CAPO IV
Art. 15
Art. 16
“
1. L’esercizio associato di funzioni di enti locali, quando riguarda, tra l'altro, le materie di cui all’articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, si svolge mediante convenzione tra enti locali e mediante unione di comuni, ai sensi della presente legge e secondo la disciplina del presente titolo.
”.
“
2 bis. Salva diversa espressa disposizione di legge regionale:
a) quando una legge statale prevede l'obbligo da parte dei comuni di esercizio associato di altre funzioni, detto obbligo è assolto negli ambiti e con le modalità previsti dalla presente legge;
b) se una legge regionale stabilisce che l'esercizio associato di funzioni comunali si svolge tra tutti i comuni di un ambito di dimensione territoriale adeguata o della zona distretto di cui alla
legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), si applicano le seguenti disposizioni:
1) l'esercizio associato è svolto mediante unione di comuni, nel caso in cui il territorio dell’ambito di dimensione territoriale adeguata o della zona distretto coincida con quello
dell'unione;
2) negli altri casi l'esercizio associato è svolto mediante convenzione di cui all'articolo 20. La conferenza dei sindaci dell’ambito di dimensione territoriale adeguata o della zona distretto stabilisce le modalità di esercizio associato, tra quelle di cui agli articoli 21 e 22, individua l'ente responsabile dell'esercizio associato, è l'organo comune di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), delibera gli eventuali atti di programmazione locale previsti dalla legge regionale, attinenti all'esercizio associato. La conferenza è composta da tutti i sindaci dell’ambito di dimensione territoriale adeguata o della zona distretto e ad essa si applicano le norme di funzionamento di cui all'
articolo 34 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi
per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). Alla conferenza dei sindaci partecipano anche i presidenti delle unioni di comuni dell’ambito.
”.
Art 17
Art. 18
“
2. L’atto costitutivo e lo statuto dell’unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei comuni. L’unione è costituita mediante sottoscrizione, da parte dei sindaci dei comuni associati, dell’atto costitutivo e lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione nell’albo pretorio del comune associato che per ultimo ha provveduto a detto adempimento. La pubblicazione dello statuto sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana è effettuata a cura dell’unione e riporta la data in cui lo statuto è entrato in vigore.
”.
“
3. Le modifiche statutarie, salvo quanto previsto all’articolo 25, comma 4, per le modifiche ricognitive, sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio dell’unione, previe deliberazioni conformi dei consigli comunali. La proposta di modifica è adottata dalla giunta dell'unione all'unanimità dei componenti ed è trasmessa ai comuni; il comune si esprime, con deliberazione del consiglio approvata, a maggioranza assoluta dei componenti, sul testo della proposta di modifica. La deliberazione del consiglio comunale adottata con modifiche del testo o subordinata a condizioni non è valida per il procedimento di modifica statutaria. Le modifiche statutarie possono essere deliberate solo dal consiglio dell’unione a maggioranza assoluta dei componenti quando riguardano adeguamenti di mero recepimento di disposizione di legge. Le modifiche statutarie entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla loro pubblicazione nell’albo pretorio dell’unione di comuni. La pubblicazione dello statuto, a seguito delle modifiche statutarie, sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana è effettuata a cura dell’unione e riporta la data in cui le modifiche statutarie sono entrate in vigore. Sono comunque in vigore gli statuti delle unioni pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana alla data di entrata in vigore del presente comma.
”.
3. Il primo periodo del
comma 4 dell'articolo 24 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente: “
Fatte salve le unioni già costituite all’entrata in vigore del presente comma, l’unione può essere costituita esclusivamente tra comuni del medesimo ambito di cui all’allegato A, deve essere costituita da almeno tre comuni e deve raggiungere il limite demografico minimo di 10.000 abitanti.
”.
Art. 19
1. Alla fine del
comma 4 dell'articolo 25 della l.r. 68/2011 è aggiunto il seguente periodo: “
Lo statuto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e riporta gli estremi della deliberazione della giunta dell’unione.
”.
Art. 20
1. Al
comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 68/2011 , le parole: “
al limite di cui all’articolo 32, comma 5, del TUEL
“ sono sostituite dalle seguenti: “
al numero di consiglieri previsti per un comune con popolazione pari a quella complessiva dell’unione
”.
