Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 17
Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 65/2014 .
Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 4 marzo 2016
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;
Visto il
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Visto l'
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Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS” e di valutazione di impatto ambientale “VIA”);
Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);
Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 );
Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della
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Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta dell’8 gennaio 2016;
Visto il parere istituzionale, favorevole con condizioni, espresso dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 12 gennaio 2016;
Considerato quanto segue:
1. La presente legge modifica la l.r. 10/2010 al fine di dare attuazione al trasferimento delle funzioni provinciali di cui alla l.r. 22/2015 e al contempo al fine di adeguare la disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA) alle modifiche successivamente intervenute al
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2. Per quanto concerne la VAS, la presente legge introduce, inoltre, forme di semplificazione resesi necessarie alla luce dell'esperienza maturata nell'applicazione della normativa regionale, e provvede ad adeguare la stessa alle novità introdotte dalla l.r. 65/2014 ;
3. In particolare, per quanto riguarda le forme di semplificazione, è introdotta una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata per varianti di carattere formale che non comportino impatti sull'ambiente e che riguardino piani già sottoposti a VAS;
4. Inoltre, per i procedimenti interistituzionali od oggetto di copianificazione, si prevede la possibilità di individuare un'unica autorità competente o di effettuare un unico procedimento di VAS d'intesa fra le autorità competenti, con la conseguente produzione di un unico documento preliminare ed un unico rapporto ambientale condivisi;
5. È necessario, infine, abrogare il comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 65/2014 , considerato che eventuali varianti di atti di governo del territorio, ove venga omessa la VAS, sarebbero suscettibili di essere annullate per violazione dei principi della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente e, in particolare, dei principi fissati dal
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6. Per quanto riguarda le procedure di valutazione di impatto ambientale, la presente legge oltre che ad esigenze di semplificazione, precisazione e razionalizzazione del testo o di allineamento anche terminologico ai disposti della norma nazionale, risponde altresì alla necessità di adeguare la normativa regionale alle disposizioni contenute nell'
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7. Le modifiche introdotte rispondono, pertanto, alla necessità di adeguare la normativa regionale a quella nazionale nel frattempo entrata in vigore, provvedendo a dettare le disposizioni attuative che il legislatore nazionale demanda alle regioni ed a rinviare, per il resto, alla disciplina statale;
8. In particolare la
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9. La medesima normativa stabilisce che dell'avvenuta presentazione della domanda di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità è dato sintetico avviso sul sito istituzionale dell'autorità competente, unitamente alla pubblicazione dell'intero progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale;
10. Oltre a ciò la modifica di legge, in attuazione di quanto previsto dalla l.r. 22/2015 , provvede al trasferimento alla Regione e ai comuni delle competenze finora esercitate dalle province, al fine di accentrare in un medesimo ente le competenze rispettivamente autorizzative e quelle in materia di VIA, secondo principi di semplificazione, snellimento e riduzione degli oneri amministrativi;
11. Con l’occasione, le competenze di Regione, comuni ed enti parco vengono individuate nel corpo della legge con diretto riferimento agli allegati alla
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12. Nel rispetto della normativa nazionale e al fine di favorire la partecipazione del pubblico, sono stati dettati i criteri per lo svolgimento dell'inchiesta pubblica e del contraddittorio, nell'ambito della procedura di VIA;
13. Vengono previste alcune modalità per l'effettuazione del controllo e della verifica di ottemperanza alle prescrizioni formulate nel provvedimento conclusivo dei procedimenti di verifica di assoggettabilità e di VIA;
14. Sono state individuate le modalità con cui il soggetto proponente di un progetto può chiedere all'autorità competente per la VIA la modifica delle prescrizioni, nonché la proroga del termine entro cui il progetto deve essere realizzato, contenuti nel provvedimento conclusivo dei procedimenti di verifica di assoggettabilità e di VIA;
15. Per quanto riguarda l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) e l’autorizzazione unica ambientale (AUA), la presente legge, in attuazione della l.r. 22/2015 , che individua la Regione quale autorità competente per entrambe le procedure, modifica il titolo IV bis della l.r. 10/2010 e introduce il titolo IV ter contenente disposizioni in materia di AUA;
16. In merito alle modifiche del titolo IV bis, il trasferimento alla Regione delle funzioni in materia di AIA fa venire meno la necessità di mantenere il Comitato regionale di coordinamento tra le province e la previsione, in legge, di poteri sostitutivi regionali;
17. Il titolo IV ter contiene disposizioni in materia di AUA, precisando che la Regione esercita anche le funzioni di controllo sulle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate e provvede alla definizione di oneri e tariffe, in attuazione e nel rispetto di quanto previsto all’articolo 8 del regolamento emanato con
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18. Poiché la presente legge introduce modifiche procedurali si rende necessario salvaguardare i procedimenti di cui ai titoli II e III della l.r. 10/2010 già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, stabilendo che per questi continuano a trovare applicazione le norme previgenti;
19. In considerazione dell’urgenza della riacquisizione delle funzioni provinciali ai sensi della l.r. 22/2015 , in materia di VIA, VAS, AIA e AUA, è necessario garantire l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.