Art. 47
- Contributo regionale per il sostegno ai comuni sede di “Punti Ecco Fatto!”
1. I “Punti Ecco Fatto!” sono luoghi di accesso a servizi erogati da soggetti pubblici e privati, attivati in territori interessati da fenomeni di carenza o rarefazione di servizi di prossimità o caratterizzati da rischi di marginalità economica e sociale, secondo le definizioni di cui all’articolo 92, commi 1 e 4,
della l.r. 68/2011 .
2. Per l'anno 2014, al fine del sostegno alla promozione, al mantenimento e all’incremento di presidi di erogazione di servizi sul territorio, la Regione riconosce un contributo ai comuni sede di un “Punto Ecco Fatto!”.
3. Il contributo regionale è concesso, su richiesta del comune, unicamente per la realizzazione di progetti, attivati dal 1° gennaio 2013, di adeguamento dei locali, pubblici o privati, di cui il comune abbia titolo per l’utilizzo, in cui ha sede un “Punto Ecco Fatto!”. Gli adeguamenti possono consistere in interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari ad assicurare la funzionalità dei locali all’uso a cui sono destinati ed interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche, nonché nell’acquisto di beni mobili necessari per lo svolgimento delle attività.
4. Il contributo regionale è concesso una sola volta per singolo “Punto Ecco Fatto!”. Il contributo è concesso fino a concorrenza della richiesta del comune, comunque non superiore al costo complessivo del progetto, quando questa non supera i 5.000,00 euro. Negli altri casi, il contributo non può superare il 90 per cento del costo complessivo del progetto e può essere concesso fino a un massimo di 10.000,00 euro.
5. Il contributo non può essere concesso se il comune ha ottenuto, per il medesimo progetto, altri finanziamenti pubblici. È ammessa la concorrenza del contributo con altri finanziamenti pubblici unicamente per i progetti di cui al comma 6, lettera c), numero 3), per la parte non coperta da detti finanziamenti e nei limiti previsti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 8.
6. Per la concessione del contributo sono considerati ammissibili, nel seguente ordine di priorità:
a) i progetti di adeguamento che hanno tutte le seguenti caratteristiche:
2) riguardano l’adeguamento dei locali di un “Punto Ecco Fatto!” che risulta attivato nell’anno 2013;
3) il comune richiedente non ha ottenuto altri finanziamenti pubblici per lo stesso progetto;
b) i progetti di adeguamento che hanno tutte le seguenti caratteristiche:
2) riguardano l’adeguamento dei locali di un “Punto Ecco Fatto!” che risulta attivato nell’anno 2013;
3) il comune richiedente non ha ottenuto altri finanziamenti pubblici per lo stesso progetto;
c) gli altri progetti di adeguamento che, nell’ordine:
1) hanno le caratteristiche di cui alla lettera a), numeri 1 e 3;
2) hanno le caratteristiche di cui alla lettera b), numeri 1 e 3;
3) comportano richieste di contributo per la parte non coperta da altri finanziamenti pubblici per lo stesso progetto.
7. Se le risorse disponibili non sono sufficienti a finanziare tutti i progetti ammissibili ai sensi del comma 6, i contributi sono concessi secondo l’ordine di priorità ivi previsto, fino all’esaurimento delle risorse medesime. Se le risorse disponibili sono insufficienti a finanziare progetti ricadenti all’interno di una singola priorità, i contributi sono concessi, fino a concorrenza della somma disponibile, sulla base della graduatoria di cui all’
articolo 80 della l.r. 68/2011 , vigente nell’anno 2013.
8. La Giunta regionale stabilisce, con deliberazione da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge:
a) le modalità per la presentazione della richiesta, per la concessione, per la liquidazione e per la rendicontazione del contributo regionale;
b) i limiti del contributo concedibile in caso di concorrenza, ai sensi del comma 6, lettera c), numero 3), con altri contributi regionali;
c) le modalità per l'assegnazione del contributo quando deve essere utilizzata la graduatoria di cui all’
articolo 80 della l.r. 68/2011 e i comuni interessati hanno un identico indicatore del disagio.
9. Il contributo regionale è finanziato per l’annualità 2014 per l'importo di euro 300.000,00 a valere sull'UPB 516 “Sviluppo locale – spese di investimento” del bilancio di previsione 2014.