2. Alla fine del
comma 3 dell'articolo 27 della l.r. 68/2011 , è aggiunto il seguente periodo: “
I consiglieri di maggioranza e i consiglieri di minoranza eleggono i rappresentanti rispettivamente tra gli stessi consiglieri di maggioranza e gli stessi consiglieri di minoranza.
”.
Art. 21
Art. 22
Art. 23
1. Al
comma 1 dell'articolo 54 della l.r. 68/2011 le parole: “
compreso in una stessa provincia o città metropolitana
” sono soppresse, e le parole ”
alla popolazione residente dei comuni alla data del 31 dicembre 2009
” sono sostituite dalle seguenti: “
come risultante dai dati ufficiali dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) relativi al censimento della popolazione 2011
”.
“
4. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione ad aggiornare l’allegato A, a seguito delle modifiche apportate agli ambiti delle zone distretto ai sensi dell’
articolo 64, comma 1, della l.r. 40/2005 , a condizione che la modifica non comporti l’uscita dall'ambito di dimensione territoriale adeguata di comuni facenti parte di unioni di comuni già costituite in coerenza con l'ambito medesimo. La Giunta regionale provvede altresì a detto aggiornamento se lo richiede un comune non facente parte di unione di comuni e se la richiesta è finalizzata a inserire il comune nell'ambito corrispondente alla zona distretto di cui fa parte.
”.
Art. 24
1. Al
comma 1 dell'articolo 55 della l.r. 68/2011 , dopo le parole: “
fino a 3.000 abitanti se hanno fatto parte di comunità montane,
” sono inserite le seguenti: “
come risultanti dai dati ufficiali ISTAT relativi al censimento della popolazione 2011,
”.
“
2. Fermo restando l’obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali ai sensi della legislazione statale vigente, se è costituita un'unione di comuni cui partecipano comuni obbligati,
tutti i comuni dell'unione sono tenuti almeno all’esercizio, mediante l’unione medesima, di due funzioni fondamentali.
”.
“
4. Se l'unione svolge per tutti i comuni obbligati all'esercizio associato un numero di funzioni fondamentali superiore a quelle svolte per i comuni non obbligati, l'approvazione degli atti fondamentali dell'ente e delle norme per l'organizzazione degli uffici è soggetta a maggioranze, stabilite dallo statuto, che comportino il voto favorevole anche dei sindaci, partecipanti alla votazione, che rappresentino la maggioranza della popolazione dei comuni obbligati.
”.
Art. 25
“
Art. 56 - Disposizioni speciali di settore
1. L'adempimento all’obbligo dell’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni in materia di servizi sociali è assolto negli ambiti e con le modalità previsti dalla legislazione di settore.
2. L'adempimento all’obbligo dell’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni in materia di urbanistica è assolto negli ambiti previsti dalla presente legge e con le modalità stabilite dalla legislazione regionale di settore.
3. L'adempimento all’obbligo dell’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni in materia di rifiuti è assolto negli ambiti e con le modalità stabilite dalla
legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007).
4. L'adempimento dell'obbligo di esercizio associato relativo al trasporto pubblico in ambito comunale è assolto anche nel caso in cui il comune abbia stipulato la convenzione di cui all'
articolo 85 della l.r. 65/2010 .
”.
Art. 26
Art. 27
“
4 bis. Ferma restando l'applicazione anche nei confronti del comune derivante da fusione delle disposizioni delle leggi regionali di settore che disciplinano modalità e termini di esercizio associato di funzioni per la generalità dei comuni, il comune derivante da fusione, che non supera la popolazione di cui all'articolo 55, comma 1, è soggetto alle disposizioni dell'
articolo 14, comma 28, del d.l. 78/2010 convertito dalla
l. 122/2010 , a decorrere dal secondo mandato elettorale, con esclusione dell'obbligo di esercizio associato della funzione fondamentale di cui allo stesso articolo 28, comma 27, lettera a). A partire dalla data in cui il Consiglio Regionale delibera, ai sensi dell'
articolo 60 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto), lo svolgimento del referendum per la fusione di comuni la cui popolazione complessiva risulti superiore ai limiti di cui all’articolo 55, comma 1, ai comuni stessi non si applicano le disposizioni di cui all’
articolo 14, comma 28, del d.l. 78/2010 convertito dalla
l. 122/2010 , fino alla data in cui il Consiglio regionale assume le decisioni finali in ordine alla legge di fusione, ai sensi dell'
articolo 67, comma 3, della l.r. 62/2007 .
