TITOLO IX
Disposizioni transitorie e finali. Modifiche e abrogazioni. Disposizioni finanziarie.
CAPO I
Disposizioni transitorie e finali
Art. 222
2. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, il comune avvia il procedimento per la formazione del nuovo piano strutturale.
2 bis. Entro cinque anni dall'entrata (424) Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 58.
in vigore della presente legge, i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014, possono adottare (425) Parole soppresse con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 58.
varianti al piano strutturale e al regolamento urbanistico che contengono anche previsioni di impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito dall'articolo 224, previo parere favorevole della conferenza di copianificazione di cui all'articolo 25. Le varianti adottate sono approvate entro la data del 30 giugno 2021 (455) Il termine è differito con l.r. 30 dicembre 2020, n. 102, art. 4.
, a pena di decadenza e comunque a condizione che il comune avvii il procedimento del nuovo piano operativo prima dell'approvazione delle varianti medesime. (308) Comma aggiunto con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 43.
(426) Parole aggiunte con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 58.
2 ter. Per i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014, decorso il termine di cui al comma 2, non sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b), b bis), f) e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva, (514) Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 35.
fino a quando il comune non avvii il procedimento per la formazione del nuovo piano strutturale. Sono comunque ammessi gli interventi previsti nelle varianti approvate ai sensi del comma 2 bis, gli interventi edilizi consentiti alle aziende agricole, gli interventi previsti da piani attuativi approvati e convenzionati; sono altresì ammessi gli interventi convenzionati comunque denominati la cui convenzione sia stata sottoscritta entro il termine di cui al comma 2. (308) Comma aggiunto con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 43.
Art. 223
Disposizioni transitorie relative agli atti di avvio del procedimento già effettuati ai sensi della
l.r. 1/2005 1. Ferme restando le disposizioni di cui al presente capo, gli atti di avvio del procedimento ai sensi dell’
articolo 15 della legge regionale 3 gennaio 2005, n, 1 (Norme per il governo del territorio), già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono validi anche ai sensi della presente legge.
Art. 224
Disposizioni transitorie per l’individuazione del perimetro del territorio urbanizzato
1. Nelle more della formazione dei nuovi strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica adeguati ai contenuti della presente legge, ai fini del perfezionamento degli strumenti della formazione delle varianti al piano strutturale, al regolamento urbanistico o ai piani regolatori generali (PRG) di cui al presente capo, nonché ai fini degli interventi di rigenerazione delle aree urbane degradate, di cui al titolo V, capo III, si considerano territorio urbanizzato le parti non individuate come aree a esclusiva o prevalente funzione agricola nei piani strutturali vigenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge, o, in assenza di tale individuazione, le aree a esclusiva o prevalente funzione agricola individuate dal PTC o dal PTCM.
Art. 225
Disposizioni transitorie per la pianificazione delle grandi strutture di vendita ai sensi della
l.r. 52/2012 2. Ai fini della pianificazione delle grandi strutture di vendita, fino alla individuazione degli ambiti sovracomunali ai sensi dell’articolo 28, tali ambiti sono quelli indicati nella tabella di cui all’allegato B della presente legge, e corrispondenti a quelli già allegati alla
l.r. 1/2005 .
Art. 226
Disposizioni transitorie per i piani complessi di intervento
1. Ai piani complessi di intervento che risultano adottati o approvati alla data di entrata in vigore della presente legge e alle loro varianti si applicano le disposizioni della
l.r. 1/2005 . I termini di efficacia dei suddetti piani sono stabiliti ai sensi dell'
articolo 57 della l.r. 1/2005 .
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì alle procedure per la formazione dei piani complessi di intervento, e relative varianti, finalizzate alla definizione dei contenuti e del dimensionamento del quadro previsionale strategico quinquennale del regolamento urbanistico qualora il relativo avviso pubblico, emesso ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 3/R (Regolamento di attuazione delle disposizioni
del titolo V della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”), risulti antecedente all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 227
Disposizioni transitorie per le varianti al piano strutturale, al regolamento urbanistico o al PRG adottate
1. Le varianti al piano strutturale, al regolamento urbanistico o al PRG che contengono previsioni di impegno di suolo non edificato all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito dall’articolo 224 e che, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, risultano adottate, sono approvate con il procedimento di cui al titolo II, capo I, previo parere obbligatorio non vincolante della conferenza di copianificazione di cui all’articolo 25 cui partecipano la Regione, la provincia o la città metropolitana, e il comune.
Art. 228
1. Ove sia scaduta l'efficacia delle previsioni del regolamento urbanistico ai sensi dell'articolo 55, commi 5 e 6,
della l.r. 1/2005 , nel caso in cui il comune abbia già avviato il procedimento per la formazione del nuovo regolamento urbanistico, può procedere ad integrare il quadro conoscitivo di tale strumento con l'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell'articolo 224. Fino all'adozione del nuovo piano operativo e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, sono consentite le varianti di cui
all’articolo 222, comma 2 bis,(310) Parole così sostituite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 44.
nonché le varianti semplificate al piano strutturale e al regolamento urbanistico di cui agli articoli 29, 30, 31, comma 3 e 35.
