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Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71

Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese.

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 15 dicembre 2017

Art. 30
Abrogazioni
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese);
b) gli articoli da 1 a 16 della legge regionale 30 aprile 2008, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 “Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive”);
c) l’articolo 10 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 62 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2008);
d) gli articoli da 1 a 27 della legge regionale 19 luglio 2012, n. 38 (Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 “Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive”);
e) l’articolo 31 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013);
f) l’articolo 8 della legge regionale 4 luglio 2013, n. 34 (Disciplina del sostegno regionale alle imprese di informazione. Modifiche alla l.r. 35/2000 , alla l.r. 22/2002 ed alla l.r. 32/2002 );
g) gli articoli da 1 a 25 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 72 (Norme sulla competitività del sistema produttivo toscano. Modifiche alla l.r. 35/2000 , alla l.r. 17/2006 , alla l.r. 53/2008 e alla l.r. 18/2011 );
h) gli articoli da 5 a 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 2 (Adeguamento della legislazione regionale in materia di programmazione di settore);
h bis) gli articoli 4 e 5 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e sviluppo del sistema cooperativo della Toscana); (68)

Lettera aggiunta con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 27 .

h ter) gli articoli 10 e 11 della legge regionale 3 marzo 2020, n. 16 (Misure per il sostegno alle imprese start up innovative e disposizioni di semplificazione. Modifiche alla l.r. 71/2017 ). (69)

Lettera aggiunta con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 27 .


Note del Redattore:

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Comma prima aggiunto con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 13 ; poi così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 12 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 16 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 17 .

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Rubrica prima sostituita con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 18 ; poi così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19 .

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Comma prima sostituito con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 18 ; poi così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19 .

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Lettera così sostituita con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 18 .

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Nota soppressa.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 13 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 1 .

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Lettera così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 2 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 8 .

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Parola così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 17 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 17 .

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Lettera così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 20 .

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Articolo così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 21 .

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Parola così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 23 .

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Articolo così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 26 .

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Parola così sostituita con l.r 3 luglio 2024, n. 25, art. 15.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.