”.
Art. 28
“
1 quater. A decorrere dalle fusioni e dalle incorporazioni per le quali il referendum si è svolto dopo il 30 giugno 2015, e fermo restando quanto stabilito dal comma 2, i contributi di cui al comma 1:
a) sono incrementati del 30 per cento se il comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione ha una popolazione superiore a 10.000 abitanti, ovvero la fusione o l’incorporazione è avvenuta coinvolgendo almeno quattro comuni e, in entrambi i casi almeno uno dei comuni originari era obbligato all'esercizio associato delle funzioni fondamentali;
b) sono incrementati del 60 per cento se il comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione ha una popolazione superiore a 15.000 abitanti, ovvero la fusione o l'incorporazione è avvenuta coinvolgendo almeno quattro comuni, e in entrambi i casi almeno uno dei comuni originari era obbligato all'esercizio associato delle funzioni fondamentali;
c) in alternativa a quanto previsto dalle lettere a) e b), sono raddoppiati se la fusione o l'incorporazione è avvenuta coinvolgendo tutti i comuni di un ambito di dimensione adeguata di cui all'allegato A.
”.
“
1 quinques. A decorrere dalle fusioni e dalle incorporazioni per le quali il referendum si è svolto dopo il 30 giugno 2016 e, fermo restando quanto stabilito al comma 2, i contributi di cui al comma
1 sono ridotti della metà, se il comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione non supera la popolazione che comporta l'esonero dall'esercizio associato di funzioni fondamentali.
”.
Art. 29
Art. 30
Art. 31
“
c bis) sulla base di leggi regionali che hanno istituito comuni per fusione o incorporazione.
”.
“
4 ter. La popolazione di cui all'allegato B, per i comuni il cui territorio è classificato in parte montano, è aggiornata dal 2016 e ogni dieci anni con deliberazione della Giunta regionale. La Giunta regionale stabilisce le modalità e i termini di acquisizione dei dati.
”.
Art. 32
“
Art. 90 - Contributi alle unioni di comuni
1. Le unioni di comuni accedono ai contributi del presente articolo a condizione che:
a) rispettino i requisiti di cui all’articolo 24, comma 4;
b) esercitino per tutti i comuni dell’unione almeno quattro funzioni fondamentali di cui all’articolo 14, comma 27, lettere a), b), d), e), g), h), i) e l-bis),
del d.l. 78/2010 convertito dalla
l. 122/2010 e, per le unioni il cui territorio coincide con l’ambito di dimensione territoriale adeguata, esercitino almeno una funzione di cui all’
articolo 4, comma 1, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino
delle funzioni provinciali e attuazione della
legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014).
2. L'esercizio delle funzioni delle unioni di comuni è accertato sulla base dello statuto dell'unione. A tal fine, sono considerate:
a) le sole funzioni che sono attribuite all'unione direttamente dallo statuto; non sono considerate quelle affidate all'unione mediante convenzione, quantunque richiamate dallo statuto;
b) le sole funzioni per le quali lo statuto o i provvedimenti di attuazione da questo richiamati prevedono l’effettivo esercizio entro la data di avvio del procedimento di concessione del contributo di cui al comma 5.
3. I contributi non possono comunque essere concessi se l'unione è in fase di scioglimento, anche per effetto di legge, ovvero se, al momento della concessione, è stato adottato o sussistono le condizioni perché sia adottato il decreto di revoca di cui all’articolo 91 o se l'unione non ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti dalla legge. Al fine di evitare gli effetti della revoca nei confronti dei comuni, l'unione, previa deliberazione della giunta, può rinunciare ai contributi, motivando sulla intenzione dei comuni di procedere allo scioglimento ancorché non sia stato ancora avviato formalmente il relativo procedimento.
4. I contributi sono ridotti del 50 per cento se, al momento della concessione, l'unione si trova nella situazione di cui all'articolo 44.