2. Ove sia scaduta l'efficacia delle previsioni del regolamento urbanistico ai sensi dell'articolo 55, commi 5 e 6,
della l.r. 1/2005 , nel caso in cui il comune avvii il procedimento del nuovo piano operativo dopo l'entrata in vigore della presente legge e comunque entro i tre anni successivi, procede all'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell'articolo 224. Fino all'adozione del nuovo piano e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, sono consentite le varianti di cui
all’articolo 222, comma 2 bis,(310) Parole così sostituite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 44.
nonché le varianti semplificate al piano strutturale e al regolamento urbanistico di cui agli articoli 29, 30, 31, comma 3 e 35.
2 bis. Il termine per l'approvazione delle varianti di cui ai commi 1 e 2 è differito al 27 maggio 2018 qualora il comune rispetti entrambe le seguenti condizioni:
a) abbia adottato le varianti di cui ai commi 1 e 2 entro il termine di cui al medesimo comma 2,
2 quater. Il termine di due anni previsto al comma 2 ter si applica anche ai comuni che abbiano avviato il procedimento del nuovo piano operativo entro il termine di cui al comma 2, nel caso in cui si avvalgano del differimento di cui al comma 2 bis. (321) Comma inserito con l.r. 5 dicembre 2017, n. 67, art. 1.
3. Decorsi tre anni dall'
entrata in vigore(322) Parola così sostituita con l.r. 5 dicembre 2017, n. 67, art. 1.
della presente legge non sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b),
b bis),(311) Parola inserita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 44.
f)
e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva,
(515) Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 36.
fino a quando il comune non adotti il nuovo piano strutturale
o non avvii il procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale, da concludersi entro tre anni,(183) Parole inserite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 81.
oppure non adotti il piano operativo ai sensi dei commi 1 e 2. Sono comunque ammessi gli interventi previsti nelle varianti approvate ai sensi dei commi 1 e 2, gli interventi edilizi consentiti alle aziende agricole, gli interventi previsti da piani attuativi approvati e convenzionati, nonché gli interventi convenzionati comunque denominati la cui convenzione sia stata sottoscritta.
Art. 229
Disposizioni transitorie per i comuni dotati di regolamento urbanistico approvato e di un nuovo piano strutturale adottato
1. Il comune dotato, alla data di entrata in vigore della presente legge, di regolamento urbanistico approvato e di un nuovo piano strutturale adottato, approva il nuovo piano strutturale secondo il procedimento di cui alla
l.r. 1/2005 . Il comune può adottare varianti al regolamento urbanistico e al nuovo piano strutturale che contengono previsioni di impegno di suolo non edificato all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito dall’articolo 224, fino al termine di efficacia delle previsioni di cui all’articolo 55, commi 5 e 6,
della l.r. 1/2005 , previo parere favorevole della conferenza di copianificazione di cui all’articolo 25, cui partecipano la Regione, la provincia o la città metropolitana, e il comune.
2. Ove sia scaduta l'efficacia delle previsioni del regolamento urbanistico ai sensi dell'articolo 55, commi 5 e 6, della l.r. 1/2005, nel caso in cui il comune avvii il procedimento del nuovo piano operativo dopo l'entrata in vigore della presente legge e comunque entro i tre anni successivi, procede all'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell'articolo 224. Fino all'adozione del nuovo piano e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, sono consentite le varianti di cui all’articolo 222, comma 2 bis(312) Parole così sostituite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 45.
, nonché le varianti semplificate al piano strutturale e al regolamento urbanistico di cui agli articoli 29, 30, 31, comma 3, e 35.(184) Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 82.
2 quater. Il termine di due anni previsto al comma 2 ter si applica anche ai comuni che abbiano avviato il procedimento del nuovo piano operativo entro il termine di cui al comma 2, nel caso in cui si avvalgano del differimento di cui al comma 2 bis. (323) Comma inserito con l.r. 5 dicembre 2017, n. 67, art. 2.
3. Decorsi tre anni dall'entrata in vigore(324) Parola così sostituita con l.r. 5 dicembre 2017, n. 67, art. 2.
della presente legge non sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b), b bis),(313) Parola inserita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 45.
f) e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva,(516) Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 37.
fino a quando il comune non adotti il nuovo piano strutturale o non avvii il procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale, da concludersi entro tre anni, oppure non adotti il piano operativo ai sensi del comma 2(338) Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 74.
. Sono comunque ammessi gli interventi previsti nelle varianti approvate ai sensi dei commi 1 e 2, gli interventi edilizi consentiti alle aziende agricole, gli interventi previsti da piani attuativi approvati e convenzionati, nonché gli interventi convenzionati comunque denominati la cui convenzione sia stata sottoscritta entro la scadenza delle previsioni di cui all’articolo 55, commi 5 e 6, della l.r. 1/2005.(184) Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 82.
Art. 230
Disposizioni transitorie per i comuni che hanno avviato il procedimento di VAS del regolamento urbanistico
1. I comuni che hanno avviato il procedimento di VAS del regolamento urbanistico ai sensi della
l.r. 10/2010 e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano concluso le consultazioni della fase preliminare di cui all’
articolo 23 della l.r. 10/2010 , adottano e approvano il regolamento urbanistico con i contenuti
della l.r. 1/2005 , solo con riferimento al territorio urbanizzato così come definito dall’articolo 224. Gli eventuali crediti edilizi previsti si realizzano mediante piano attuativo nell’ambito del perimetro del territorio urbanizzato e sono soggetti a decadenza entro cinque anni dall’approvazione del regolamento urbanistico.
