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Legge regionale 8 luglio 2016, n. 43

Norme per il governo del territorio. Misure di semplificazione e adeguamento alla disciplina statale. Nuove previsioni per il territorio agricolo. Modifiche alla l.r. 65/2014 , alla l.r. 5/2010 e alla l.r. 35/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 13 luglio 2016

Art. 8
Disposizioni per i comuni obbligati all’esercizio associato delle funzioni fondamentali. Disposizioni per i comuni facenti parte di un'unione. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 65/2014
1. La rubrica dell'articolo 24 della l.r. 65/2014 è sostituita dalla seguente: “
Disposizioni per i comuni obbligati all’esercizio associato delle funzioni fondamentali. Disposizioni per i comuni facenti parte di un'unione.
”.
2. Il comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
1. I comuni obbligati all’esercizio associato della funzione fondamentale relativa alla pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale assolvono a detto obbligo approvando il
piano strutturale intercomunale secondo le modalità stabilite dall'articolo 23.
”.
3. Il comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
2. I comuni facenti parte di un'unione di comuni, pur non obbligati, sono tenuti al rispetto degli ambiti di cui all'allegato A della
l.r. 68/2011
per l'esercizio associato della funzione fondamentale relativa alla pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale.
”.
4. Dopo il comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 65/2014 è aggiunto il seguente:
2 bis. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, i comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali non contermini possono adempiere all'obbligo di esercizio associato della funzione fondamentale relativa alla pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale costituendo, tramite convenzione, un ufficio comune per svolgere le funzioni di cui all'articolo 12, comma 4, lettere a), c), d) ed e).
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.