Art. 1
Ambiti di collaborazione e forme di intervento. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 31/2000
1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 31 (Partecipazione dell’Istituto degli Innocenti di Firenze all’attuazione delle politiche regionali di promozione e di sostegno rivolte all’infanzia e all’adolescenza) le parole: “
degli atti di programmazione di cui all'art. 3
” sono sostituite dalle seguenti: “
al documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all’articolo 9 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. n. 20/2008 )
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.