1 bis. Qualora il regolamento urbanistico sia stato adottato ai sensi del comma 1, e non sia stato approvato nei tre anni successivi, alla scadenza dell’efficacia delle misure salvaguardia contenute nel regolamento urbanistico adottato non sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b), b bis), f) e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva, (517) Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 38.
fino quando il comune non approvi il regolamento urbanistico medesimo oppure non adotti il nuovo piano strutturale o non avvii il procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale. (331) Comma inserito con l.r. 20 luglio 2018, n. 36, art. 3.
1 ter. Qualora il procedimento di VAS del regolamento urbanistico sia stato avviato ai sensi del comma 1, e il regolamento urbanistico non sia stato adottato alla data del 27 novembre 2019, scaduto tale termine non sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b), b bis), f) e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva, (517) Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 38.
fino a quando il comune non adotti il regolamento urbanistico medesimo, oppure non adotti il nuovo piano strutturale o non avvii il procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale. Qualora il regolamento urbanistico sia adottato entro il termine di cui al presente comma ma non sia approvato nei tre anni successivi, alla scadenza dell’efficacia delle misure salvaguardia contenute nel regolamento urbanistico adottato, trova applicazione il comma 1 bis. (331) Comma inserito con l.r. 20 luglio 2018, n. 36, art. 3.
2. Alla scadenza dell’efficacia delle previsioni del regolamento urbanistico di cui all’articolo 55, commi 5 e 6
della l.r. 1/2005 , il comune avvia il procedimento per la formazione del nuovo piano strutturale. Fino all’adozione del piano strutturale, il comune può adottare e approvare solo varianti semplificate al piano strutturale e al regolamento urbanistico di cui agli articoli 29, 30, 31 comma 3, e 35.
3. Fino all’adozione del nuovo piano strutturale di cui al comma 2, non sono consentiti gli interventi edilizi di cui all’articolo 134, comma 1, lettere a), b),
b bis),(314) Parola inserita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 46.
f)
e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva.(517 Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 38.
) Sono ammessi gli interventi previsti nelle varianti approvate ai sensi del comma 2, gli interventi edilizi consentiti alle aziende agricole, gli interventi previsti da piani attuativi approvati e convenzionati, nonché gli interventi convenzionati comunque denominati la cui convenzione sia stata sottoscritta entro la scadenza delle previsioni di cui all’articolo 55, commi 5 e 6,
della l.r. 1/2005 .
Art. 231
Disposizioni transitorie per i comuni dotati di regolamento urbanistico adottato
1. Il comune che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti dotato di regolamento urbanistico adottato procede alla sua approvazione nel rispetto delle disposizioni di cui alla
l.r. 1/2005 . Nel quinquennio successivo all’approvazione del regolamento urbanistico, il comune può adottare varianti al piano strutturale e al regolamento urbanistico che contengono previsioni di impegno di suolo non edificato all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito dall’articolo 224, solo previo parere favorevole della conferenza di copianificazione di cui all’articolo 25, cui partecipano la Regione, la provincia o la città metropolitana e il comune, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 235.
2. Entro la scadenza dell’efficacia delle previsioni di cui all’articolo 55, commi 5 e 6,
della l.r. 1/2005 , il comune avvia il procedimento per la formazione del nuovo piano strutturale elaborato nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge. Fino all’adozione del piano strutturale, il comune può adottare e approvare solo varianti semplificate di cui agli articoli 29, 30, 31 comma 3, e 35.
3. Fino all’adozione del nuovo piano strutturale di cui al comma 2
o fino all'avvio del procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale(427) Parole inserite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 59 .
, non sono consentiti gli interventi edilizi di cui all’articolo 134, comma 1, lettere a), b),
b bis),(315) Parola inserita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 47.
f)
e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva.(518) Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 39.
Sono ammessi gli interventi previsti dalle varianti approvate ai sensi del comma 2, gli interventi edilizi consentiti alle aziende agricole, gli interventi previsti da piani attuativi approvati e convenzionati, nonché gli interventi convenzionati comunque denominati la cui convenzione sia stata sottoscritta entro la scadenza delle previsioni di cui all’articolo 55, commi 5 e 6,
della l.r. 1/2005 .
Art. 232
Disposizioni transitorie per i comuni dotati solo di piano strutturale approvato
1. Il comune che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti dotato di piano strutturale approvato ma privo del regolamento urbanistico ai sensi dell’
articolo 55 della l.r.1/2005 , adotta il piano operativo di cui all’articolo 95, ove necessario in contestuale variante al piano strutturale, nel rispetto delle disposizioni della presente legge. L’individuazione del perimetro del territorio urbanizzato è effettuata ai sensi dell’articolo 224.
2. Fino all’adozione del piano operativo, il comune può formare solo varianti semplificate al piano strutturale e al PRG di cui agli articoli 29, 30, 31 comma 3, e 35.
3. Fino all’adozione del piano operativo, di cui al comma 2, non sono consentiti gli interventi edilizi di cui all’articolo 134, comma 1, lettere a), b),
b bis),(316) Parola inserita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 48.
f)
e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva.(519) Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 40.
