CAPO I
- Modifiche alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale)
Art. 1
- Modifiche all'articolo 18 della l.r. 42/1998
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale), è aggiunto il seguente:
“
2 bis. Al fine di non pregiudicare la necessaria continuità del servizio, il gestore uscente, entro i
trenta giorni successivi dall’aggiudicazione definitiva, è tenuto a definire un accordo con il nuovo gestore per la modalità di quantificazione della quota ricavi da riconoscere a quest’ultimo con riguardo ai titoli di viaggio già emessi ed il cui utilizzo si realizza a partire dalla data d’inizio del nuovo affidamento. L’accordo considera il periodo di validità dei titoli, il ristoro dovuto al gestore uscente per l’attività di commercializzazione realizzata, le modalità di rilievo e contabilizzazione dei ricavi afferenti i suddetti titoli, le modalità di ritiro delle giacenze presso i rivenditori finali e le modalità di fornitura a queste ultime dei titoli del nuovo gestore e tempi e modi per la corresponsione della quota di ricavi da riconoscere al subentrante.
”.2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 18 della l.r. 42/1998 è aggiunto il seguente:
“
2 ter. Il gestore uscente trasferisce nei termini concordati e, comunque, entro sessanta giorni dal subentro nei servizi, le quote di compensazione determinate.
”.3. Dopo il comma 2 ter dell'articolo 18 della l.r. 42/1998 è aggiunto il seguente:
“
2 quater. Il saldo finale per cessazione del servizio è svincolato definitivamente dagli enti affidanti solo ad avvenuta comunicazione da parte del gestore uscente dell’effettivo trasferimento del valore di cui al comma 2 ter, accompagnato da nota di assenso del gestore subentrante.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.