Legge regionale 8 marzo 2017, n. 10
Incompatibilità dei componenti del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM). Modifiche alla l.r. 22/2002 .
Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 17 marzo 2017
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’
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Visto l’articolo 4, comma 1, lettera b), dello Statuto;
Vista la legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni);
Considerato quanto segue:
1. Il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) è organo di consulenza e di gestione della Regione in materia di comunicazioni, nonché organo funzionale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell’
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2. Le funzioni e la programmazione delle attività del CORECOM sono disciplinate dagli articoli 29, 30 e 31 della l.r. 22/2002 . Si prevedono funzioni proprie e funzioni delegate;
3. Negli ultimi anni si è assistito ad un aumento di attività del CORECOM in merito alle funzioni delegate dall’Autorità, così come definite all’articolo 30 della l.r. 22/2002 , con particolare riferimento alle attività di conciliazione e di risoluzione delle controversie telefoniche, attività esercitata dagli stessi uffici del CORECOM, ma anche delegata a professionisti del settore;
4. Appare pertanto naturale ampliare le incompatibilità dei membri del CORECOM anche a quei soggetti dediti, tra l’altro, alle attività di cui al punto precedente, al fine di evitare possibili conflitti di interessi;
Approva la presente legge
Art. 1
Incompatibilità. Sostituzione dell’articolo 22 della l.r.22/2002
1.
L’articolo 22 della legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni), è sostituito dal seguente:
“
Art. 22 - Incompatibilità
1. I componenti del CORECOM sono soggetti alle seguenti incompatibilità:
a) politiche: membro del Parlamento europeo e italiano, del Governo, dei consigli e delle giunte regionali, provinciali e comunali; presidente della regione; sindaco; presidente della provincia; presidente o direttore di enti pubblici anche economici nominato da parte del Parlamento, del Governo, degli organi regionali, provinciali e comunali; componenti di organi esecutivi dei partiti e movimenti politici, a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale.
b) economico-professionali: amministratore, socio, dipendente di imprese pubbliche e private operanti nel settore radiotelevisivo, delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione; titolare di rapporti di collaborazione e consulenza con i soggetti sopra indicati; coloro, esterni alla Regione Toscana, di cui lo stesso CORECOM si avvalga nell’esercizio delle funzioni di conciliazione e di definizione delle controversie relative ai servizi di telecomunicazione; dipendente della Regione Toscana. I soci risparmiatori delle società di capitali e delle società cooperative non versano in situazione di incompatibilità.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.