Sono ammessi gli interventi previsti nelle varianti approvate ai sensi del comma 2, gli interventi edilizi consentiti alle aziende agricole, gli interventi previsti da piani attuativi approvati e convenzionati, nonché gli interventi convenzionati comunque denominati la cui convenzione sia stata sottoscritta prima dell’entrata in vigore della presente legge.
Art. 233
Disposizioni transitorie per i comuni dotati solo di piano strutturale adottato
1. Il comune che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti dotato di piano strutturale adottato ma privo di regolamento urbanistico ai sensi dell’
articolo 55 della l.r. 1/2005 , procede all’approvazione del piano strutturale nel rispetto delle disposizioni di cui alla
l.r. 1/2005 .
2. Il comune, a seguito dell’approvazione del piano strutturale di cui al comma 1, adotta il piano operativo, ove necessario in variante al piano strutturale nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. Fino all’adozione del piano operativo, il comune può formare solo varianti semplificate al piano strutturale e al PRG di cui agli articoli 29, 30, 31 comma 3, e 35.
4. Fino all’adozione del piano operativo, non sono consentiti gli interventi edilizi di cui all’articolo 134, comma 1, lettere a), b),
b bis),(317) Parola inserita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 49.
f)
e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva.(520) Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 41.
Sono ammessi gli interventi previsti nelle varianti approvate ai sensi del comma 2, gli interventi edilizi consentiti alle aziende agricole, gli interventi previsti da piani attuativi che, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, risultino approvati e convenzionati, nonché gli interventi convenzionati comunque denominati la cui convenzione sia stata sottoscritta prima dell’entrata in vigore della presente legge.
Art. 234
Disposizioni transitorie per i comuni privi di piano strutturale
1. Il comune che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti privo di piano strutturale adottato, procede alla sua adozione ed approvazione nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge. I comuni che hanno avviato il procedimento di formazione del piano strutturale da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge, possono procedere alla sua adozione e approvazione secondo le disposizioni della
l.r. 1/2005 , inserendo in esso il perimetro del territorio urbanizzato di cui all’articolo 4 o, in alternativa, così come definito dall’articolo 224.
2. Il comune, a seguito dell’approvazione del piano strutturale di cui al comma 1, avvia il procedimento per la formazione del piano operativo.
3. Fino all’adozione del piano operativo di cui al comma 2, il comune può adottare solo varianti semplificate al piano strutturale e al PRG di cui agli articoli 29, 30, 31 comma 3, e 35.
4. Fino all’adozione del piano operativo non sono consentiti gli interventi edilizi di cui all’articolo 134, comma 1, lettere a), b),
b bis),(318) Parola inserita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 50.
f)
e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva.(521) Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 42.
Sono ammessi gli interventi previsti nelle varianti approvate ai sensi del comma 2, gli interventi edilizi consentiti alle aziende agricole, gli interventi previsti da piani attuativi che, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, risultino approvati e convenzionati, nonché gli interventi convenzionati comunque denominati la cui convenzione sia stata sottoscritta prima dell’entrata in vigore della presente legge.
Art. 235
Disposizioni particolari per varianti al piano strutturale
1. La conferenza di copianificazione di cui all’articolo 25, valuta le proposte di variante al regolamento urbanistico di cui all’articolo 229, comma 1, e all’articolo 231, comma 1, verificando preliminarmente l’opportunità o meno di variare il piano strutturale.
Art. 235 bis
2. La proroga è disposta dal comune fuso, con un unico atto, prima della scadenza del termine quinquennale degli strumenti medesimi.
Art. 236
Disposizioni transitorie per i piani di distribuzione e localizzazione delle funzioni
1. I piani di distribuzione e di localizzazione delle funzioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, mantengono efficacia fino alla scadenza delle previsioni di durata quinquennale del regolamento urbanistico di riferimento.
Art. 237
Disposizioni transitorie per l'approvazione dei piani regolatori portuali dei porti di interesse nazionale
1. Le varianti ai piani strutturali o ai piani operativi necessarie per l'approvazione dei piani regolatori portuali dei porti di interesse nazionale già adottate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvate entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della stessa. In caso di mancato rispetto di tale termine, la Giunta regionale attiva i poteri sostitutivi di cui all'articolo 44, comma 3.
Art. 238
Disposizioni particolari per opere pubbliche
1. Nei casi di cui agli articoli
222,
(429) Parola aggiunta con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 61.
228, 229, 230, 231, 232, 233 e 234 sono comunque ammesse varianti agli strumenti urbanistici generali per la previsione e la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico fuori dal perimetro del territorio urbanizzato, così come definito dall’articolo 224, previo parere favorevole
, per le sole varianti relative alla previsione e alla realizzazione di opere di interesse pubblico, (569) Parole aggiunte con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 27.
della conferenza di copianificazione di cui all’articolo 25.
2. Nei casi di cui agli articoli
222,
(429) Parola aggiunta con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 61.
228, 229, 230, 231, 232, 233 e 234, sono ammesse varianti agli strumenti urbanistici generali per la previsione e la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico all’interno del perimetro del territorio urbanizzato così come definito dall’articolo 224, diverse da quelle previste dall’articolo 30, con le procedure di cui al titolo II, capo I.
3. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 9, per quanto concerne le modalità di partecipazione all’adozione di atti di competenza statale.
Art. 239
Variazione dei piani relativi alle attività estrattive
1. Per la contestuale variazione del piano regionale delle attività estrattive (PRAE) di cui alla
legge regionale 30 aprile 1980, n. 36 (Disciplina transitoria per la coltivazione di cave e torbiere), del piano regionale delle attività estrattive, di recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili (PRAER) o del piano delle attività estrattive di recupero delle aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili della provincia (PAERP) di cui alla
legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 (Testo Unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili) ove presente, e di uno o più strumenti della pianificazione territoriale, si può procedere mediante accordo di pianificazione ai sensi dell’articolo 41. E’ oggetto dell’accordo anche l’eventuale variante al PRG, al regolamento urbanistico o al piano operativo.
Art. 239 bis
1. I piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane di cui all'articolo 113, sono approvati entro la data del 5 giugno 2019.
2. Fino all'approvazione dei piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane e, comunque, non oltre il termine indicato al comma 1, trova applicazione la disciplina transitoria di cui all'Allegato 5, comma 10, della Disciplina del piano paesaggistico approvato con deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale “PIT” con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”).
Art. 240
Manufatti precari
1. Ai manufatti precari di cui
agli articoli 7 e 8(186) Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 84.
del decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 5/R (Regolamento di attuazione del titolo IV, capo III “Il territorio rurale”,
della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”), eventualmente disciplinati negli strumenti urbanistici comunali, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 70.
(187) Parole soppresse con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 84.
Le disposizioni di cui all’articolo 70, comma 2, prevalgono su eventuali discipline comunali difformi.
Art. 240 bis
1. Fermo restando il rispetto del PIT, fino all’adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale di attuazione di cui all'articolo 84, la realizzazione dei manufatti di cui all’articolo 70, comma 3, lettera a), è consentita nelle aree in cui la disciplina comunale, in attuazione degli articoli 7 e 8 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 5/R (Regolamento di attuazione del titolo IV, capo III “Il territorio rurale”, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”), non vieti la realizzazione di tali manufatti.
2. Fermo restando il rispetto del PIT, fino all’adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale di attuazione di cui all'articolo 84, la realizzazione dei manufatti di cui all’articolo 70, comma 3, lettera b) è consentita nelle aree in cui la disciplina comunale non ponga limitazioni alla realizzazione di serre fisse al fine di assicurare la tutela di immobili ed aree di rilevante interesse paesaggistico o ambientale, in attuazione dell’articolo 53, comma 1 della l.r. 1/2005.
Art. 241
Abrogato.
Art. 242
Disposizioni transitorie per gli interventi edilizi di cui agli articoli 78 e 79
della l.r. 1/2005 1. Le modifiche introdotte dalla presente legge alle categorie di intervento edilizio già previste dagli articoli 78 e 79
della l.r. 1/2005 non incidono sulla disciplina sostanziale degli interventi urbanistico-edilizi contenuta negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e rilevano solo al fine dell’individuazione del titolo abilitativo necessario per la realizzazione degli interventi medesimi.
Art. 243
Disposizioni transitorie in materia di edilizia sostenibile
1. Fino all’approvazione delle linee guida regionali di cui all’articolo 219, si applicano le linee guida approvate con deliberazione della Giunta regionale 28 febbraio 2005, n. 322 (Approvazione delle istruzioni tecniche denominate “Linee guida per la valutazione della qualità energetica ed ambientale degli edifici in Toscana” ai sensi dell'
art. 37, comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 ed in attuazione dell'azione B.13 del P.R.A.A. 2004-2006).
1 bis. Fino alla data di acquisto di efficacia delle linee guida regionali di cui all’articolo 219, la conformità del progetto alle linee guida per accedere agli incentivi di cui all’articolo 220 è certificata dal progettista con una relazione illustrativa da allegarsi alla richiesta di permesso di costruire o alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), redatta in sede di elaborazione del progetto esecutivo, e dal professionista abilitato con la certificazione di cui all’articolo 149, comma 1, alla ultimazione dei lavori. (453) Comma aggiunto con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 79.
Art. 244
Disposizioni transitorie per le previsioni di grandi strutture di vendita contenute nel piano strutturale o nel PRG
1. Salvo quanto previsto al comma 4, fino all’adozione del nuovo piano strutturale con i contenuti della presente legge, le previsioni di grandi strutture di vendita contenute nel piano strutturale o nel PRG alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inefficaci fino allo svolgimento con esito positivo della conferenza di copianificazione di cui all’articolo 25.
2. Alla conferenza di copianificazione di cui al comma 1, partecipano la Regione, la provincia o la città metropolitana e il comune.
3. La conferenza di copianificazione verifica la sostenibilità territoriale a livello locale delle previsioni di cui al comma 1, sulla base dei criteri di cui all’articolo 26, comma 2.
4. Non sono soggette alla verifica della conferenza di copianificazione le previsioni di destinazioni d'uso per grandi strutture di vendita che al 29 settembre 2012, data di entrata in vigore della
l.r. 52/2012 , risultano oggetto di piano attuativo approvato o di sua variante non comportante incremento della superficie di vendita.
