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Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 70

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2017.

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 13 dicembre 2017

CAPO I
Affari istituzionali
SEZIONE I
Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2017, n. 26 (Disposizioni in materia di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla l.r. 40/2009 ed alla l.r. 55/2014 )
Art. 1
Adempimenti di trasparenza dei consiglieri regionali. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 26/2017
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 26/2017 (Disposizioni in materia di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla l.r. 40/2009 ed alla l.r. 55/2014 ), sono aggiunte le parole: “
di seguito denominata dichiarazione sugli investimenti
”.
Art. 2
Adempimenti di trasparenza del Presidente della Giunta regionale e degli assessori. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 26/2017
1. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 26/2017 le parole: “
la dichiarazione di cui all’articolo 7 comma 1
” sono sostituite dalle seguenti: “
la dichiarazione sugli investimenti
”.
Art. 3
Pubblicità dei dati dei consiglieri. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 26/2017
a) la dichiarazione sugli investimenti ;
”.
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 26/2017 le parole: “
il rendiconto
” sono sostituite dalle seguenti: “
la sintesi del rendiconto
”.
3. Il comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 26/2017 è sostituito dal seguente:
3. I dati di cui al comma 1, lettere a) e b), sono pubblicati rispettivamente entro tre e quattro mesi dall'elezione del Consiglio regionale. I dati di cui alla lettera c) sono pubblicati con la massima tempestività; i dati di cui alla lettera d) sono pubblicati al momento dell'erogazione all'avente diritto e i dati di cui alla lettera e) sono pubblicati entro tre mesi dalle elezioni.
”.
4. Il comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 26/2017 è sostituito dal seguente:
4. I dati di cui al comma 1 rimangono pubblicati per tutta la durata del mandato e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso eccetto la dichiarazione sugli investimenti, che rimane pubblicata fino alla ricezione della dichiarazione prevista all’articolo 13, comma 1.
Art. 4
Pubblicità dei dati del Presidente della Giunta regionale e degli assessori. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 26/2017
a) la dichiarazione sugli investimenti per il Presidente della Giunta regionale e per ciascun assessore;
”.
b) la sintesi del rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute per la propaganda elettorale di cui all’
Sito esternoarticolo 7, comma 6, della l. 515/1993
, per il Presidente della Giunta regionale e per l'assessore nel caso in cui l'assessore sia stato scelto fra i consiglieri regionali
;”.
3. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 26/2017 le parole: “
comma 1
” sono sostituite dalle seguenti: “
comma 2.
”.
4. Il comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 26/2017 è sostituito dal seguente:
3. I dati di cui al comma 1, lettera a), sono pubblicati entro tre mesi dall'elezione del Presidente della Giunta regionale e dalla nomina di ciascun assessore; quelli di cui alla lettera b) entro quattro mesi dall'elezione; quelli di cui alla lettera c) con la massima tempestività; quelli di cui alla lettera d) al momento dell'erogazione all'avente diritto e quelli di cui alla lettera e) entro tre mesi dalla elezione o nomina.
”.
5. Dopo il comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 26/2017 è aggiunto il seguente:
3 bis. I dati di cui al comma 1 rimangono pubblicati per tutta la durata del mandato e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso, eccetto la dichiarazione sugli investimenti che rimane
pubblicata fino alla ricezione della dichiarazione prevista all’articolo 13, comma 1.
”.
Art. 5
Aggiornamenti. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 26/2017
1. Al comma 1 dell’articolo 12 le parole: “
di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a)
” sono sostituite dalle seguenti: “
sugli investimenti
”.
2. Alla fine del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 26/2017 sono aggiunte le parole: “
da effettuarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno
.”.
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 26/2017 è aggiunto il seguente:
1 bis. La dichiarazione di cui al comma 1 rimane pubblicata per tutta la durata del mandato, fino alla ricezione della dichiarazione prevista all’articolo 13, comma 1.
”.
Art. 6
Adempimenti successivi alla cessazione dalla carica. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 26/2017
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 26/2017 le parole: “
la dichiarazione di cui all’articolo 10 comma 1, lettera a),
” sono sostituite dalle seguenti: “
la dichiarazione sugli investimenti”
.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 26/2017 è inserito il seguente:
