TITOLO III
Gli istituti della collaborazione interistituzionale
CAPO I
Gli accordi di pianificazione
Art. 41
Accordi di pianificazione
1. Qualora si renda necessario, ai fini del coordinamento degli strumenti della pianificazione territoriale di cui all’articolo 10, la definizione o variazione contestuale di almeno due di essi, la Regione la provincia la città metropolitana, o il comune, in base all’interesse prevalente, promuovono la stipulazione di un accordo di pianificazione, secondo quanto previsto dal presente capo.
2. Con l’accordo di pianificazione le amministrazioni di cui al comma 1, definiscono consensualmente le modifiche da apportare ai rispettivi strumenti della pianificazione territoriale e, ove ritenuto necessario per il perseguimento degli obiettivi di governo del territorio, anche ai piani operativi con le forme e le modalità procedurali previste dall’articolo 42.
3. Nel caso in cui, nell’ambito della conferenza di servizi convocata ai sensi dell’articolo 42, comma 1, sia verificato che la proposta di piano non comporti la variazione degli altri strumenti, la conferenza prende atto dell’esito della verifica. In tale ipotesi, il procedimento di approvazione dello strumento di pianificazione di cui si tratti, prosegue con le forme e le modalità procedurali disciplinate dal titolo II, capo I.
Art. 42
Procedura per l’accordo di pianificazione
1. Il soggetto promotore dell’accordo di cui all’articolo 41, convoca una conferenza di servizi tra le strutture tecniche delle amministrazioni competenti al fine di esaminare il progetto predisposto, comprensivo della documentazione tecnica necessaria per l’adozione degli atti di cui agli articoli 22, 23 e 24
della l.r. 10/2010 . A tal fine trasmette agli enti convocati, almeno trenta giorni prima della data di convocazione, la relativa documentazione. In detta conferenza è verificata la necessità di procedere all’accordo.
2. Il soggetto promotore acquisisce, prima della data di convocazione della conferenza di servizi, i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, come definiti dall’
articolo 4 della l.r. 10/2010 , sugli elaborati di cui al comma 1, ai fini della conclusione della conferenza.
3. Qualora, nell’ambito della conferenza convocata ai sensi del comma 1, si accerti la necessità di procedere alla modifica di almeno uno degli strumenti della pianificazione territoriale emanato da ente diverso da quello promotore, i legali rappresentanti degli enti partecipanti alla conferenza procedono, consensualmente, alla stipula di un’intesa preliminare.
4. Le amministrazioni che hanno siglato l’intesa preliminare procedono all’adozione dei relativi strumenti della pianificazione o delle loro varianti, esplicitando i contenuti dell’intesa e tenendo conto di tutte le condizioni e prescrizioni concordate con l’intesa medesima. Gli strumenti della pianificazione insieme all’intesa preliminare siglata sono depositati presso ciascuna amministrazione per sessanta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul BURT.
5. Entro il termine perentorio di cui al comma 4, tutti possono prendere visione dell’atto e dell’intesa depositati, presentando altresì le osservazioni che ritengano opportune.
Art. 43
Conclusione dell’accordo di pianificazione
1. Decorso il termine di cui all’articolo 42, comma 4, l’amministrazione promotrice dell’accordo di pianificazione procede alla nuova convocazione delle altre amministrazioni partecipanti all’intesa preliminare ai fini della conclusione definitiva dell’accordo medesimo. L’accordo di pianificazione conferma l’intesa preliminare di cui all’articolo 42, comma 3, tenendo conto dei contenuti delle osservazioni eventualmente pervenute.
2. Entro sessanta giorni dalla sigla dell’accordo di pianificazione, le amministrazioni procedono contestualmente alla sua ratifica, alla controdeduzione alle eventuali osservazioni e all’approvazione dello strumento della pianificazione territoriale o della sua variante. Con l’atto di approvazione, ciascuna amministrazione può apportare allo strumento della pianificazione territoriale adottato esclusivamente le modifiche statuite nell’accordo di pianificazione. Qualora, a seguito dell’esame delle osservazioni pervenute, una delle amministrazioni ritenga di dover apportare ulteriori modifiche, provvede a convocare nuovamente le altre amministrazioni per le determinazioni di cui al presente articolo e all’articolo 42.
3. Fermo restando quanto stabilito all’
articolo 44, comma 2(58) Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 15.