Art. 245
1. Fino all’entrata in vigore dei regolamenti di attuazione della presente legge, restano in vigore i seguenti regolamenti emanati in attuazione della
l.r. 1/2005 :
f) decreto del Presidente della Giunta regionale 9 luglio 2009, n. 36/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 117, commi 1 e 2, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”. Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico);
2. Con riferimento al regolamento di cui al comma 1, lettera l), restano fermi i termini di cui all’articolo 144, commi 2 e 3
della l.r. 1/2005 , per l’adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunali.
Art. 246
Disposizioni transitorie per gli interventi convenzionati
1. Ferme restando le limitazioni di cui al presente titolo, nelle more della formazione del piano operativo di cui all’articolo 95, sono valide ed efficaci le previsioni subordinate a progetti unitari convenzionati, comunque denominati, contenute negli strumenti comunali di pianificazione urbanistica vigenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge.
Art. 247
Poteri di deroga agli strumenti urbanistici generali approvati prima dell’entrata in vigore della
l.r. 5/1995 1. I comuni dotati di strumenti urbanistici generali approvati prima dell’entrata in vigore della
legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio), oppure in applicazione del diritto transitorio in essa contenuto, possono esercitare i poteri di deroga ai suddetti strumenti esclusivamente per la realizzazione di interventi urgenti ammessi a finanziamento pubblico, finalizzati alla tutela della salute e dell’igiene pubblica, a recupero di condizioni di agibilità e accessibilità di infrastrutture e di edifici pubblici e privati, nonché alla salvaguardia dell’incolumità pubblica e privata, che si siano resi necessari in conseguenza di calamità naturali o catastrofi, o di eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo, rilevanti ai fini dell’attività di protezione civile.
2. I comuni dotati di piano strutturale e di regolamento urbanistico approvati ai sensi della l.r. 5/1995 o della
l.r. 1/2005 esercitano i poteri di deroga ai sensi dell’articolo 97.
Art. 248
Disposizioni transitorie in materia di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili
1. Il Consiglio regionale definisce i criteri e le modalità di installazione di determinate tipologie di impianti nelle aree diverse dalle aree non idonee individuate ai sensi della
legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla
legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 “Disposizioni in materia di energia” e alla
legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”), che costituiscono elemento per la valutazione positiva dei progetti nel rispetto della normativa statale.
2. Fino a nuovo provvedimento, mantiene efficacia la deliberazione del Consiglio regionale 11 febbraio 2013, n. 15 (Criteri e modalità di installazione degli impianti fotovoltaici a terra e degli impianti fotovoltaici posti su frangisole ai sensi dell’
articolo 205 quater, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”).
Art. 249
Disposizioni transitorie per la delega della funzione relativa all'autorizzazione paesaggistica
1. Fino all'esercizio da parte della Regione della facoltà di delega della funzione relativa all’autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 151, resta in vigore la delega ai comuni singoli o associati di cui all'
articolo 87, comma 1, della l.r. 1/2005 .
Art. 249 bis
1. In caso di commissioni per il paesaggio di cui all’articolo 153 istituite in forma associata, l’ente locale provvede alla nomina dei componenti entro centoventi giorni dalla data di decorrenza dell’esercizio associato.
2. Fino alla nomina dei componenti delle commissioni per il paesaggio istituite in forma associata ai sensi del comma 1, continuano ad operare le singole commissioni comunali precedentemente nominate dai comuni per i territori di competenza. Dalla data di nomina dei membri della commissione per il paesaggio in forma associata cessano di operare le singole commissioni dei comuni; i rispettivi componenti decadono a tale data.
Art. 250
Disposizioni transitorie per gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione
1. Fino all'approvazione delle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 184, comma 5, e di cui all'articolo 185, comma 4, si applicano le tabelle A1 (a, b), A2 (a, b), A3 (a, b), A4 (a, b), A5, B, C e D allegate alla
l.r. 1/2005 .
Art. 251
Normativa applicabile
1. Ai sensi dell’
articolo 2, comma 3, del d.p.r. 380/2001 , a seguito dell'entrata in vigore del titolo VI della presente legge, non trova diretta applicazione nel territorio regionale la disciplina di dettaglio prevista dalle disposizioni legislative e regolamentari statali della parte I, titoli I, II e III dello stesso
d.p.r. 380/2001 .
Art. 252
1. Ai piani strutturali intercomunali già adottati al momento dell'entrata in vigore del presente articolo si applicano gli articoli 23 e 24 vigenti prima dell'entrata in vigore della legge regionale 8 luglio 2016, n. 43 (Norme per il governo del territorio. Misure di semplificazione e adeguamento alla disciplina statale. Nuove previsioni per il territorio agricolo. Modifiche alla l.r. 65/2014, alla l.r. 5/2010 e alla l.r. 35/2011).
2. Nel caso di cui al comma 1 è fatta salva la facoltà delle amministrazioni competenti di dare luogo all'applicazione degli articoli 23 e 24 come modificati dalla l.r.43/2016.
3. Ai procedimenti di formazione dei piani strutturali intercomunali avviati al momento dell'entrata in vigore della l.r.43/2016, ferma restando la validità dell'atto di avvio e degli ulteriori atti già compiuti, si applicano gli articoli 23 e 24, come modificati dalla l.r.43/2016.
