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Legge regionale 2 agosto 2013, n. 46

Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 7 agosto 2013

CAPO V
- Norme finali
Art. 23
- Coordinamento con la legislazione regionale in materia di governo del territorio
1. La partecipazione al processo di formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio avviene secondo gli istituti ed i regolamenti attuativi previsti dalla legislazione regionale in materia di governo del territorio.
Art. 24
- Valutazioni ed orientamenti del Consiglio regionale
1. Ogni anno l’Autorità presenta un rapporto al Consiglio regionale, che ne dà adeguata pubblicità.
2. Tale rapporto contiene:
a) l’analisi e la valutazione dei processi partecipativi locali e dei dibattiti pubblici svoltisi nel corso dell’anno;
b) l’enunciazione dei criteri di valutazione adottati ai fini dell’ammissione del Dibattito Pubblico e dei processi partecipativi locali;
c) l’analisi ed il rendiconto delle risorse impegnate;
d) le considerazioni sull’impatto e sulla efficacia dei processi partecipativi attivati.
3. Ogni anno il Consiglio regionale dedica una seduta alla discussione del rapporto presentato dall’Autorità (29)

Parole soppresse con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 73.

.
4. Nell’anno antecedente la scadenza dell’Autorità, il Consiglio regionale e la Giunta regionale promuovono e svolgono percorsi di partecipazione e di confronto pubblico, con l’obiettivo di valutare l’efficacia, la diffusione e il rendimento dei processi partecipativi promossi ai sensi della presente legge.
5. Trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, entro i centottanta giorni successivi, prorogabili per un massimo di altri centottanta giorni una sola volta per motivate ragioni, con deliberazione dello stesso Consiglio, tenuto conto anche degli esiti dell’attività di cui al comma 4, effettua la valutazione degli effetti della sua attuazione al fine di promuoverne eventuali aggiornamenti o integrazioni.
Art. 25
- Dibattito Pubblico e referendum consultivo
1. L'indizione del referendum consultivo su opere, interventi o progetti, ai sensi della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto) determina l'inammissibilità del Dibattito Pubblico sullo stesso oggetto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 46, comma 1, lettera c), della stessa l.r. 62/2007 .
Art. 26
- Processi partecipativi ed elezioni
1. Il Dibattito Pubblico non può svolgersi nei centottanta giorni antecedenti l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale. In caso di cessazione anticipata della legislatura il divieto opera dal giorno della cessazione, con sospensione delle procedure in corso.
2. Gli enti locali non possono presentare domanda di Dibattito Pubblico o di sostegno a propri progetti partecipativi nei centottanta giorni antecedenti le elezioni per il rinnovo degli organi.
Art. 27
- Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 10/2010
1. L’articolo 9 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
Art.9 - Partecipazione
1. La presente legge garantisce l'informazione e la partecipazione del pubblico al procedimento di VAS, nelle forme e con le modalità di cui al capo III, assicurando l'intervento di chiunque intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti del piano o programma sull’ambiente.
2. Nell'ambito dei procedimenti di VAS di competenza degli enti locali, gli stessi enti possono promuovere ulteriori modalità di partecipazione quali previste dalla
legge regionale 2 agosto 2013, n. 46
(Dibattito Pubblico regionale e promozione della partecipazione alla
elaborazione delle politiche regionali e locali) e attingere al sostegno finanziario che la Regione
prevede in applicazione e ai fini della stessa
l.r. 46/2013
. A tale scopo, gli enti interessati
presentano domanda all'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione, secondo le modalità previste dalla
l.r. 46/2013
.
3. Nei casi di cui al comma 2:
a) l’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione decide sull'ammissione della domanda entro quindici giorni dalla presentazione, sulla base dei requisiti di cui all'
articolo 14 della l.r. 46/2013
;
b) il processo partecipativo ammesso si svolge entro i termini inderogabili di cui al capo III del presente titolo II, previsti per le procedure partecipative e nel rispetto del principio di non duplicazione di cui all'articolo 8; in ogni caso il procedimento di VAS si conclude nei tempi e
con le modalità previste dalla presente legge;
c) non ha luogo la sospensione degli atti amministrativi di cui all'
articolo 20, comma 2, della l.r. 46/2013
;
d) il rapporto sugli esiti del processo partecipativo è trasmesso all’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione e all'autorità competente nei termini utili per l'espressione del parere motivato di cui all'articolo 26; la mancata trasmissione degli esiti non impedisce la conclusione del procedimento di VAS nei termini previsti dalla presente legge.
”.
Art. 28
1. Nella rubrica dell’articolo 42 della l.r. 10/2010 le parole “l.r. 69/2007 ” sono sostituite dalle seguenti: “l.r. 46/2013 ”.
2. Al comma 1 dell’articolo 42 della l .r. 10/2010 le parole “
alla
l.r. 69/2007 ” sono sostituite dalle seguenti: “
all’
articolo 9, comma 3, della legge regionale 46/2013
