Legge regionale 3 marzo 2015, n. 22
Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 6 marzo 2015
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto il titolo V della Costituzione ;
Visti l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);
Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);
Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);
Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 20 febbraio 2015;
Considerato quanto segue:
1. E’ necessario, ai sensi della l. 56/2014 , dettare norme per la Città metropolitana di Firenze e per l’esercizio associato delle funzioni dei comuni, finalizzate al riordino delle funzioni esercitate dalle province;
2. Il riordino è finalizzato alla riorganizzazione delle funzioni regionali e locali, al miglioramento delle prestazioni che le pubbliche amministrazioni erogano in favore dei cittadini e delle imprese, alla promozione della semplificazione dei processi decisionali, organizzativi e gestionali, in attuazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e con l’obiettivo di perseguire l’efficienza e il miglioramento della produttività nella pubblica amministrazione;
3. E’ opportuno valorizzare la città metropolitana, al fine di rafforzarne il ruolo di ente di governo del territorio metropolitano e di coordinamento dei comuni che la compongono;
4. E’ opportuno assicurare alle comunità locali la partecipazione alla formazione dei programmi di intervento relativi alle funzioni oggetto di trasferimento alla Regione;
5. E’ necessario individuare puntualmente le funzioni oggetto di trasferimento alla Regione e quelle oggetto di trasferimento ai comuni;
6. E’ necessario che il fondamentale passaggio del processo di riordino, rappresentato dal trasferimento del personale alla Regione e dal contestuale trasferimento di funzioni, si realizzi con l'approvazione di apposite leggi regionali finalizzate a recepire il contenuto di specifici accordi e alla determinazione della spesa per il personale trasferito;
7. E’ opportuno che la Regione metta anche a disposizione, per la copertura della spesa per il personale trasferito, le risorse, ancora disponibili in bilancio, concernenti i trasferimenti alle province e alla città metropolitana per le spese di personale e di funzionamento delle funzioni a esse già conferite;
8. E’ necessario provvedere alle necessarie modifiche della l.r. 68/2011 allo scopo di adeguarla alla l. 56/2014 e alla sua attuazione al fine di valorizzare le unioni e le fusioni tra comuni, in particolare ridefinendo gli ambiti di dimensione territoriale adeguata rendendoli conformi alle zone distretto, stabilendo la concessione di contributi differenziati per le fusioni in ragione della popolazione, e disponendo nel senso di una maggiore integrazione fra i comuni per l'accesso ai contributi per le unioni;
9. Si prevede, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), come modificato dalla l. 56/2014 , che lo statuto dell’unione di comuni sia approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le modifiche successive siano approvate dal consiglio dell’unione. In particolare viene disciplinato, nell’ambito della competenza legislativa regionale, il procedimento di approvazione delle modifiche statutarie che, si stabilisce, debbano essere approvate preventivamente dai singoli consigli comunali, a maggioranza assoluta dei componenti;
10. La Giunta regionale, l’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Toscana e le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto, in data 4 febbraio 2015, un protocollo d’intesa;
11. Attesa l’urgenza di provvedere a tutti gli adempimenti successivi previsti dalla presente legge, è necessario disporne l’entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Numero prima sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 2; poi abrogato con l.r. 31 luglio 2023, n. 31, art. 7 .
Parole prima aggiunte con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 1, e poi così sostituite con l.r. 25 novembre 2019, n. 70, art. 101 .
La Corte costituzionale, con sentenza n. 110 del 9 maggio 2018 , si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale degli artt. 10, comma 3, e 11-bis, comma 5, della legge della Regione Toscana 3 marzo 2015, n. 22, recante «Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014», come modificata dalla successiva legge della Regione Toscana 5 febbraio 2016, n. 9 (Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015, 68/2011).
La Corte costituzionale, con sentenza n. 129 del 16 aprile 2019 , si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana 3 marzo 2015, n. 22, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana 18 maggio 1998, n. 25, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti e accertamento delle relative violazioni, e di verifica e controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure semplificate.
Con la stessa sentenza la Corte costituzionale si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana n. 22 del 2015, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana n. 25 del 1998, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettere p) e s), della Costituzione.
Parole prima sostituite con l.r. 5 maggio 2020, n. 28, art. 4 ; poi parole così sostituite con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 6 .