, se l’accordo di pianificazione non è stato ratificato, nel termine di cui al comma 1, da tutte le amministrazioni che hanno sottoscritto l’intesa, ma è stato ratificato da almeno due di esse, l’amministrazione promotrice convoca una conferenza tra quelle che hanno provveduto alla ratifica al fine di valutare la possibilità e l’opportunità di confermare tale accordo. Per le opere di interesse strategico regionale di cui alla
legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla
legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 “Disciplina degli accordi di programma”), si applica l’articolo 5, comma 6, della suddetta legge.
4. Ciascuna amministrazione provvede a dare avviso sul BURT della ratifica e dell’approvazione o variazione dello strumento della pianificazione territoriale. Le determinazioni assunte hanno efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione. Gli atti medesimi sono resi accessibili dalle stesse amministrazioni sul proprio sito istituzionale.
CAPO I bis
Art. 44
1. Ai fini della sottoscrizione dell'intesa tra la Regione e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 5, comma 1 quater, della legge (440) Parola così corretta con Avviso di rettifica, pubblicato sul BURT n. 7 12 febbraio 2020.
28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), per la definizione del documento di pianificazione strategica del sistema portuale, d'ora in poi definito “DPSS”, la Giunta regionale verifica la coerenza con il PIT e con gli altri atti di programmazione e pianificazione regionale. 2. Nel caso in cui, sulla base delle verifiche svolte ai sensi del comma 1, la Giunta regionale rilevi carenze nella documentazione trasmessa, oppure rilevi contrasti con il PIT o con gli atti di pianificazione e programmazione regionale, la Giunta regionale richiede all'Autorità di sistema portuale (AdSP) integrazioni o modifiche del DPSS.
3. Nel caso in cui, sulla base delle verifiche svolte ai sensi del comma 1, la Giunta regionale accerti la completezza della documentazione trasmessa e, altresì, la coerenza con il PIT e con gli atti di pianificazione e programmazione regionale, trasmette il DPSS al Consiglio regionale che approva gli indirizzi ai fini della sottoscrizione dell'intesa di cui all'articolo 5, comma 1 quater, lettera b), della l. 84/1994, da parte del Presidente della Giunta regionale.
4. La Giunta regionale approva il DPSS entro i termini di cui all'articolo 5, comma 1 quater, lettera b), della l. 84/1994 e lo trasmette all’Autorità di sistema portuale e ai comuni interessati.
5. L'avviso di approvazione del DPSS è pubblicato sul BURT. Il DPSS acquista efficacia a far data dal giorno successivo alla data di pubblicazione del relativo avviso sul BURT.
6. Ai fini dell'approvazione del DPSS ai sensi dell'articolo 5, comma 1 quinquies, della l. 84/1994 da parte della Regione competente, la Giunta regionale compie gli adempimenti indicati ai commi 1, 2 e 3. Il Consiglio regionale approva gli indirizzi ai fini della sottoscrizione da parte del Presidente della Giunta regionale dell'intesa di cui al medesimo articolo 5, comma 1 quinquies.
Art. 44 bis
1. Ferma restando la verifica di conformità al PIT effettuata assicurando il coinvolgimento degli organi ministeriali competenti,(444) Parole inserite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 71.
per l'approvazione del piano regolatore portuale (PRP) e delle relative varianti di cui all'articolo 5 della l. 84/1994, si procede mediante accordo di pianificazione ai sensi degli articoli 42 e 43, a cui partecipano la Regione, l'Autorità di sistema portuale, le province e i comuni territorialmente interessati. Costituiscono oggetto dell'accordo anche le eventuali varianti del piano territoriale di coordinamento, del piano strutturale e del piano operativo. Qualora il PIT o il PTC non siano interessati da variazioni, la Regione e la provincia partecipano comunque all’intesa preliminare e all’accordo di pianificazione e lo ratificano. 2. Nel rispetto dell’articolo 5, comma 2 quater, della l. 84/1994 e acquisita l’intesa preliminare degli enti interessati ai sensi dell’articolo 42, il Consiglio regionale approva il PRP e le relative varianti.
3. La Regione trasmette il PRP approvato all'Autorità di sistema portuale, al comune e alla provincia interessati.
4. L'avviso di approvazione del PRP è pubblicato sul BURT, decorsi almeno quindici giorni dalla trasmissione di cui al comma 3. Il PRP acquista efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del relativo avviso sul BURT.
