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Legge regionale 22 novembre 2013, n. 69

Istituzione del Comune di Crespina Lorenzana, per fusione dei Comuni di Crespina e di Lorenzana

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 25 novembre 2013

Art. 9
- Disposizioni finali
1. Il Comune di Crespina Lorenzana, dalla data dell’istituzione, è considerato a tutti gli effetti non obbligato all'esercizio associato delle funzioni fondamentali.
2. Il Comune di Crespina Lorenzana è inserito, ai fini della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 , (Disciplina del servizio sanitario regionale), nella zona-distretto Pisana di cui all’allegato A della stessa l.r. 40/2005 in sostituzione del Comune di Lorenzana, salvo successive determinazioni assunte ai sensi dell’articolo 64 della stessa l.r. 40/2005 ; contestualmente, nello stesso allegato A della l.r. 40/2005 nella zona-distretto della Val d’Era è soppresso il riferimento al Comune di Crespina.
3. Il Comune di Crespina Lorenzana, dalla data di istituzione, entra a far parte del consorzio Società della salute Pisana in luogo del Comune di Lorenzana; contestualmente, dalla stessa data, il Comune di Crespina cessa di far parte della Società della salute della Valdera.
4. Fino alla nuova programmazione sanitaria e sociale integrata e ai relativi piani attuativi locali, i soggetti pubblici e privati che, alla data del 31 dicembre 2013, garantiscono i servizi assistenziali per i Comuni di Crespina e di Lorenzana, continuano a erogare tali servizi per il nuovo Comune di Crespina Lorenzana, secondo gli atti e le determinazioni già assunti per ciascuno dei territori dei Comuni estinti di Crespina e di Lorenzana. Sono fatti salvi i diversi accordi tra i soggetti pubblici interessati, che consentano di garantire la continuità assistenziale.
5. Per le finalità di cui alla l.r. 68/2011 , il Comune di Crespina Lorenzana è inserito in luogo del Comune di Lorenzana, nell'Ambito 27 dell’allegato A della stessa l.r. 68/2011 ; la popolazione del Comune di Crespina Lorenzana corrisponde alla somma della popolazione dei comuni estinti come risultante dal medesimo allegato; contestualmente, nell'ambito 29 dell’allegato A della stessa l.r. 68/2011 è soppresso il riferimento al Comune di Crespina.
6. L’Unione di comuni denominata Unione Valdera continua a esercitare le funzioni in materia di protezione civile, affidate dai Comuni di Crespina e di Lorenzana, in via transitoria fino al 30 settembre 2014; decorso tale termine, l’esercizio di dette funzioni cessa di diritto. E' fatto salvo il recesso ai sensi degli atti associativi.
7. Il Comune di Crespina Lorenzana è comunque tenuto, a norma dell’articolo 2, comma 1, ad adempiere alle obbligazioni assunte a qualsiasi titolo dai Comuni di Crespina e di Lorenzana verso gli altri enti a cui i comuni avevano affidato l’esercizio di funzioni. Il Comune di Crespina Lorenzana è tenuto, altresì, ad adempiere alle altre obbligazioni, anche insorgenti, derivanti dalla necessità di garantire la continuità assistenziale di cui al comma 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.