CAPO III
Disposizioni per la pianificazione intercomunale
Art. 23
2. I comuni approvano l’atto di esercizio associato del piano strutturale intercomunale, con il quale costituiscono un ufficio unico di piano mediante:
a) la stipula, tra di loro, della convenzione di cui agli articoli 20 e 21 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);
b) l’unione di comuni di cui fanno parte, costituita ai sensi del
titolo III, capo III, della l.r. 68/2011 . In detta ipotesi, l’affidamento dell’esercizio associato all’unione avviene per convenzione stipulata ai sensi degli articoli 20 e 21
della l.r. 68/2011 , oppure per disposizione statutaria dell’unione.
4. L’ente responsabile dell’esercizio associato individua il garante dell’informazione e della partecipazione di cui all’articolo 37.
5. L’ente responsabile dell’esercizio associato avvia il procedimento del piano strutturale intercomunale ai sensi dell’articolo 17 e trasmette il relativo atto, oltre ai soggetti di cui all’articolo 8, comma 1, a tutti i comuni associati.
7. In caso di convenzione, l'organo competente, individuato dalla convenzione medesima ai sensi dell’articolo 20, comma 2, lettera c), della l.r. 68/2011, approva la proposta di piano strutturale intercomunale e la trasmette ai comuni interessati per l’adozione ai sensi degli articoli 18, 19 e 20. In caso di esercizio associato della funzione urbanistico edilizia mediante previsione statutaria dell'unione di comuni, l’organo competente individuato dallo statuto dell’unione o, in mancanza di tale individuazione, la giunta dell’unione, approva la proposta di piano strutturale intercomunale e la trasmette ai comuni interessati per l’adozione ai sensi degli articoli 18, 19 e 20.(39) Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 7.
8. Le osservazioni sono presentate all’ente responsabile dell’esercizio associato
che provvede all'istruttoria(40) Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 7.
. L’esito dell’istruttoria è trasmesso all’organo di cui al comma 7 che predispone le controdeduzioni alle osservazioni pervenute e adegua in tal senso il piano strutturale intercomunale adottato trasmettendolo ai comuni associati.
9. I comuni associati approvano il piano strutturale intercomunale controdeducendo alle osservazioni nel senso indicato dall’organo di cui al comma 7. Con l’atto di approvazione ciascun comune può apportare al piano strutturale intercomunale adottato esclusivamente le modifiche indicate dall’organo di cui al comma 7. Qualora una delle amministrazioni ritenga, a seguito delle osservazioni pervenute, di dover apportare ulteriori modifiche, trasmette le relative proposte all’ufficio unico di piano che provvede ai sensi del comma 8.
10. Il piano strutturale intercomunale diventa efficace con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), effettuata a cura dell’ente responsabile della gestione associata, dell’avviso dell’avvenuta approvazione da parte dei comuni associati ai sensi del comma 2 oppure dell'organo competente dell'unione nel caso di cui al comma 13 bis.(39) Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 7.
11. Il piano strutturale intercomunale sostituisce, per i rispettivi territori, il piano strutturale dei comuni. Qualora non sia approvato da uno o più comuni, esso non acquista efficacia per i rispettivi territori.
12. Nel caso in cui sia necessario variare gli strumenti di pianificazione territoriale della provincia, della città metropolitana e della Regione, l’ente responsabile dell’esercizio associato promuove l’accordo di pianificazione ai sensi degli articoli 41, 42 e 43.
13 bis. Lo statuto dell’unione di comuni può stabilire che all’unione sono altresì attribuite le competenze per l’adozione e l’approvazione del piano strutturale intercomunale; in tal caso, lo statuto prevede termini e modalità per la richiesta di pareri ai singoli comuni. L’approvazione degli atti da parte del competente organo dell'unione è deliberata con la maggioranza prevista dallo statuto, che prevede il voto favorevole anche dei sindaci dei comuni interessati. Le disposizioni di cui ai commi 6, 8, 9 e 11 si intendono riferite all’unione. (42) Comma inserito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 7.
14. Nel caso di varianti approvate ai sensi dell’articolo 34 e dell’articolo 35, l’ufficio di piano procede all’aggiornamento del piano strutturale intercomunale.