Art. 44 ter
1. L’autorità di sistema portuale competente, in esito al procedimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), trasmette alla Regione la documentazione concernente gli adeguamenti tecnico funzionali dei piani regolatori portuali (PRP). (445) Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 72., poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 1
3. Gli adeguamenti tecnico funzionali dei PRP approvati prima dell'entrata in vigore della l. 84/1994 devono essere conformi agli strumenti urbanistici comunali vigenti.
5. All'avviso di approvazione degli atti di cui al comma 1 si applica l'articolo 44 bis, comma 4.
Art. 45
Definizione delle previsioni localizzative dei porti di interesse regionale
1. Qualora le previsioni localizzative di nuovi porti di interesse regionale, l’ampliamento o la riqualificazione di quelli esistenti comportino la modifica del piano strutturale o del piano operativo, si procede mediante accordo di pianificazione promosso dal comune. Contestualmente, sono oggetto dell’accordo anche l’eventuale definizione o variazione del piano regolatore portuale. Al suddetto accordo partecipano la Regione e la provincia.
2. Qualora ai fini di cui al comma 1, siano oggetto di variazione anche il PIT o il PTC, si applicano gli articoli 42 e 43. Qualora il PIT o il PTC non siano interessati da variazioni, la Regione e la provincia accertano la non necessità di procedere all’accordo.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, non costituiscono variazione del PIT le previsioni concernenti la riqualificazione funzionale o ambientale dei porti esistenti finalizzata al soddisfacimento degli standard regionali, che non comporti né ampliamento delle strutture portuali a terra e a mare né incremento della capacità ricettiva complessiva.
Art. 46
Definizione di previsioni mediante accordo di pianificazione
1. L’articolo 45 si applica in tutti i casi in cui la legge o il PIT rinviano all’accordo di pianificazione, anche in assenza di specifica variazione del PIT stesso.
CAPO II
Conferenza paritetica interistituzionale
Art. 47
Conferenza paritetica interistituzionale
1. E’ istituita la conferenza paritetica interistituzionale, di seguito denominata “conferenza paritetica”, al fine di comporre tra i soggetti di cui all’articolo 8, comma 1, gli eventuali contrasti insorti ai sensi delle disposizioni del presente capo.
1 bis. La conferenza paritetica, nell’ambito dell’attività ordinaria di cui al comma 1, può formulare proposte e rilievi alla Giunta regionale, anche di natura interpretativa, al fine dell’adozione da parte della medesima di linee di indirizzo nei confronti degli enti locali. (59) Comma inserito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 16.
2. La conferenza paritetica è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, resta in carica per la legislatura regionale di riferimento ed è composta da:
a) l’assessore regionale competente per materia che la presiede o suo delegato;
b) due membri designati dal Consiglio regionale in rappresentanza della Regione;
c) tre membri in rappresentanza delle province e della città metropolitana nominati dal Consiglio delle autonomie locali e un membro supplente;
d ) tre membri in rappresentanza dei comuni nominati dal Consiglio delle autonomie locali e un membro supplente.
3. I membri supplenti di cui al comma 2, lettere c) e d), partecipano alla conferenza paritetica in caso di impedimento di uno qualunque dei membri effettivi.
4. La conferenza paritetica ha sede presso la Giunta regionale, che ne assicura il funzionamento.
5. La conferenza paritetica provvede a dotarsi di un regolamento di organizzazione e funzionamento.
6. Ai fini della nomina non si applicano le disposizioni della
l.r. 5/2008 .
7. A supporto dell’attività della conferenza è istituito il tavolo tecnico di cui all’articolo 48.
8. Il funzionamento della conferenza paritetica non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 48
Tavolo tecnico
1. Il tavolo tecnico di cui all’articolo 47, comma 7 è costituito da:
a) il responsabile della struttura regionale competente in materia di pianificazione del territorio;
b) il responsabile della struttura competente in materia di pianificazione del territorio della provincia o della città metropolitana interessata;
c) il responsabile della struttura competente in materia di pianificazione del territorio del comune nel quale ricadono le previsioni che presentano possibili profili di incompatibilità o contrasto di cui all’articolo 49, commi 1 e 2.
2. Il tavolo tecnico si esprime sui contrasti di cui all’articolo 47, comma 1, in via preliminare rispetto alla conferenza paritetica secondo quanto previsto dall’articolo 50.
