Legge regionale 1 marzo 2016, n. 20
Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 3/1995 , 20/2002 , 7/2005 e 66/2005 .
Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016
Art. 82
Diritti esclusivi di pesca. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 7/2005
1. I commi 1 e 2 dell’articolo 6 della l.r. 7/2005 sono abrogati.
2. Al comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 7/2005 le parole: “
Le province possono
” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione può
”.3. Al comma 5 dell’articolo 6 della l.r. 7/2005 le parole: “
provincia competente
” sono sostituite dalle seguenti: “competente struttura della Giunta regionale
”.4. Alla lettera a) del comma 7 dell’articolo 6 della l.r. 7/2005 le parole: “
alla provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “alla Regione
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.