Art. 23 bis
1. I comuni che hanno approvato i piani strutturali intercomunali ai sensi dell'articolo 23 possono procedere con l'approvazione dei piani operativi intercomunali, secondo il procedimento di cui al medesimo articolo e nel rispetto del termine di cui all'articolo 94, comma 2 bis.
2. A partire dall’anno 2020, con deliberazione della Giunta regionale, sono individuate forme di incentivazione per favorire la redazione dei piani operativi intercomunali di cui al presente articolo.
Art. 24
1. I comuni obbligati all’esercizio associato della funzione fondamentale relativa alla pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale assolvono a detto obbligo approvando il piano strutturale intercomunale secondo le modalità stabilite dall'articolo 23.(44) Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 8.
2. I comuni facenti parte di un'unione di comuni, pur non obbligati, sono tenuti al rispetto degli ambiti di cui all'allegato A della l.r. 68/2011 per l'esercizio associato della funzione fondamentale relativa alla pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale.(44) Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 8.
2 bis. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, i comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali non contermini possono adempiere all'obbligo di esercizio associato della funzione fondamentale relativa alla pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale costituendo, tramite convenzione, un ufficio comune per svolgere le funzioni di cui all'articolo 12, comma 4, lettere a), c), d) ed e). (45) Comma aggiunto con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 8.
Art. 25
1. Le previsioni di trasformazione
del piano operativo (531) Parole inserite con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 4.
che comportano impegno di suolo non edificato all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito all’articolo 4, commi 3 e 4, comprese quelle di cui all’articolo 64, comma 6
e comma 8,(46) Parole inserite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 9.
sono subordinate al previo parere favorevole della conferenza di copianificazione di cui al presente articolo, fatta eccezione per le previsioni di cui agli articoli 88, comma 7, lettera c),
articolo 90 (532) Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 4.
, comma 7, lettera b)
e articolo 91, comma 7, lettera b).(3) Parole aggiunte con l.r. 3 marzo 2015, n. 22, art. 41.
2. Non sono soggette alla conferenza di cui al comma 1 le previsioni che comportano impegni di suolo non edificato all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato nei seguenti casi:
c) ampliamento delle strutture esistenti artigianali, industriali, o produttrici di beni e servizi, purché finalizzato al mantenimento delle funzioni produttive;
3. La conferenza di copianificazione è costituita dai legali rappresentanti della Regione, della provincia o della città metropolitana, del comune interessato o dell’ente responsabile dell’esercizio associato, o loro sostituti sulla base dell’ordinamento dell’ente. Alla conferenza partecipano, senza diritto di voto, anche i legali rappresentanti dei comuni eventualmente interessati da effetti territoriali sovracomunali derivanti dalle previsioni, tenuto conto degli ambiti di cui all’articolo 28.
4. Entro trenta giorni dalla richiesta dell’amministrazione che intende proporre le previsioni, la Regione convoca la conferenza di copianificazione, la cui prima seduta è svolta entro sessanta giorni da tale richiesta.(51) Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 9.
In sede di convocazione la Regione individua gli eventuali comuni interessati da effetti territoriali sovracomunali, i quali possono partecipare ed offrire contributi ai lavori della conferenza. Tutte le amministrazioni chiamate a partecipare alla conferenza danno avviso sul proprio sito istituzionale della data in cui si svolge, nonché dell'oggetto dalla stessa trattato. La conferenza si svolge presso la Regione. Ai soggetti partecipanti sono trasmessi gli elaborati relativi alla previsione in esame almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima riunione della conferenza e le motivazioni della proposta.
5. La conferenza di copianificazione valuta che le previsioni proposte siano coerenti con le specifiche strategie del piano strutturale. La conferenza valuta, altresì, le medesime previsioni rispetto ai contenuti del PIT, verifica che non sussistano alternative sostenibili di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti e di localizzazione, e indica gli eventuali interventi mitigativi e compensativi degli effetti indotti sul territorio. (536) Comma così sostituito con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 4.