Art. 49
Richiesta di pronuncia della conferenza paritetica e relativi effetti
1. La Regione, la provincia, la città metropolitana o il comune, qualora ravvisino possibili profili di incompatibilità o contrasto tra uno strumento di pianificazione territoriale, il piano operativo o una loro variante approvati da altra amministrazione e il proprio strumento della pianificazione territoriale, richiedono la pronuncia alla conferenza paritetica nel termine perentorio di
trenta giorni(60) Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 17.
dalla pubblicazione dell’avviso di cui all’articolo 19, comma 7.
2. Oltre ai casi di cui al comma 1, la Regione, la provincia, la città metropolitana o il comune, possono adire la conferenza paritetica qualora ravvisino nei contenuti di uno strumento di pianificazione territoriale, di un piano operativo o di una loro variante approvati da altra amministrazione possibili profili di contrasto con le disposizioni della presente legge o dei relativi regolamenti di attuazione, nonché delle norme ad essa correlate.
3. I cittadini organizzati in forme associative, entro il termine di quindici giorni dall’avvenuta pubblicazione dell’avviso sul BURT dell’approvazione di uno degli strumenti indicati al comma 1, possono presentare istanze alla Regione, alla provincia, alla città metropolitana o al comune, dirette a rilevare, nei contenuti degli strumenti di cui al comma 1, l’incompatibilità o il contrasto con strumenti della pianificazione territoriale dell’ente a cui è rivolta l’istanza. Sulla base di tali istanze, la Regione, la provincia, la città metropolitana o il comune possono richiedere la pronuncia della conferenza paritetica. In caso contrario, l’ente interessato comunica le motivazioni di non accoglimento dell’istanza entro i trenta giorni successivi.
4. La richiesta di pronuncia di cui al comma 1, individua in modo specifico i contenuti dello strumento in contrasto o incompatibili con lo strumento di pianificazione dell’amministrazione che adisce la conferenza paritetica. La richiesta di cui al comma 2, individua puntualmente le disposizioni normative che si ritengono violate.
5. L’amministrazione che ha richiesto la pronuncia della conferenza paritetica ne dà tempestiva comunicazione all’amministrazione che ha approvato l’atto di governo del territorio e provvede a pubblicare il relativo avviso sul BURT. Lo strumento o parti di esso oggetto della richiesta di pronuncia non acquista efficacia fino all’esito del procedimento di cui agli articoli 50 e 51.
Art. 50
Modalità di funzionamento del tavolo tecnico
1. Il tavolo tecnico si esprime sulla richiesta di pronuncia della conferenza paritetica, verificandone il merito.
2. Qualora il tavolo tecnico ritenga che l’incompatibilità o il contrasto, di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, non sussistano, trasmette entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell’istanza, il proprio parere ai soggetti interessati.
3. Qualora il soggetto che ha richiesto la pronuncia della conferenza paritetica concordi con il parere di cui al comma 2, entro trenta giorni dal suo ricevimento lo comunica alla conferenza paritetica e al soggetto che ha approvato lo strumento il quale ne dà avviso sul BURT. Lo strumento acquista efficacia dal giorno della pubblicazione dell’avviso.
4. Se il soggetto che ha richiesto la pronuncia non concorda con il parere di cui al comma 2, la questione è sottoposta alla conferenza paritetica.
5. Qualora il tavolo tecnico ritenga che l’incompatibilità o il contrasto sussistano, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di pronuncia, esprime una proposta di soluzione e la trasmette ai soggetti interessati. Qualora la proposta sia condivisa, il soggetto che ha approvato lo strumento provvede ad adeguarlo alla proposta. L’atto di adeguamento è trasmesso al tavolo tecnico e al soggetto che ha richiesto la pronuncia e il relativo avviso è pubblicato sul BURT. Lo strumento acquista efficacia dal giorno della pubblicazione dell’avviso, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
6. Qualora la proposta di soluzione di cui al comma 5 non sia condivisa, la questione è rimessa alla conferenza paritetica.
Art. 51
Pronuncia della conferenza paritetica
1. La conferenza paritetica esprime la propria pronuncia, nei casi di cui all’articolo 50, commi 4 e 6, entro il termine perentorio di sessanta giorni che decorrono dal ricevimento dell’atto con cui il soggetto interessato comunica di non concordare con il parere del tavolo tecnico.
2. Nel caso in cui la conferenza paritetica rilevi l’inesistenza dell’incompatibilità o del contrasto di cui all’articolo 49, commi 1 e 2, il soggetto che ha approvato lo strumento ne dà avviso sul BURT. Lo strumento acquista efficacia dal giorno della pubblicazione dell’avviso.
