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Legge regionale 9 agosto 2016, n. 58

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2016

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 12 agosto 2016





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l'articolo 4 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 (Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE);


Vista la Sito esternolegge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia)


Visto il Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 );


Vista la Sito esternolegge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge di stabilità 2016”);


Visto il Sito esternodecreto legge 24 giugno 2016, n. 113 (Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio)


Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione) e, in particolare, l’articolo 13;


Vista la legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 (Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio);


Vista la legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni);


Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);


Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 );


Vista la legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei);


Vista la legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica);


Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 31 (Partecipazione dell'Istituto degli Innocenti di Firenze all'attuazione delle politiche regionali di promozione e di sostegno rivolte all'infanzia e all'adolescenza);


Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);


Vista la legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali);


Vista la legge regionale 31 maggio 2004, n. 29 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);


Vista la legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell’acquacoltura);


Vista la legge regionale 19 febbraio 2007, n. 9 (Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti);


Vista la legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri);


Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti);


Vista la legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza);


Vista la legge regionale 3 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);


Vista la legge regionale 9 ottobre 2009, n. 56 (Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 “Disciplina dell’attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell’acquacoltura”);


Vista la legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011);


Vista la legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005 );


Vista la legge regionale 18 marzo 2014, n. 14 (Invaso di Bilancino. Trasferimento della proprietà. Disposizioni conseguenti);


Vista la legge regionale 2 ottobre 2014, n. 58 (Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 “Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell’acquacoltura”);


Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 );


Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 83 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 e pluriennale 2016 – 2018);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84 (Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005 );


Vista la legge regionale 27 gennaio 2016, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana” in attuazione della l.r. 22/2015 );


Vista la legge regionale 27 gennaio 2016, n. 5 (Disposizioni straordinarie per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali);


Vista la legge regionale 1° marzo 2016, n. 20 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 3/1995, 20/2002, 7/2005 e 66/2005);


Vista la legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana “APET”. Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale);


Considerato quanto segue:


Per quanto concerne il capo I (Programmazione e bilancio):


1. E’ necessario correggere l'erronea indicazione delle unità previsionali di base (UPB) nella norma finanziaria riveduta della l.r. 16/1999 ;


2. E’ necessario adeguare la l.r. 49/2003 sulle tasse automobilistiche alle novità apportate dal Sito esternod.l. 113/2016 , modificativo Sito esternodella l. 99/2009 , in particolare per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti obbligati al versamento della tassa automobilistica;


Per quanto concerne il capo II (Organizzazione e personale):


3. Al fine di adempiere all'impegno assunto con il Governo per evitare l'impugnazione della l.r. 22/2016 è necessario eliminare la norma sul personale contrastante con la Sito esternol. 208/2015 ;


Per quanto concerne il capo III (Istruzione e formazione):


4. E’ necessario adeguare le norme sui tirocini non curriculari alle linee-guida nazionali approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni nella seduta del 24 gennaio 2013;


Per quanto concerne il capo IV (Sanità e coesione sociale):


5. E’ necessario adeguare la normativa regionale in materia farmaceutica all’Sito esternoarticolo 112 quater del d.lgs. 219/2006 attribuendo ai comuni anche il compito di autorizzare la vendita on line dei medicinali per uso umano per i quali non è necessaria la prescrizione medica;


6. E’ necessario puntualizzare che nella l.r. 66/2008 la competenza a intraprendere azioni di recupero della quota di compartecipazione spetta esclusivamente al soggetto gestore, e quindi al comune solo nel caso in cui rivesta tale ruolo;


7. E’ opportuno, a fini di maggior chiarezza del testo, intervenire sull'articolo 7 della l.r. 82/2009 ;


Per quanto concerne il capo V (Ambiente):


8. In applicazione della modifica all’Sito esternoarticolo 5, comma 4 del d.lgs. 182/2003 introdotta dall’Sito esternoarticolo 27 comma 3 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali) non è più la regione che “cura le procedure relative all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, d’intesa con l’Autorità marittima per i fini di interesse di quest’ultima” ma il comune. Pertanto è opportuno abrogare la relativa previsione;


9. Occorre emendare il rinvio all'articolo 70, comma 1, lett. b) del decreto come attualmente riportato al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 88/1998 , poiché riproduttivo dell'attuale comma 2 dell'articolo 17 medesimo;


10. E’ necessario, al fine di evitare una pronuncia di illegittimità costituzionale e la conseguente illegittimità delle autorizzazioni provvisorie, procedere ad una modifica della l.r. 5/2016 , che meglio chiarisca e definisca la tipologia di interventi (cui è connesso appunto il rilascio delle autorizzazioni provvisorie allo scarico), consistenti nell’adeguamento, potenziamento o sostituzione dei sistemi di depurazione in essere e delle infrastrutture ad essi connesse;


Per quanto concerne il capo VI (mobilità e infrastrutture):


11. E’ opportuno adeguare la previsione di cui all’articolo 6, comma 3, in ordine alla possibilità, per i soli membri esterni designati rispettivamente dall’ufficio provinciale Motorizzazione civile (MCTC) e dall’Unione regionale delle Camere di commercio, a fronte dell’elevato numero di sedute annue della Commissione, di disporre di due supplenti, al fine di garantire la turnazione tra loro e il regolare svolgimento delle funzioni istituzionali degli enti in questione;


12. A fronte di un notevole incremento del numero dei richiedenti l’iscrizione ai ruoli dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea è necessario l’adeguamento della normativa regionale al fine di garantire continuità ed efficacia al lavoro della commissione in sede di esame;


Per quanto concerne il capo VII (Sviluppo economico e rurale):


13. E’ necessario apportare alcune correzioni di errori materiali in varie disposizioni legislative riguardanti la pesca marittima e l’acquacoltura, la forestazione e la coltivazione e commercio di tartufi;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.