Legge regionale 1 marzo 2016, n. 20
Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 3/1995 , 20/2002 , 7/2005 e 66/2005 .
Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016
INDICE
PREAMBOLO




Art. 78 - Acque interne. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 7/2005
Art. 79 - Competenze della Regione. Abrogazione dell’articolo 3 della l.r. 7/2005
Art. 80 - Consulta ittica regionale. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 7/2005
Art. 81 - Competenze delle province. Abrogazione dell’articolo 5 della l.r. 7/2005.
Art. 82 - Diritti esclusivi di pesca. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 7/2005
Art. 83 - Concessione di acque per la piscicoltura. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 7/2005
Art. 84 - Programmazione e gestione degli interventi. Sostituzione della rubrica del capo II della l.r. 7/2005
Art. 85 - Piano regionale per la pesca nelle acque interne. Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 7/2005
Art. 86 - Programmazione degli interventi. Inserimento dell’articolo 8 bis nella l.r. 7/2005
Art. 87 - Norma transitoria. Inserimento dell’articolo 8 ter nella l.r. 7/2005
Art. 88 - Piani e progetti provinciali per la pesca nelle acque interne. Abrogazione dell’articolo 9 della l.r. 7/2005
Art. 89 - Assetto delle acque ai fini della pesca. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 7/2005
Art. 90 - Impianti per la pesca a pagamento. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 7/2005
Art. 91 - Retoni. Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 7/2005
Art. 92 - Interventi sui corpi idrici e salvaguardia dell’ittiofauna. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 7/2005
Art. 93 - Pesca professionale. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 7/2005
Art. 94 - Sanzioni. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 7/2005
Art. 95 - Clausola valutativa. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 7/2005
Art. 96 - Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 7/2005

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.