3. Nel caso in cui la conferenza paritetica rilevi che l’incompatibilità o il contrasto sussistano, entro il termine di cui al comma 1, trasmette la pronuncia al soggetto che ha approvato lo strumento il quale provvede al suo adeguamento, fatto salvo quanto previsto dal comma 5.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 52, l’atto di adeguamento è trasmesso al soggetto che ha richiesto la pronuncia e alla conferenza paritetica. Il relativo avviso è pubblicato sul BURT.
5. Ove il soggetto che ha approvato lo strumento non intenda adeguarsi alla pronuncia della conferenza, provvede a comunicare alla conferenza medesima le proprie determinazioni, corredate da espressa ed adeguata motivazione. In tal caso permane l’inefficacia dei contenuti dello strumento oggetto di contestazione, ad eccezione dei casi di cui all’articolo 49, comma 2.
Art. 52
Valutazione dell’adeguamento alla pronuncia della conferenza paritetica
1. La conferenza paritetica valuta l’adeguamento di cui all’articolo 50, comma 5 e di cui all’articolo 51, comma 4 entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell’atto di adeguamento. L’esito della valutazione è tempestivamente comunicato all’amministrazione interessata.
2. La conferenza paritetica valuta l’adeguamento solo relativamente ai profili di incompatibilità o contrasto di cui all’articolo 49, comma 1.
3. In caso di esito positivo lo strumento acquista efficacia dal giorno di pubblicazione sul BURT del relativo avviso. In caso di esito negativo lo strumento o parti di esso non assumono efficacia.
CAPO III
Le strutture tecniche del governo del territorio
Art. 53
Le strutture tecniche del governo del territorio
1. Ai fini dell’esercizio delle funzioni ad essi attribuite dalla presente legge, Regione, province, città metropolitana e comuni collaborano, in rapporto reciproco di sinergia, favorendo lo scambio delle conoscenze per il miglioramento progressivo della qualità tecnica di tutti gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica e l’omogeneità dei criteri metodologici, nonché per l’efficacia dell’azione amministrativa.
2. La Regione, le province e la città metropolitana assicurano in ogni caso la necessaria assistenza tecnica ai comuni e alle unioni di comuni che ne facciano richiesta, prioritariamente per le attività da esercitarsi in forma associata.
3. La Regione, le province e la città metropolitana promuovono ed agevolano la creazione di strumenti idonei a garantire l’assistenza tecnica alle strutture competenti, favorendo l’integrazione fra le attività delle medesime strutture tecniche dei comuni e la formazione specifica del personale addetto alle stesse.
4. I comuni, nella redazione dei nuovi piani strutturali o di loro varianti, possono:
a) utilizzare, quale quadro conoscitivo del piano strutturale, il quadro conoscitivo del PTC o del PTCM, adeguandolo ove necessario;
b) utilizzare, quale statuto del piano strutturale, lo statuto del PTC o del PTCM, integrandolo se necessario.
Art. 54
Osservatorio paritetico della pianificazione
1. Ai fini dell’attività di monitoraggio di cui all’articolo 15, è istituito l’osservatorio paritetico della pianificazione, composto:
a) dal responsabile della struttura regionale competente in materia di governo del territorio;
b) dal responsabile del sistema informativo geografico regionale;
c) da due rappresentanti delle province e della città metropolitana nominati dal Consiglio delle autonomie locali e un membro supplente;
d) da due rappresentanti dei comuni nominati dal Consiglio delle autonomie locali e un membro supplente.
1 bis. Oltre all’attività di monitoraggio, l'osservatorio paritetico della pianificazione ha lo scopo di coordinare il confronto sui processi di informatizzazione delle attività inerenti al governo del territorio nell'ambito del sistema informativo regionale integrato di cui all'articolo 54 bis. (347) Comma inserito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 8.
2. L’osservatorio paritetico della pianificazione di cui al comma 1, ha sede presso la Giunta regionale, che ne assicura il funzionamento.
3. Gli esiti del monitoraggio sono comunicati annualmente alla Giunta regionale, al Consiglio regionale ed alla conferenza paritetica interistituzionale. La conferenza paritetica interistituzionale, alla luce del monitoraggio ed a seguito della sua attività tecnico-istruttoria ed interpretativa, può inviare proposte e rilievi. Tali proposte e rilievi sono inviati alla Giunta e al Consiglio regionale.(61) Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 18.
