Menù di navigazione

Legge regionale 1 marzo 2016, n. 20

Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 3/1995 , 20/2002 , 7/2005 e 66/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 62 dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);


Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);


Vista la legge regionale 3 gennaio 1995, n. 3 (Norme sull’attività di tassidermia e imbalsamazione);


Vista la legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento Sito esternodella legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);


Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne);


Vista legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell’acquacoltura);


Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) e in particolare l’articolo 2, comma 1;


Visto il parere istituzionale, favorevole con condizioni, della Prima Commissione consiliare espresso nella seduta del 14 dicembre 2015;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta dell’8 gennaio 2016;


Considerato quanto segue:


1. In attuazione della l.r. 22/2015 e, in particolare, dell’articolo 2, comma 1, è necessario adeguare la legislazione regionale in materia di caccia disciplinata dalla l.r. 3/1994 , dalla l.r. 20/2002 e dalla l.r. 3/1995 ;


2. In attuazione della l.r. 22/2015 e, in particolare, dell’articolo 2, comma 1, è necessario adeguare la legislazione regionale in materia di pesca in mare e nelle acque interne disciplinata dalla l.r. 7/2005 e dalla l.r. 66/2005 ;


3. L’adeguamento al nuovo assetto istituzionale impone, oltre alle revisioni strettamente legate alle competenze, anche la rivisitazione delle discipline che attribuivano competenze pianificatorie alle province; in particolare è necessario modificare la normativa in materia di caccia e quella in materia di pesca nelle acque interne per prevedere una pianificazione territoriale a livello regionale;


4. Al fine di tener conto delle questioni emerse in sede di applicazione delle norme relative alla recente riforma degli ambiti territoriali di caccia (ATC) e nell'ottica di una ottimizzazione dell'impiego delle risorse finanziarie sono proposte modifiche alla disciplina degli organi dell'ATC;


5. Al fine di adeguare il testo alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale sono modificati gli articoli ove ricorrono norme non più vigenti;


6. Il parere della Prima commissione consiliare è stato accolto ed è stato adeguato conseguentemente il testo della presente legge;


7. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 53.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.