Art. 252 bis
1. In sede di prima applicazione, la commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive di cui all’articolo 153 bis ed il comitato consultivo di cui all’articolo 153 ter sono nominati entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo.
Art. 252 ter
1. Ferme restando le disposizioni transitorie più favorevoli, nei casi di cui agli articoli 222, 228, 229, 230, 231, 232, 233 e 234, qualora il comune abbia già avviato il piano operativo o lo avvii contestualmente alla variante medesima, sono ammesse:
a) varianti agli strumenti urbanistici generali per interventi sul patrimonio edilizio esistente avente destinazione d'uso industriale, artigianale, commerciale al dettaglio, direzionale e di servizio, in contesti produttivi esistenti;
b) varianti agli strumenti urbanistici generali relativamente alla previsione di nuovi immobili aventi le destinazioni d'uso indicate alla lettera a), in contesti produttivi esistenti;
c) varianti agli strumenti urbanistici generali inerenti all’attuazione delle trasformazioni da parte dell’imprenditore agricolo contenute nel titolo IV, capo III, sezione II.
2. 2. Le varianti di cui al comma 1, lettera a), sono ammesse anche se comportanti il cambio di destinazione d'uso verso le categorie funzionali ivi indicate.
Art. 252 quater
1. Nei casi di cui agli articoli 222, 228, 229, 230, 231, 232, 233 e 234, sono ammesse le varianti agli strumenti urbanistici generali finalizzate:
a) al recepimento dei progetti di paesaggio di cui all'articolo 89, comma 2;
b) all’adeguamento al piano regionale cave (PRC), ai sensi dell’articolo 9 della l.r. 35/2015.
Art. 252 quinquies
Proroga dei termini di efficacia delle previsioni dei piani operativi e dei regolamenti urbanistici per i comuni in stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 29 ottobre 2023
1. I termini di efficacia delle previsioni di cui all’articolo 1 della legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all’emergenza sanitaria COVID-19), sono prorogati al 31 marzo 2024 per i comuni in stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 29 ottobre 2023. (526) Articolo inserito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 10.
Art. 252 sexies
1. Le modifiche introdotte dagli articoli 1, 3, 4, 5 e 27 della legge regionale 18 marzo 2024, n. 10 (Semplificazioni procedurali in materia di conferenza di copianificazione e adeguamento alle modifiche apportate al d.p.r. 380/2001. Modifiche alla l.r. 65/2014), rispettivamente agli articoli 17, 23, 25, 34 e 238 della presente legge, si applicano ai procedimenti avviati dopo l’entrata in vigore di tale legge.
2 bis. Le modifiche introdotte dall’articolo 26 della l.r. 10/2024 al primo periodo del comma 7 all’articolo 220 della presente legge non si applicano agli interventi edilizi per i quali, alla data di entrata in vigore della l.r. 10/2024, sia già stata presentata la SCIA o la richiesta di rilascio del permesso di costruire. Sono fatte salve dall’applicazione delle modifiche di cui al primo periodo anche le varianti ai titoli abilitativi edilizi già presentati alla data di entrata in vigore della l.r. 10/2024. (573) Comma inserito con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 76.
3. Le modifiche introdotte dalla l.r. 10/2024 alle categorie di intervento edilizio previste dagli articoli 134 e 135 della presente legge non incidono sulla disciplina sostanziale degli interventi urbanistico-edilizi contenuta negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della l.r. 10/2024 e rilevano solo, nel rispetto della normativa statale di riferimento, ai fini dell’individuazione del regime amministrativo necessario per la realizzazione degli interventi medesimi e dei provvedimenti sanzionatori di cui al titolo VII, capo II della presente legge, in caso di violazioni della disciplina urbanistica ed edilizia.
CAPO II
Modifiche e abrogazioni
Art. 253
Abrogato.
Art. 254
Abrogazioni
1. Fermo restando quanto previsto nelle disposizioni transitorie e finali di cui al capo I, a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge , sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
l) articoli 8, 9 10, 11, 12 e 13
della legge regionale 9 novembre 2009, n. 66 (Modifiche alla
legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 “Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ”, alla
legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 “Norme per la difesa del suolo” e alla
legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 ”Norme per il governo del territorio”, in materia di porti di interesse regionale, navigazione interna, controlli sulla sicurezza sismica delle opere e delle infrastrutture di competenza statale”);
ee) articoli 34 e 35
della legge regionale 14 luglio 2012, n. 35 (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 “Legge finanziaria per l’anno 2011” e alla
legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 “Legge finanziaria per l’anno 2012” e ulteriori disposizioni collegate. Modifiche alle
l.r. 59/1996 , 42/1998, 49/1999, 39/2001, 49/2003, 1/2005, 4/2005, 30/2005, 32/2009, 21/2010, 68/2011);
CAPO III
Disposizioni finanziarie
Art. 255
Disposizioni finanziarie
1. Per il finanziamento degli oneri derivanti dall’articolo 23, comma 15, è autorizzata la spesa di:
a) euro 800.000,00 per l’anno 2014, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 344 “Azioni di sistema per il governo del territorio – spese correnti” del bilancio di previsione 2014;
2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2014 e pluriennale vigente 2014 – 2016, annualità 2015 e 2016, sono apportate rispettivamente le seguenti variazioni per competenza e cassa di uguale importo e per sola competenza:
- in diminuzione, UPB 741 “Fondi – spese correnti”, per euro 800.000,00
- in aumento, UPB 344 “Azioni di sistema per il governo del territorio – spese correnti”, per euro 800.000,00.
