Legge regionale 1 marzo 2016, n. 20
Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 3/1995 , 20/2002 , 7/2005 e 66/2005 .
Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016
Art. 7
Piano faunistico venatorio regionale. Inserimento dell’articolo 6 ter nella l.r. 3/1994
1. Dopo l’articolo 6 bis della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
“
Art. 6 ter Piano faunistico venatorio regionale
1. Il Consiglio regionale approva, previo parere obbligatorio degli ATC e sentiti i comuni, il piano faunistico venatorio regionale in cui determina la destinazione differenziata del territorio regionale nel rispetto degli atti di pianificazione territoriale, paesaggistica e ambientale vigenti.
2. Il piano faunistico venatorio costituisce presupposto per l’eventuale deroga ai termini di apertura e chiusura della caccia ai sensi dell’

così come indicati nel calendario venatorio regionale.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.