5. Il 10 per cento delle risorse regionali disponibili è ripartito in misura uguale per ogni unione che ha titolo alla concessione del contributo.
6. Il 10 per cento delle risorse regionali disponibili è ripartito in misura uguale per ogni nuova unione costituita dal 1° gennaio 2015 e comprendente tutti i comuni di un ambito di cui all'allegato A. Detta disposizione si applica anche alle unioni di comuni già costituite e non corrispondenti agli ambiti dell'allegato A. Il contributo è concesso per un solo anno e ad ogni unione può essere concesso un contributo non superiore a 50.000,00 euro. Se le risorse non sono sufficienti a garantire il contributo massimo concedibile, questo è ridotto proporzionalmente. Le risorse non assegnate sono poste ad incremento di quelle di cui al comma 7.
7. Il 30 per cento delle risorse regionali disponibili è attribuito nella misura stabilita dalla Giunta regionale sulla base dei seguenti criteri:
a) numero dei comuni partecipanti all’unione;
b) numero dei comuni partecipanti all'unione potenzialmente beneficiari del contributo per i piccoli comuni con maggior disagio di cui all’articolo 82;
c) popolazione residente in territorio montano dei comuni partecipanti all’unione; si considera, per i comuni con territorio totalmente classificato montano, la popolazione residente risultante dagli ultimi dati ISTAT disponibili al 31 dicembre, e, per i comuni con territorio classificato parzialmente montano, la popolazione risultante dall'allegato B, compresa quella dei territori classificati montani ai fini regionali;
d) popolazione residente in territorio non montano nei comuni partecipanti all’unione, come risultante dagli ultimi dati ISTAT disponibili al 31 dicembre;
e) estensione del territorio montano dei comuni partecipanti all’unione, compreso il territorio classificato montano ai fini regionali, come risultante dall'allegato B;
f) estensione del territorio non montano dei comuni partecipanti all’unione.
8. Il 10 per cento delle risorse regionali disponibili è attribuito per l'attivazione nel territorio dell'unione dei servizi di prossimità di cui all'articolo 92, per i quali lo statuto dell'unione
preveda la competenza dell'unione medesima ad individuare gli interventi, da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni.
9. Il 40 per cento delle risorse regionali disponibili è attribuito sulla base di indicatori di efficienza dell'unione stabiliti dalla Giunta regionale. Tra gli indicatori, sono comunque presi in considerazione la spesa del personale in relazione alle spese correnti e l'efficienza della spesa.
10. Le unioni di comuni costituite da soli comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti accedono esclusivamente ai contributi di cui ai commi 5 e 6.
11. Le risorse non assegnate per effetto della decurtazione prevista dall'articolo 44 sono attribuite agli altri enti beneficiari.
12. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la concessione e la definizione della misura dei contributi del presente articolo da concedere alle singole unioni, nonché gli adempimenti degli enti beneficiari in relazione ai singoli contributi. La deliberazione stabilisce, altresì, fermo restando l'esercizio diretto delle funzioni fondamentali da parte dell'unione negli ambiti di cui all'allegato A, i criteri per l'accertamento della condizione di cui al comma 1, lettera b), in relazione alla specificità delle discipline di settore sulle funzioni fondamentali richiamate dall'articolo 56, e i casi in cui il requisito dello svolgimento della funzione fondamentale per tutti i comuni si considera assolto nelle situazioni eccezionali in cui l'unione è composta anche da comuni che rientrano in una diversa zona distretto e la funzione è svolta per tutti gli altri comuni dell'allegato A. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, può modificare le percentuali di cui ai commi da 5 a 9.
13. Le leggi regionali di settore dispongono sulla promozione e l'incentivazione dell'esercizio
associato di funzioni non fondamentali ed individuano le funzioni, le attività e i servizi che rientrano nell'esercizio associato.
14. Le risorse statali trasferite alla Regione per il sostegno all'associazionismo, sono concesse alle unioni di comuni in proporzione ai contributi complessivamente attribuiti ai sensi dei commi 5, 7 e 9.
15. I contributi di cui ai commi 5, 6, 7 e 9, non hanno destinazione vincolata e sono utilizzati nell'ambito delle scelte di bilancio dell'unione.
”.
