Legge regionale 1 marzo 2016, n. 20
Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 3/1995 , 20/2002 , 7/2005 e 66/2005 .
Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016
Art. 16
Collegio dei revisori. Sostituzione dell’articolo 11 quater della l.r. 3/1994 (1)
1. L'articolo 11 quater della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
“
Art. 11 quater Revisore unico
1. Le funzioni di revisore dei conti sono svolte da un revisore unico nominato dal Consiglio regionale.
2. Il revisore resta in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.
3. Al revisore è corrisposta un’indennità annua pari al 3 per cento dell’indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.
4. Il revisore verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali, anche collaborando con il comitato di gestione, su richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti.
5. Il revisore vigila sull'osservanza da parte dell'ATC delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie e, in particolare, esercita le funzioni di cui all'

(Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'

).
6. Il revisore può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.