Legge regionale 9 agosto 2016, n. 58
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2016
Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 12 agosto 2016
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 4 dello Statuto;
Visto il
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Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione) e, in particolare, l’articolo 13;
Vista la legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 (Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio);
Vista la legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni);
Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);
Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal
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Vista la legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei);
Vista la legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica);
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 31 (Partecipazione dell'Istituto degli Innocenti di Firenze all'attuazione delle politiche regionali di promozione e di sostegno rivolte all'infanzia e all'adolescenza);
Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);
Vista la legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali);
Vista la legge regionale 31 maggio 2004, n. 29 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti);
Vista la legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”);
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);
Vista la legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell’acquacoltura);
Vista la legge regionale 19 febbraio 2007, n. 9 (Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti);
Vista la legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri);
Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti);
Vista la legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza);
Vista la legge regionale 3 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);
Vista la legge regionale 9 ottobre 2009, n. 56 (Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 “Disciplina dell’attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell’acquacoltura”);
Vista la legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo);
Vista la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato);
Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011);
Vista la legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005 );
Vista la legge regionale 18 marzo 2014, n. 14 (Invaso di Bilancino. Trasferimento della proprietà. Disposizioni conseguenti);
Vista la legge regionale 2 ottobre 2014, n. 58 (Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 “Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell’acquacoltura”);
Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 );
Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);
Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 83 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 e pluriennale 2016 – 2018);
Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84 (Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005 );
Vista la legge regionale 27 gennaio 2016, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana” in attuazione della l.r. 22/2015 );
Vista la legge regionale 27 gennaio 2016, n. 5 (Disposizioni straordinarie per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali);
Vista la legge regionale 1° marzo 2016, n. 20 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 3/1995, 20/2002, 7/2005 e 66/2005);
Vista la legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana “APET”. Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale);
Considerato quanto segue:
Per quanto concerne il capo I (Programmazione e bilancio):
1. E’ necessario correggere l'erronea indicazione delle unità previsionali di base (UPB) nella norma finanziaria riveduta della l.r. 16/1999 ;
2. E’ necessario adeguare la l.r. 49/2003 sulle tasse automobilistiche alle novità apportate dal
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Per quanto concerne il capo II (Organizzazione e personale):
3. Al fine di adempiere all'impegno assunto con il Governo per evitare l'impugnazione della l.r. 22/2016 è necessario eliminare la norma sul personale contrastante con la
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Per quanto concerne il capo III (Istruzione e formazione):
4. E’ necessario adeguare le norme sui tirocini non curriculari alle linee-guida nazionali approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni nella seduta del 24 gennaio 2013;
Per quanto concerne il capo IV (Sanità e coesione sociale):
5. E’ necessario adeguare la normativa regionale in materia farmaceutica all’
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6. E’ necessario puntualizzare che nella l.r. 66/2008 la competenza a intraprendere azioni di recupero della quota di compartecipazione spetta esclusivamente al soggetto gestore, e quindi al comune solo nel caso in cui rivesta tale ruolo;
7. E’ opportuno, a fini di maggior chiarezza del testo, intervenire sull'articolo 7 della l.r. 82/2009 ;
Per quanto concerne il capo V (Ambiente):
8. In applicazione della modifica all’
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9. Occorre emendare il rinvio all'articolo 70, comma 1, lett. b) del decreto come attualmente riportato al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 88/1998 , poiché riproduttivo dell'attuale comma 2 dell'articolo 17 medesimo;
10. E’ necessario, al fine di evitare una pronuncia di illegittimità costituzionale e la conseguente illegittimità delle autorizzazioni provvisorie, procedere ad una modifica della l.r. 5/2016 , che meglio chiarisca e definisca la tipologia di interventi (cui è connesso appunto il rilascio delle autorizzazioni provvisorie allo scarico), consistenti nell’adeguamento, potenziamento o sostituzione dei sistemi di depurazione in essere e delle infrastrutture ad essi connesse;
Per quanto concerne il capo VI (mobilità e infrastrutture):
11. E’ opportuno adeguare la previsione di cui all’articolo 6, comma 3, in ordine alla possibilità, per i soli membri esterni designati rispettivamente dall’ufficio provinciale Motorizzazione civile (MCTC) e dall’Unione regionale delle Camere di commercio, a fronte dell’elevato numero di sedute annue della Commissione, di disporre di due supplenti, al fine di garantire la turnazione tra loro e il regolare svolgimento delle funzioni istituzionali degli enti in questione;
12. A fronte di un notevole incremento del numero dei richiedenti l’iscrizione ai ruoli dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea è necessario l’adeguamento della normativa regionale al fine di garantire continuità ed efficacia al lavoro della commissione in sede di esame;
Per quanto concerne il capo VII (Sviluppo economico e rurale):
13. E’ necessario apportare alcune correzioni di errori materiali in varie disposizioni legislative riguardanti la pesca marittima e l’acquacoltura, la forestazione e la coltivazione e commercio di tartufi;
Approva la presente legge
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.