Art. 33
“
9. Se è stato adottato il decreto di revoca ai sensi del comma 6, l’unione di comuni può essere riammessa ai contributi se, prima della scadenza del termine di avvio del procedimento di concessione dei contributi, si verifica uno dei seguenti casi:
a) sussistono nuovamente le condizioni di cui al l’articolo 90, comma 1, lettera b), non considerando le funzioni per le quali è stato adottato il decreto di revoca dei contributi;
b) l’unione di comuni ha richiesto una nuova verifica di effettività di una o più funzioni il cui mancato esercizio ha determinato l’adozione del decreto di revoca dei contributi e l’esito della verifica ha accertato l’effettivo esercizio associato.
”.
“
9 bis. Il contributo è altresì revocato se, alla data di avvio del procedimento per la concessione del contributo successivo, è stato avviato il procedimento di scioglimento dell’unione di comuni. La revoca del contributo è effettuata verso i comuni facenti parte l’unione di comuni secondo i criteri stabiliti dallo statuto per l’attribuzione da parte dei comuni delle risorse finanziarie per il funzionamento, e in assenza in proporzione alla popolazione, come risultante dai dati ufficiali
ISTAT relativi al censimento della popolazione 2011.
”.
Art. 34
“
7. L'unione è tenuta a presentare una relazione sulle iniziative intraprese e sui risultati raggiunti, sulla base di uno schema approvato dalla struttura regionale competente. Dopo il primo contributo, i successivi sono concedibili solo se l'unione ha trasmesso la relazione dalla quale risulta che le risorse concesse l'anno precedente sono state impegnate almeno per il 75 per cento, con esclusione delle spese per il personale dipendente degli enti attuatori.
”.
Art. 35
Art. 36
1. La rubrica dell’
articolo 111 della l.r. 68/2011 è sostituita dalla seguente: “
Decorrenze, efficacia di disposizioni abrogate, altre disposizioni speciali e transitorie
”.
“
7 quater. Nell'anno 2015 il numero di funzioni fondamentali di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b), necessario per l'accesso ai contributi dell'articolo medesimo, è fissato in almeno due, e non si considera l’esercizio di almeno una funzione di cui all’
articolo 4, comma 1, della l.r. 22/2015 ; nell’anno 2016 il numero di funzioni fondamentali è fissato in almeno tre.
”.
“
7 quinquies. Per consentire il progressivo adeguamento dell’esercizio associato negli ambiti di cui all’allegato A, fino alla data del 31 dicembre 2016, il comune obbligato all’esercizio associato delle funzioni fondamentali può continuare a esercitarle mediante la convenzione che risulta stipulata alla data di entrata in vigore del presente comma, anche in aggregazione con comuni non ricompresi nell’ambito di appartenenza del comune medesimo, purché l’aggregazione raggiunga le dimensioni di cui al comma 1, lettera a), dell’articolo 55. Se il comune, ai fini dell’adeguamento di un determinato esercizio associato all’ambito di appartenenza, stipula un nuovo atto associativo con i comuni di detto ambito, la cessazione dal precedente esercizio associato si determina di diritto dopo sei mesi dalla stipula del nuovo atto associativo e l’efficacia di quest’ultimo decorre dalla stessa data, ferma restando la decorrenza più breve prevista dall’atto associativo precedente per il recesso; salvo diverso accordo con i comuni partecipanti alla convenzione cessata, il comune resta obbligato per le obbligazioni assunte e per le spese deliberate prima della cessazione. Le disposizioni derogatorie del presente comma non si applicano nei casi di cui all’articolo 56, per i quali resta ferma l’osservanza degli ambiti e delle forme associative previsti dalle norme ivi richiamate.
”.
“
7 sexies. Quando l'ambito di dimensione territoriale adeguata di cui all'allegato A, è modificato ai sensi dell'articolo 54, comma 4, il comune procede all'adeguamento dell'esercizio associato entro sei mesi dalla modifica dell'ambito. Si applicano le disposizioni del comma 7 quinquies, secondo periodo.
”.
Art. 37
1. L’allegato A alla
l.r. 68/2011 è sostituito dall’allegato C alla presente legge.
2. L’allegato B alla
l.r. 68/2011 è sostituito dall’allegato D alla presente legge.