CAPO VII
Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali)
Art. 12
Programmazione. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 21/2010
1. Alla fine dell'alinea del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), sono aggiunte le parole: “
nonché, in particolare, degli interventi
”.2. Alla fine della lettera c) del comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 21/2010 sono aggiunte le parole: “
, nell'ambito delle funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 38
”.Art. 13
Sistema regionale dello spettacolo. Modifiche all'articolo 35 della l.r. 21/2010
1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 35 della l.r. 21/2010 sono aggiunte le parole: “
, secondo le modalità di cui all'articolo 4
”.Art. 14
Funzioni della Regione. Modifiche all'articolo 48 della l.r. 21/2010
1. Il comma 4 dell'articolo 48 della l.r. 21/2010 è sostituito dal seguente:
“
4. Gli interventi di cui al capo III in materia di promozione della cultura contemporanea sono individuati dal DEFR e dalla relativa nota di aggiornamento, in coerenza con gli indirizzi e le tipologie di intervento definite dal PRS.
”.2. Dopo il comma 4 dell'articolo 48 della l.r. 21/2010 è aggiunto il seguente:
“
4 bis. I criteri e le modalità di finanziamento degli interventi sono individuati dalle deliberazioni di cui all’articolo 4, comma 3.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.