Legge regionale 22 novembre 2013, n. 70
Istituzione del Comune di Pratovecchio Stia, per fusione dei Comuni di Pratovecchio e di Stia.
Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 25 novembre 2013
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visti gli articoli 117 e 133, della Costituzione;
Visto l’articolo 77, comma 2, della Statuto regionale;
Visto l’articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
Visti gli articoli da 58 a 67 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);
Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);
Visto il risultato del referendum consultivo sull’istituzione del Comune di Pratovecchio Stia, tenutosi tra le popolazioni interessate alla fusione in data 6 e 7 ottobre 2013 con il seguente esito:
- Comune di Pratovecchio: risposte affermative (SI) voti n. 939; risposte negative (NO) voti n. 275;
- Comune di Stia: risposte affermative (SI) voti n. 989; risposte negative (NO) voti n. 229;
Totale risposte affermative (SI) voti n. 1.928; totale risposte negative (NO) voti n. 504;
Considerato quanto segue:
1. Il progetto per il comune unico fra i Comuni di Pratovecchio e di Stia si pone nella prospettiva di un miglioramento continuo dei servizi erogati e della promozione di forme avanzate di collaborazione tra i territori;
2. La fusione dei Comuni di Pratovecchio e di Stia si colloca nell’ambito della riforma del sistema delle autonomie e della semplificazione dei livelli istituzionali;
3. I Comuni di Pratovecchio e di Stia sono caratterizzati da omogeneità territoriale, sociale, culturale e storica;
4. Al fine di pervenire nel 2014 alle elezioni degli organi del nuovo Comune di Pratovecchio Stia è prevista l'istituzione dello stesso a far data dal 1° gennaio 2014 e, a questo scopo, si dispone l’entrata in vigore anticipata della presente legge;
5. Al fine di salvaguardare la continuità amministrativa, si prevede la permanenza negli incarichi esterni dei consiglieri comunali cessati per effetto della fusione, fino alla nomina dei successori. La medesima previsione si rende necessaria rispetto ai soggetti nominati in enti, aziende, istituzioni o altri organismi. Restano ferme le cause di cessazione, decadenza e i principi in materia di durata degli organi amministrativi previsti dalla normativa vigente;
6. Si disciplina la successione del nuovo comune nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni estinti e si dispone il trasferimento del personale al nuovo comune;
7. Per garantire la gestione dell'ente e la continuità amministrativa si prevede che, fino alle elezioni amministrative, il nuovo comune sia gestito da un commissario, sono individuati, in via transitoria, la sede provvisoria, il revisore contabile, la vigenza degli atti in vigore prima dell'istituzione del Comune di Pratovecchio Stia, si prevede che, fino all'approvazione dello statuto da parte degli organi del nuovo ente, si appplicano, per quanto compatibili, lo statuto e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto Comune di Pratovecchio;
8. In conformità dell’articolo 62, comma 4, della l.r. 68/2011 , si specifica che il nuovo comune è considerato non obbligato all’esercizio associato delle funzioni fondamentali, fin dalla data di istituzione, in quanto la popolazione supera il limite di cui all’articolo 55, comma 1, della stessa l.r. 68/2011 ;
9. Al nuovo comune viene garantito il contributo per i comuni disagiati di cui all’articolo 82 della l.r.68/2011 in luogo del Comune di Stia;
10. Si disciplinano i rapporti derivanti dall'appartenenza del Comune di Stia all'unione di comuni denominata Unione dei comuni montani del Casentino e si individuano, in via transitoria, norme a garanzia del buon funzionamento degli organi dell’unione di comuni e modalità per l’individuazione delle funzioni che la medesima unione deve esercitare per il Comune di Pratovecchio Stia, nonché norme di salvaguardia per le obbligazioni assunte dai Comuni di Pratovecchio e di Stia.
Approva la presente legge
Art. 1
- Istituzione del Comune di Pratovecchio Stia
1. E’ istituito, dalla data del 1° gennaio 2014, il Comune di Pratovecchio Stia, mediante fusione dei Comuni di Pratovecchio e di Stia, in Provincia di Arezzo.
2. Il territorio del Comune di Pratovecchio Stia è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Pratovecchio e di Stia, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge (Allegato A).
3. Alla data di cui al comma 1, i comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.
4. Alla data di cui comma 1, gli organi di revisione contabile dei comuni decadono. Fino alla nomina dell’organo di revisione contabile del Comune di Pratovecchio Stia le funzioni sono svolte provvisoriamente dall’organo di revisione contabile in carica nel Comune di Stia alla data dell’estinzione.
