annuale sulla qualità dell'aria ambiente e informazione al pubblico. Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 9/2010
1. L'articolo 7 della l.r. 9/2010 è sostituito dal seguente:
Art. 7 Rapporto annuale sulla qualità dell'aria ambiente e informazione al pubblico
1. La Giunta regionale predispone, entro il 31 maggio di ciascun anno, un rapporto sulla qualità dell’aria ambiente, sulla base dei dati trasmessi dall’ARPAT che vengono acquisiti tramite la rete regionale di rilevamento e raccolti nel SIRA e sulla base dell'applicazione modellistica selezionata di cui all'articolo 2, comma 2, lettera l).
2. La Regione ed i comuni, secondo quanto previsto dalla normativa statale e nel rispetto del Sito esternodecreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale), in relazione alle proprie competenze, mettono regolarmente a disposizione del pubblico e degli organismi interessati le informazioni di cui all’Sito esternoarticolo 18, comma 1, del d.lgs. 155/2010 .
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.