1 bis. La dichiarazione di cui al comma 1 viene pubblicata con la massima tempestività e rimane pubblicata per i tre anni successivi alla cessazione dalla carica.
”.
Art. 7
Diffida e sanzioni amministrative. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 26/2017
1. Ai commi 1 e 2 dell’articolo 15 della l.r. 26/2017 le parole: “
dichiarazioni di cui all’articolo 7, comma 1,
” sono sostituite dalle seguenti: “
dichiarazioni sugli investimenti nei termini previsti
”.
SEZIONE II
Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione)
Art. 8
Incompatibilità. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 5/2008
1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), è sostituita dalla seguente:
f) titolare di tre incarichi di membro effettivo in collegi sindacali o organi di controllo contabile presso i soggetti appartenenti al gruppo amministrazioni pubbliche della Regione Toscana individuati ai sensi del
Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42
), nonché presso gli enti del servizio sanitario regionale;
”.
Art. 9
Limitazioni per l'esercizio degli incarichi. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 5/2008
1. Alla fine del comma 5 bis 1 dell'articolo 13 della l.r. 5/2008 sono aggiunte le parole: “
o a nove anni nel caso di amministratori unici con funzioni di direzione
”.
Art. 10
Decadenza e revoca. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 5/2008
1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 5/2008 è abrogata.
SEZIONE III
Modifiche alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione)
Art. 11
Programma di azione normativa. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 55/2008
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), le parole: “
di cui alla
legge regionale 11 agosto 1999, n. 49
(Norme in materia di programmazione regionale)
,” sono sostituite dalle seguenti: “
di cui alla legge regionale 7
gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008
).
SEZIONE IV
Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali)
Art. 12
Mantenimento dell’obiettivo complessivo di finanza pubblica a livello regionale. Sostituzione della rubrica del capo II del titolo II della l.r. 68/2011
1. La rubrica del capo II del titolo II della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), è sostituita dalla seguente: “
Mantenimento dell’obiettivo complessivo di finanza pubblica a livello regionale
”.
SEZIONE V
Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale)
Art. 13
Strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale. Modifiche all'articolo 49 della l.r. 1/2009
1. Al comma 4 bis1 dell'articolo 49 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), le parole: “
e di cui all’articolo 52
” sono abrogate.
Art. 14
Rapporto di lavoro del responsabile delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale Modifiche all'articolo 51 della l.r. 1/2009
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 51 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
"
2 bis. Il contratto di lavoro di cui al comma 2, è prorogato nei confronti del personale che viene confermato nel rapporto alla scadenza dell'Ufficio di presidenza previsto dall'articolo 14, comma 3, dello Statuto per una durata non superiore alla durata in carica del Presidente del Consiglio regionale, del componente dell'Ufficio presidenza e del Portavoce dell'opposizione
.
Art. 15
Portavoce o responsabile delle relazioni istituzionali del Presidente del Consiglio regionale. Modifiche all'articolo 52 della l.r. 1/2009
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 52 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
3 bis. Al personale di cui al comma 1 si applica l’articolo 5, comma 5, secondo periodo
Sito esternodel d.l. 78/2010 .”
Art. 16
Personale delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale. Modifiche all'articolo 53 della l.r. 1/2009
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 53 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
"
4 bis. Il contratto di lavoro di cui al comma 4, è prorogato nei confronti del personale che viene confermato nel rapporto alla scadenza dell'Ufficio di presidenza previsto dall'articolo 14, comma 3, dello Statuto per una durata non superiore alla durata in carica del Presidente del Consiglio regionale, del componente dell'Ufficio presidenza e del Portavoce dell'opposizione.
"
Art. 17
Segreterie dei gruppi consiliari. Modifiche all'articolo 55 della l.r. 1/2009
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 55 della l.r. 1/2009 sono aggiunte le parole: “
la cui dotazione organica è individuata con la deliberazione di cui all’articolo 49, comma 4.
SEZIONE VI
Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della giunta regionale)
Art. 18
Decorrenza delle indennità e rimborsi spese Modifiche all'articolo 10 della l.r. 3/2009
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della giunta regionale), le parole: “
elezione nella carica
” sono sostituite dalle seguenti: "
entrata in carica
".

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.