5. In conformità all’articolo 141, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), i consiglieri comunali cessati per effetto del comma 3, continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. I soggetti nominati dal comune estinto in enti, aziende, istituzioni o altri organismi, continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.
Art. 2
- Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici
1. Il Comune di Pratovecchio Stia subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione.
2. Il personale dei comuni oggetto della fusione è trasferito al Comune di Pratovecchio Stia.
3. Il peronale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all’atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l’anzianità di servizio maturata.
4. Le risorse destinate, per l'anno 2013, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto Regioni ed Autonomie locali del 1° aprile 1999 dei comuni oggetto di fusione vanno a costituire, per l’intero importo, a decorrere dal 2014, un unico fondo, avente medesima destinazione, del Comune di Pratovecchio Stia.
5. Le risorse destinate, per l'anno 2013, al finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato di cui al CCNL dell’area della dirigenza del comparto Regioni ed Autonomie locali del 23 dicembre 1999 dei comuni oggetto di fusione vanno a costituire, a decorrere dal 2014, per l’intero importo, un unico fondo, avente medesima destinazione, del Comune di Pratovecchio Stia.
Art. 3
- Commissario
1. Fino all’insediamento dei nuovi organi del Comune di Pratovecchio Stia a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della normativa vigente.
Art. 4
- Organizzazione amministrativa provvisoria
1. Entro il 31 dicembre 2013 i sindaci dei comuni oggetto della fusione, d’intesa tra loro, definiscono l’organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Pratovecchio Stia e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.
2. Per quanto non disposto dall’intesa di cui al comma 1, o in assenza, decide il commissario.
3. Se non diversamente disposto dall’intesa di cui al comma 1, la sede legale provvisoria del Comune di Pratovecchio Stia è situata presso la sede dell’estinto Comune di Stia.
4. Le disposizioni dell’intesa di cui al comma 1, e le determinazioni assunte dal commissario ai sensi del presente articolo, restano in vigore fino all’approvazione di difformi disposizioni da parte degli organi del Comune di Pratovecchio Stia.
Art. 5
- Vigenza degli atti
1. Tutti i regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data del 31 dicembre 2013 restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all’entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Pratovecchio Stia.
2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 163 del d.lgs. 267/2000 , per stanziamenti dell’anno precedente si assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci 2013 definitivamente approvati dai comuni estinti.
Art. 6
- Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale
1. Gli organi del Comune di Pratovecchio Stia, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.
2. Fino all’entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del Comune di Pratovecchio Stia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell’estinto Comune di Pratovecchio vigenti alla data del 31 dicembre 2013.
Art. 7
- Partecipazione e decentramento dei servizi
1. Lo statuto del Comune di Pratovecchio Stia prevede che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.
Art. 8
- Municipi
1. Lo statuto del Comune di Pratovecchio Stia può prevedere, ai sensi dell’articolo 16 del d.lgs. 267/2000, l’istituzione di municipi quali organismi privi di personalità giuridica, con lo scopo di preservare e valorizzare l’identità storica delle comunità locali originarie e di realizzare il decentramento di funzioni.
Art. 9
- Contributi statali e regionali
1. Il Comune di Pratovecchio Stia è titolare dei contributi previsti dalla normativa statale per i comuni istituiti a seguito di fusione.
2. Al Comune di Pratovecchio Stia è concesso dalla Regione un contributo nella misura e per il periodo stabiliti dall’articolo 64 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).
3. Al Comune di Pratovecchio Stia è attribuito, a norma dell’articolo 65 della l.r. 68/2011 , il contributo di cui all’articolo 82 della stessa l.r. 68/2011 , in luogo dell’estinto Comune di Stia.
Art. 10
- Disposizioni sui territori montani
1. Al Comune di Pratovecchio Stia si applicano le disposizioni degli articoli 83 e 84 della l.r. 68/2011 , in relazione al territorio classificato montano degli estinti Comuni di Pratovecchio e di Stia, così come riportato nell’allegato B della l.r. 68/2011 . L’istituzione del Comune di Pratovecchio Stia non priva i territori montani né dei benefici che ad essi si riferiscono, né degli interventi speciali per la montagna stabiliti in loro favore dall’Unione europea e dalle leggi statali e regionali. Resta ferma la classificazione statale del territorio montano degli estinti Comuni di Pratovecchio e Stia.