4. I membri di cui al comma 1, lettere c) e d), restano in carica per la legislatura di riferimento.
5. Dal funzionamento dell’osservatorio paritetico della pianificazione non derivano oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 54 bis
1. Al fine di supportare l’attuazione delle politiche e l’attività amministrativa in materia di governo del territorio per la conoscenza, disciplina, valutazione e monitoraggio del patrimonio territoriale come definito all’articolo 3, è istituito il sistema informativo regionale integrato per il governo del territorio, di seguito denominato “sistema regionale”.
2. Per sistema regionale si intende il complesso delle infrastrutture, dei modelli di interoperabilità e delle procedure informatiche che hanno rilievo per l’esercizio delle funzioni nella materia del governo del territorio.
3. Sono componenti strutturali del sistema regionale l'infrastruttura per l'informazione territoriale e la piattaforma del sistema di gestione degli atti di governo del territorio.
4. L’infrastruttura per l’informazione territoriale costituisce il riferimento conoscitivo unitario a supporto dell’elaborazione, della valutazione e del monitoraggio degli atti di governo del territorio.
5. Il sistema di gestione degli atti di governo del territorio è la piattaforma unica dei procedimenti amministrativi inerenti agli atti di governo del territorio di competenza dei soggetti istituzionali di cui all'articolo 8.
6. La piattaforma di cui ai commi 3 e 5 è istituita con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 55
1. Ai fini della presente legge, per informazione territoriale si intende il complesso delle informazioni, localizzate geograficamente, relative ai fenomeni naturali e antropici, con particolare riferimento a quelle che costituiscono l'insieme delle conoscenze inerenti allo stato di fatto e di diritto del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e delle sue risorse.
2. Secondo quanto previsto dall'articolo 56, nell'ambito dell'infrastruttura si provvede all'organizzazione dell'informazione territoriale, al suo aggiornamento, documentazione e diffusione, garantendone l'accessibilità a tutti i soggetti interessati.
3. L'infrastruttura per l’informazione territoriale è costituita da:
a) i dati territoriali e i relativi metadati che, insieme, costituiscono la base informativa territoriale regionale, di seguito denominata “BIT”;
b) i servizi e le tecnologie di rete relativi al funzionamento, all'accesso e all'utilizzo pubblico della base informativa di cui alla lettera a).
4. Le componenti fondamentali della BIT sono:
a) i dati di base derivanti dall'attività di telerilevamento di cui all'articolo 55 bis;
b) le basi informative topografiche, quali la carta tecnica regionale in scala 1:10.000 e in scala a 1:2.000, nel rispetto delle attribuzioni degli organi cartografici dello Stato di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68 (Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici);
c) le basi informative tematiche di interesse generale sulle condizioni delle componenti del patrimonio territoriale di cui all'articolo 3;
d) le basi informative sullo stato di fatto e di diritto del territorio risultante dagli atti di governo del territorio.
5. Al fine di agevolare la fruibilità, l'interoperabilità e il riuso della BIT, le informazioni sono documentate relativamente ai seguenti aspetti:
a) caratteristiche tecniche, di qualità e di validità dei dati;
b) competenza e responsabilità della creazione, manutenzione e conservazione dei dati;
c) modalità di distribuzione e di accesso ai dati;
d) diritti e limitazioni d'uso dei dati.
6. L'infrastruttura per l'informazione territoriale garantisce i servizi di rete ad accesso pubblico, quali servizi di ricerca, consultazione e scarico dei dati territoriali componenti la BIT.
Art. 55 bis
1. La Regione, nell'ambito dell'infrastruttura per l'informazione territoriale, acquisisce i dati territoriali di base anche tramite tecniche di telerilevamento funzionali alle materie di propria competenza, secondo le seguenti tipologie di rilievi:
a) rilievi periodici mediante acquisizione di dati territoriali effettuati con cadenza regolare finalizzati all’aggiornamento delle basi informative di cui all’articolo 55;
b) rilievi per indagini specifiche mediante acquisizione di dati territoriali effettuati all’occorrenza su porzioni limitate del territorio regionale e finalizzati al monitoraggio di specifici fenomeni.
2. La Giunta regionale, mediante propria deliberazione, detta indirizzi per l'attività di telerilevamento, quale supporto informativo fondamentale alle attività di aggiornamento della BIT.
