CAPO III
- Disposizioni di riordino istituzionale
SEZIONE I
Art. 10
Art. 11
“
Art 2 bis - Funzioni regionali
1. La Regione approva i piani di bacino ed i relativi piani stralcio nonché le loro varianti secondo quanto previsto all’articolo 8.
2. Al fine di garantire l’attuazione dei contenuti dei piani di bacino e dei relativi piani stralcio, le competenti strutture regionali esprimono parere sulla conformità ai suddetti piani:
b) degli interventi previsti nel documento annuale per la difesa del suolo di cui all’articolo 12 quinquies;
c) delle domande di nuove concessioni di derivazione ed utilizzazione delle acque di cui all’articolo
14, comma 1, lettera g);
d) degli interventi pubblici e privati individuati nel piano.
”.
Art. 12
Art. 13
“
Art. 6 bis - Disposizioni transitorie
1. Gli articoli 3, 4, 5 e 6, abrogati dalla legge regionale dicembre 2013, n. (Legge finanziaria per l’anno 2014) continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso all’entrata in vigore della l.r. ….. medesima.
2. Alle varianti dei piani di bacino o dei piani stralcio avviate e non concluse alla data di entrata in vigore della l.r. /2013 si applicano le disposizioni vigenti al momento dell’avvio del relativo procedimento.
”.
Art. 14
Art. 15
“
Art. 8 - Procedimento per l’approvazione del piano di bacino e relativi stralci
1. Il piano di bacino, i relativi piani stralcio e le loro varianti sono approvati dalla Regione con le modalità stabilite dagli articoli 15, 16 e 17
della l.r. 1/2005 .
”.
Art. 16
Art. 17
Art. 18
“
d ter) sulle proposte di piano di bacino, dei relativi piani stralcio, nonché sulle proposte di variante degli stessi, adottate dalla Giunta regionale.
”.
“
3. La conferenza permanente formula altresì proposte per la predisposizione:
a) del documento annuale per la difesa del suolo di cui all’articolo 12 quinquies;
b) dei piani di bacino, dei relativi piani stralcio nonché delle varianti degli stessi.
”.
“
4 bis. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera d ter) e di cui al comma 3, lettera b), la conferenza permanente è composta dal Presidente della Giunta regionale, o da un suo delegato, che la presiede, nonché dai componenti di cui al comma 4 aventi competenza negli ambiti territoriali del bacino interessato.
”.
4. Alla fine del comma 7 dell’articolo 12 sexies, sono aggiunte le parole: “
Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 4 bis, il comitato tecnico è composto dai dirigenti responsabili delle strutture tecniche competenti per materia negli ambiti territoriali del bacino interessato.
”.
SEZIONE II
Art. 19
1. Al comma 3 dell'
articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) le parole: “
La cooperazione si svolge, altresì, mediante accordi e intese finalizzate a:
” sono sostituite dalle seguenti: “
La cooperazione si svolge mediante accordi e intese, anche con le articolazioni territoriali delle associazioni rappresentative degli enti locali, di
cui all’articolo 4, finalizzate a:
”.
“
4. La Regione promuove e sostiene, anche finanziariamente, i progetti di cooperazione di cui al comma 3. A tal fine, la Giunta regionale informa preventivamente il Consiglio regionale dei progetti di cooperazione promossi e riferisce periodicamente sullo stato della loro attuazione.
”.
Art. 20
“
7. Gli enti che non trasmettono nei termini stabiliti gli atti di cui al comma 1, sono esclusi per l'esercizio successivo dalla possibilità di presentare la richiesta di rideterminazione dell'obiettivo programmatico di cui all'articolo 12, comma 4, nonché di accedere ai contributi per la riduzione dell'indebitamento di cui all'articolo 16 e dei benefici previsti dall’articolo 14 relativi alla partecipazione all’accertamento dei tributi regionali. Se l’unione di comuni non trasmette la tabella di cui all’articolo 44, comma 2, non può accedere ai contributi di cui all’articolo 90.
”.
Art. 21
1. Al comma 1 dell'
articolo 64 della l.r. 68/2011 le parole: “
In caso di fusione o incorporazione di due o più comuni è concesso un contributo pari a euro 250.000,00 per ogni comune originario per cinque anni fino ad un massimo di euro 1.000.000,00 per il nuovo comune a decorrere dall'anno successivo all'elezione del nuovo consiglio comunale
” sono sostituite dalle seguenti: “
In caso di fusione o incorporazione di due o più comuni, al comune risultante dalla fusione o dall’incorporazione è concesso, a decorrere dall’anno solare in cui è prevista l’elezione del nuovo consiglio comunale, un contributo annuale, per cinque anni, pari a euro 250.000,00 per ogni comune originario, e comunque non superiore a euro 1.000.000,00.
”.
2. Al comma 2 dell'
articolo 64 della l.r. 68/2011 , le parole: “
Alla copertura finanziaria del presente articolo si provvede mediante le risorse stanziate nel bilancio regionale ai sensi dell'articolo 90.
” sono soppresse.
Art. 22
“
1. Fino all'istituzione del fondo perequativo di cui all'articolo 97, comma 3, la Regione attribuisce un contributo annuale ai comuni con dimensione demografica inferiore a 5.000 abitanti che risultano, nella graduatoria di cui all'articolo 80, comma 3, in situazione di maggiore disagio e che,
salvo il caso dei comuni di cui all’articolo 54, comma 2, esercitano esclusivamente mediante l’unione di comuni di cui fanno parte almeno cinque funzioni fondamentali di cui all’articolo 14, comma 28, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), l bis),
del d.l. 78/2010 convertito dalla
l. 122/2010 . Il contributo è altresì attribuito ai comuni di cui all’articolo 65 della presente legge.
”.
“
c) si prendono in considerazione nell'anno di riferimento solo i comuni, tra quelli della lettera b), che risultano avere i requisiti di cui al comma 1. Le risorse disponibili sono ripartite in modo tale che a ciascuno di detti comuni sia concessa una somma di identico ammontare.
”.
3. Al comma 6 dell'
articolo 82 della l.r. 68/2011 le parole: “
; resta fermo quanto previsto
dall’articolo
9, comma 7, ultimo periodo
” sono soppresse.
Art. 23
“
Art. 103 ter - Norma di copertura finanziaria dell’articolo 6
1. Per gli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 6 è autorizzata la spesa di euro 250.000,00 per l’anno 2014, cui si fa fronte con gli stanziamenti delle seguenti UPB del bilancio di previsione 2014:
- UPB 111 “Azioni di Sistema Regione-Enti Locali – spese correnti” per euro 100.000,00;
- UPB 119 “Azioni di Sistema Regione-Enti Locali – spese di investimento”, per euro 150.000,00.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
”.
Art. 24
“
Art. 106 bis - Norma di copertura finanziaria dell’articolo 64
1. Il contributo di cui all’
articolo 64 della l.r. 68/2011 è finanziato per l’annualità 2014 per l'importo di euro 3.500.000,00, a valere sull’UPB 111 “Azioni di sistema Regione-Enti locali – spese correnti” del bilancio di previsione 2014.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
”.
Art. 25
“
1 bis. Nell'anno 2014 il numero delle funzioni fondamentali di cui al comma 1 è fissato in due.
”.