(Dibattito Pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali)
”.
3. Al comma 2 dell’articolo 42 della l.r. 10/2010 le parole “ l.r. 69/2007 “ sono sostituite dalle seguenti: “ l.r. 46/2013 ”.
4. Ai commi 3 e 4 dell’articolo 42 della l.r. 10/2010 , rispettivamente, le parole “
di cui alla
l.r. 69/2007 ” e “
ai sensi della
l.r. 69/2007 ” sono soppresse.
5. Alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 42 della l.r. 10/2010 le parole “
di cui all’
articolo 14 della l.r. 69/2007 ” sono sostituite dalle seguenti: “
di cui all’
articolo 13 della l.r. 46/2013 ”.
Art. 29
1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 6 novembre 2012, n. 61 (Istituzione dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali e norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della Regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive. Abrogazione della l.r. 49/1983 , abrogazione parziale della l.r. 68/1983 , modifiche alla l.r. 38/2000 , alla l.r. 74/2004 e alla l.r. 5/2008 ) è sostituita dalla seguente: “
d) Autorità garante per la partecipazione di cui alla
l.r. 46/2013
.
Art. 30
- Norma transitoria
1. In sede di prima applicazione, il Presidente del Consiglio regionale ed il Presidente della Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, curano l’emanazione degli avvisi pubblici di rispettiva competenza per la presentazione delle candidature relative alla designazione dei membri dell’Autorità.
2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale definiscono l’intesa di cui all’articolo 6. L’intesa può essere successivamente aggiornata in ragione delle necessità sopravvenute.
Art. 31
- Abrogazione
1. La legge regionale 10 dicembre 2012, n.72 (Proroga del termine di abrogazione della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 “Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) è abrogata.
Art. 32
- Norma finanziaria
1. Ai fini del finanziamento della presente legge è autorizzata, per l’anno 2013, la spesa di euro 150.000,00 e, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, la spesa di euro 850.000, cui si fa fronte, quanto agli adempimenti di cui al Capo IV “Strumenti”, mediante gli stanziamenti della UPB 131 “Attività di carattere istituzionale – Spese correnti” e quanto ai restanti adempimenti mediante gli stanziamenti della UPB 134 “Attività istituzionale del Consiglio regionale – Spese correnti” del bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013-2015, annualità 2014 e 2015.
2. Al fine della copertura degli oneri di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2013 e pluriennale a legislazione vigente 2013-2015, annualità 2014 e 2015, sono apportate le seguenti variazioni rispettivamente per competenza e cassa di uguale importo e per sola competenza:
Anno 2013
- in diminuzione, UPB 741 “Fondi – Spese correnti”, per euro 150.000,00;
- in aumento, UPB 134 “Attività del Consiglio regionale – Spese correnti”, per euro 150.000,00.
Anno 2014
- in diminuzione, UPB 741 “Fondi – Spese correnti”, per euro 850.000,00;
- in aumento, UPB 131 “Attività di carattere istituzionale - Spese correnti”, per euro 150.000,00;
- in aumento, UPB 134 “Attività del Consiglio regionale – Spese correnti”, per euro 700.000,00.
Anno 2015
- in diminuzione, UPB 741 “Fondi – Spese correnti”, per euro 850.000,00
- in aumento, UPB 131 “Attività di carattere istituzionale - Spese correnti”, per euro 150.000,00
- in aumento, UPB 134 “Attività del Consiglio regionale – Spese correnti”, per euro 700.000,00.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite conl.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 1.

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Comma prima aggiunto con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 1, ed ora abrogato con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 13.

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Parola così sostituita con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 2.

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Periodo così sostituito con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r.6 maggio 2014, n. 23 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 1.

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Rubrica così sostituita con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 2.

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Lettera aggiunta con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 2.

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Comma abrogato con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 3.

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Articolo aggiunto con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 4.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 6.

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Articolo aggiunto con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 7.

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Parole aggiunte con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 8.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 10.

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Punto inserito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 11.

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Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 13.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.