3. Con la deliberazione di cui al comma 2, la Regione provvede anche ai programmi di realizzazione della BIT, mediante le proprie strutture.
Art. 55 ter
1. La piattaforma del sistema di gestione degli atti di governo del territorio è costituita dagli applicativi di ausilio alle diverse fasi del procedimento di formazione degli atti di governo del territorio, nonché da tutti gli altri applicativi orientati a coadiuvare l’azione amministrativa e progettati in conformità al regolamento di cui all’articolo 56.
2. La piattaforma di cui al comma 1 costituisce il riferimento unico per la gestione del procedimento di adozione e di approvazione degli atti di governo del territorio, ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 65/2014.
Art. 56
1. La formazione e la gestione integrata del sistema regionale è effettuata nel rispetto degli indirizzi comunitari e nazionali in tema di utilizzo e diffusione dei dati nella pubblica amministrazione.
2. La Regione, le province, la città metropolitana, i comuni e gli altri enti pubblici interessati concorrono alla formazione ed alla gestione integrata del sistema regionale. La Regione ne assicura le condizioni per il funzionamento secondo il regolamento di cui al comma 5.
3. I soggetti di cui al comma 2 realizzano, nell'ambito del sistema regionale, la BIT. La Regione provvede alla realizzazione delle componenti della BIT di cui all'articolo 55, comma 4, lettere a) e b). La Regione provvede altresì alla realizzazione della componente di cui alla lettera c) per le proprie competenze e, unitamente ai soggetti di cui al comma 2, alla realizzazione delle altre componenti di cui alla lettera d) del medesimo comma 4.
4. I soggetti istituzionali di cui all'articolo 8 sono tenuti al conferimento gratuito al sistema regionale dei dati della conoscenza necessaria al governo del territorio in loro possesso, secondo regole tecniche concordate. Ad analogo conferimento possono procedere altresì gli altri enti pubblici o altri soggetti, sulla base di specifici accordi con la Regione.
5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, la Regione emana uno o più regolamenti diretti a definire e disciplinare le modalità di realizzazione e gestione del sistema regionale ed in particolare:
a) le modalità di realizzazione e gestione dell’infrastruttura per l’informazione territoriale e i dati di monitoraggio di cui all'articolo 15;
b) le modalità di realizzazione e funzionamento della piattaforma di gestione degli atti di governo del territorio.
6. Tutti i cittadini possono accedere gratuitamente alla BIT del sistema regionale.
7. La Regione assegna contributi per la creazione degli archivi di interesse congiunto costituenti la BIT e per i quali la Regione stessa abbia definito apposite specifiche tecniche. Il contributo regionale assegnato, determinato con riferimento ai costi effettivi di creazione degli archivi, non può superare il 50 per cento del costo complessivo a carico dei beneficiari ed è condizionato alla effettiva consegna degli archivi previsti ed al loro collaudo.
Art. 57
Contributi regionali
1. La Regione assegna contributi:
a) ai comuni, anche tramite la stipula di specifico accordo con le associazioni rappresentative degli stessi, per la redazione dell’atto di ricognizione di cui all’articolo 125;
b) ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche di competenza comunale funzionalmente connesse con gli interventi di rigenerazione urbana di cui all’articolo 125;
c) agli enti locali e alle associazioni senza fini di lucro, per la valorizzazione dei paesaggi, ai sensi dell’articolo 60, comma 2, nonché per la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero e alla riqualificazione nelle aree gravemente compromesse e degradate individuate ai sensi dell’articolo 143, comma 4, lettera b), del Codice;
d) agli enti locali e alle associazioni senza fini di lucro, per l’attuazione dei progetti di territorio previsti dal PIT.
2. I contributi regionali non possono superare l’80 per cento del costo complessivo a carico dei comuni, degli enti locali e delle associazioni. L’assegnazione dei contributi è subordinata all’effettiva disponibilità di bilancio. I contributi di cui al comma 1, lettera d), destinati agli enti locali, possono essere utilizzati esclusivamente per il cofinanziamento di spese di investimento.
2 bis. Nell'attribuzione dei contributi di cui al comma 1, lettere a) e b), la Regione riconosce specifiche priorità in caso di previsioni negli strumenti urbanistici comunali dirette a realizzare la perequazione urbanistica di cui all'articolo 100, a favore della sicurezza idraulica del territorio di competenza. (333) Comma inserito con l.r. 24 luglio 2018, n. 41, art. 23.