Art. 12
Programmazione. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 21/2010
1. Alla fine dell'alinea del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), sono aggiunte le parole: “
nonché, in particolare, degli interventi
”.2. Alla fine della lettera c) del comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 21/2010 sono aggiunte le parole: “
, nell'ambito delle funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 38
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.