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Legge regionale 1 marzo 2016, n. 20

Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 3/1995 , 20/2002 , 7/2005 e 66/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016

Art. 17
Commissione regionale di controllo sull’attività degli ATC. Sostituzione dell’articolo 11 quinquies della l.r. 3/1994
1. L’articolo 11 quinquies della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
Art. 11 quinquies Commissione regionale di controllo sull'attività degli ATC
1. E' istituita la Commissione regionale di controllo sull'attività contrattuale degli ATC, composta dal responsabile dell'ufficio regionale competente in materia di gare e contratti o suo delegato, dal responsabile dell'ufficio regionale competente in materia di attività faunistico venatoria o suo delegato, dal responsabile dell’ufficio regionale competente in materia di conferimento di incarichi professionali o suo delegato.
2. Ciascun ATC è tenuto a trasmettere trimestralmente alla Commissione l'elenco dei contratti stipulati, con i quali ha proceduto alle acquisizioni di lavori, forniture, servizi, consulenze ed incarichi. Nell’elenco sono indicati l'oggetto, il soggetto, la procedura, l'importo e la durata dei contratti.
3. La Commissione procede, almeno due volte all'anno ad effettuare, su quanto comunicato, un controllo a campione secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale. Gli ATC, entro trenta giorni dalla richiesta, trasmettono alla Commissione i documenti in essa indicati
.”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 53.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.