Art. 11
- Disposizioni finali
1. Il Comune di Pratovecchio Stia, dalla data dell'istituzione, è considerato a tutti gli effetti non obbligato all'esercizio associato delle funzioni fondamentali.
2. Allo spirare del termine del 31 dicembre 2013, il Comune di Stia cessa di far parte dell'unione di comuni denominata Unione dei comuni montani del Casentino, la composizione degli organi dell'unione è corrispondentemente ridotta. L'eventuale adesione del nuovo Comune di Pratovecchio Stia è soggetta alle procedure statutarie dell'unione medesima.
3. L’unione, allo spirare del termine del 31 dicembre 2013, cessa di esercitare le funzioni che le sono state assegnate esclusivamente dal Comune di Stia, salvo la conclusione da parte dell'unione dei procedimenti in corso.
4. Il 31 dicembre 2013 il personale che risulta comandato o trasferito all’unione dal Comune di Stia per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, rientra nel Comune di Stia.
5. In via transitoria, fino al 30 settembre 2014, l’unione esercita le altre funzioni che entrambi i comuni estinti gli avevano già assegnate, a qualsiasi titolo, e che risultano in corso alla data del 31 dicembre 2013. Allo spirare del termine del 30 settembre 2014, l’unione cessa di esercitare le funzioni, salva la conclusione da parte dell’unione medesima dei procedimenti in corso. Dalla data di cessazione delle funzioni il personale comandato o trasferito all’unione dai Comuni estinti di Pratovecchio e di Stia, rientra nel Comune di Pratovecchio Stia.
6. Prima del termine di cui al comma 5, il Comune di Pratovecchio Stia e l’unione, anche in deroga alle norme statutarie dell’unione stessa, possono stipulare convenzioni per la continuazione dell’esercizio di una o più funzioni di cui al medesimo comma 5 o per regolare i rapporti pendenti.
7. Il Comune di Pratovecchio Stia resta obbligato nei confronti dell’unione per le obbligazioni che devono essere adempiute dall’unione per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che i Comuni estinti di Pratovecchio e di Stia hanno a qualsiasi titolo affidato all’unione, per tutta la durata delle obbligazioni verso terzi assunte per lo svolgimento delle funzioni affidate. Il Comune di Pratovecchio Stia è tenuto, altresì, ad adempiere alle altre obbligazioni, anche insorgenti, derivanti dalla necessità di garantire, nel periodo transitorio di cui al comma 5, la continuità amministrativa. Sono fatti salvi gli accordi volti a regolare o definire diversamente i rapporti pendenti.
8. Il Comune di Pratovecchio e Stia, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, succede anche nei diritti sui beni mobili e immobili che, alla data del 31 dicembre 2013, risultano, negli atti associativi di svolgimento delle funzioni di cui ai commi 3 e 5, in capo ai Comuni di Pratovecchio e di Stia.
9. La giunta dell’Unione dei comuni montani del Casentino, con deliberazione, provvede ad apportare a titolo ricognitivo le modifiche allo statuto, conseguenti all’istituzione del Comune di Pratovecchio Stia, secondo quanto previsto dal comma 2. Il testo coordinato dello statuto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e inviato al Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 6 del d.lgs. 267/2000 .
10. A decorrere dal 1° gennaio 2014, nell’ambito di dimensione territoriale adeguata “Ambito 1” dell’allegato A della l.r. 68/2011 il Comune di Pratovecchio Stia sostituisce gli estinti Comuni di Pratovecchio e di Stia; la popolazione da considerare è pari alla somma della popolazione ivi indicata.
11. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme della l.r. 68/2011 .
12. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2014:
a. l'Unione dei comuni montani del Casentino continua a esercitare sul territorio del Comune di Pratovecchio Stia le funzioni e i compiti conferiti o assegnati dalla Regione alla medesima unione in materia di agricoltura, foreste e sviluppo rurale;
b. l'Unione dei comuni montani del Casentino dà seguito agli interventi in corso che interessano il territorio dei comuni estinti di Pratovecchio e di Stia;
c. l'Unione dei comuni montani del Casentino può realizzare, secondo le proprie autonome determinazioni, interventi non ancora avviati e già programmati e finanziati sul territorio del comune estinto di Stia;
d. l’Unione dei comuni montani del Casentino aggiorna, ove occorra, gli atti di programmazione per il territorio di competenza.
Art. 12
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra il vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Allegati:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.