- in diminuzione, UPB 741 “Fondi – spese correnti”, per euro 800.000,00
- in aumento, UPB 344 “Azioni di sistema per il governo del territorio – spese correnti”, per euro 800.000,00.
in diminuzione, UPB 741 “Fondi – spese correnti”, per euro 800.000,00
in aumento, UPB 344 “Azioni di sistema per il governo del territorio – spese correnti”, per euro 800.000,00.
3. Per il finanziamento degli oneri derivanti dall’articolo 36, comma 1, e dall’articolo 40, è autorizzata la spesa di euro 90.000,00 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, cui si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 344 “Azioni di sistema per il governo del territorio – spese correnti” del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale vigente 2014 – 2016, annualità 2015 e 2016.
4. Per il finanziamento degli oneri derivanti dall’articolo 59, comma 3, ai fini del funzionamento dell’osservatorio del paesaggio è autorizzata la spesa di euro 150.000,00 per l’anno 2014 a valere sugli stanziamenti della UPB 341 “Azioni di sistema per il governo del territorio – spese investimento” del bilancio di previsione 2014.
4 bis. Agli oneri di cui all'articolo 153 ter, stimati in euro 4.000,00 per ciascuno degli esercizi 2015, 2016, 2017, si fa fronte con gli stanziamenti previsti dall’UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti” del bilancio di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015 – 2017, annualità 2016 e 2017. (20) Comma inserito con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 8.
4 ter. Per il finanziamento degli oneri derivanti dal comma 4 bis, al bilancio di previsione 2015 è apportata la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:
anno 2015
- in diminuzione, UPB 344 “Azioni di sistema per il governo del territorio - Spese correnti” per euro 4.000,00
5. Dall’articolo 171 non derivano entrate aggiuntive rispetto alla legislazione previgente all’entrata in vigore della presente legge. Le entrate sono stimate in euro 1.400.000,00 annui a valere sulla UPB di entrata 322 “Proventi diversi”.
6. Dagli articoli 55, 56 e 57, comma 1, lettere a), b), c) e d), e dall’articolo 39, comma 4, non derivano oneri aggiuntivi rispetto alla legislazione previgente all’entrata in vigore della presente legge. Il finanziamento di tali interventi è assicurato sul bilancio regionale come segue:
a) relativamente agli articoli 55 e 56 per la somma di euro 3.150.000,00 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 a valere sulla UPB 342 “Sistemi informativi, attività conoscitive e di informazione in campo territoriale – spese di investimento” e per la somma di euro 98.000,00 per l’anno 2014, di euro 113.000,00 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 a valere sulla UPB 343 “Sistemi informativi, attività conoscitive e di informazione in campo territoriale – spese correnti” del bilancio di previsione 2014 e pluriennale vigente 2014 – 2016, annualità 2015 e 2016;
b) relativamente all’articolo 57, comma 1, lettere a) e b), per la somma di euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 a valere sulla UPB 341 “Azioni di sistema per il governo del territorio – spese d’investimento” del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale vigente 2014 – 2016, annualità 2015 e 2016;
c) relativamente all’articolo 57, comma 1, lettere c) e d), rispettivamente per la somma di euro 65.000,00 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 a valere sulla UPB 344 “Azioni di sistema per il governo del territorio – spese correnti” e per euro 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 a valere sulla UPB 341 “Azioni di sistema per il governo del territorio – spese investimento” del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale vigente 2014 – 2016, annualità 2015 e 2016;
d) Relativamente all’articolo 39, comma 4, per la somma stimata di euro 52.000,00 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 a valere sulla UPB 343 “Sistemi informativi, attività conoscitive e di informazione in campo territoriale - spese correnti” del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale vigente 2014 – 2016, annualità 2015 e 2016;
6 bis. Alla spesa di cui all'articolo 23 bis, comma 2, autorizzata fino all'importo massimo di euro 163.000,00 per l'anno 2020 e di euro 243.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale con le risorse già stanziate a legislazione vigente nella Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 1 “Spese correnti” rispettivamente:
a) per euro 163.000,00 per l'anno 2020, del bilancio di previsione 2019 - 2021, annualità 2020;
7. Agli oneri di cui ai commi 1, 3
, 4,(438) Parol a aggiunt a con l.r. 23dicembre2019, n. 80, art. 12.
4 bis(21) Parole inserite con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 8.
, 6 e 6 bis(433) Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 64.
per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
8. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 256.
Art. 256
Assegnazione di contributi regionali ai piccoli comuni
1. Per l’anno 2014, la Regione assegna i contributi di cui all’articolo 29 bis, comma 1, lettere a) e b),
della l.r. 1/2005 autorizzando la spesa massima di euro 100.000,00 a valere sugli stanziamenti della UPB 341 “Azioni di sistema per il governo del territorio. Spese d’investimento” del bilancio di previsione 2014.