6. La conferenza di copianificazione decide a maggioranza entro il termine di trenta giorni dallo svolgimento della prima riunione. Il termine può essere sospeso una sola volta, per un periodo non superiore a trenta giorni, per acquisire integrazioni o documentazione necessaria alle determinazioni della conferenza. Il parere sfavorevole espresso dalla Regione è vincolante
(537) Parole soppresse con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 4.
ed è espressamente motivato con riferimento ai profili di cui al comma 5.
7. A seguito del pronunciamento positivo della conferenza, il comune procede alla formazione dello strumento o dell’atto ai sensi degli articoli 18, 19 e 20. L’approvazione delle previsioni comporta integrazione dei contenuti del PTC o del PTCM, ove necessario mediante ratifica, entro trenta giorni, da parte della provincia o della città metropolitana.
8. Nel caso in cui la conferenza accerti la necessità di variare il PIT si procede mediante accordo di pianificazione ai sensi dell’articolo 42.
9. I nuovi impegni di suolo comportanti effetti territoriali sovracomunali sono oggetto di perequazione territoriale ai sensi dell’articolo 102 con le modalità indicate dalla conferenza di copianificazione nel pronunciamento di cui al comma 7.
Art. 26
1. Sono soggette alla conferenza di copianificazione di cui all’articolo 25:
a) le previsioni di grandi strutture di vendita o di aggregazioni di medie strutture aventi effetti assimilabili a quelli delle grandi strutture, al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato, che comportano impegno di suolo non edificato;
b) le previsioni di grandi strutture di vendita o di aggregazioni di medie strutture aventi effetti assimilabili a quelli delle grandi strutture, all’interno del perimetro del territorio urbanizzato, anche se si sostanziano in interventi di riutilizzo del patrimonio edilizio esistente.
2. La conferenza di copianificazione verifica le previsioni di cui ai commi 1, sulla base di quanto previsto dall’articolo 25, comma 5. e dei seguenti criteri:
a) la capacità di assorbimento, da parte dell’infrastrutturazione stradale e ferroviaria presente nel territorio del comune e in quello dell’ambito di interesse sovracomunale, del carico di utenze potenziali connesso al nuovo esercizio;
b) il livello di emissioni inquinanti, comprensivo dell’incremento dovuto alla movimentazione veicolare attesa dalla nuova struttura di vendita;
c) la sostenibilità rispetto alla tutela del valore paesaggistico dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’Organizzazione delle Nazioni unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) sulla base delle tipologie individuate dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale, culturale ed ambientale, firmata a Parigi il 16 novembre 1972, dai Paesi aderenti all’UNESCO, delle reti di fruizione storica del territorio e dei beni paesaggistici di cui all’articolo 134 del Codice;
d) le conseguenze attese sulla permanenza degli esercizi commerciali di prossimità, al fine di garantire i servizi essenziali nelle aree più scarsamente popolate;
e) le conseguenze attese sui caratteri specifici e sulle attività presenti nei centri storici compresi nell’ambito sovracomunale, e le necessarie garanzie di permanenza delle attività commerciali d’interesse storico, di tradizione e di tipicità.
3. Alla conferenza di copianificazione avente ad oggetto le previsioni di cui al comma 1, lettera b), partecipano la Regione, la provincia, la città metropolitana o il comune interessato.
Art. 27
1. Le previsioni di medie strutture di vendita che comportano impegno di suolo non edificato al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato sono soggette alla conferenza di copianificazione di cui all’articolo 25 qualora risultino:
b) non inferiori a 1.000 metri quadrati di superficie di vendita per i comuni diversi da quelli di cui di cui all’articolo 15, comma 1, lettera e), numero 2),
della l.r. 28/2005 .
2. Alla conferenza di copianificazione partecipano la Regione, la provincia, la città metropolitana o il comune interessato.
3. Non sono soggette alla conferenza di copianificazione le previsioni di medie strutture di vendita per i comuni con popolazione residente pari o superiore a 50 mila abitanti.
Art. 28
Ambiti sovracomunali
1. Gli ambiti sovracomunali di cui all’articolo 4, comma 7, sono costituiti dagli ambiti individuati con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 225.
2. La deliberazione di cui al comma 1 integra il quadro conoscitivo del PIT e le sue modifiche costituiscono aggiornamento dello stesso con le procedure di cui all’articolo 21.