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Legge regionale 22 novembre 2013, n. 68

Istituzione del Comune di Casciana Terme Lari, per fusione dei Comuni di Casciana Terme e di Lari.

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 25 novembre 2013

Art. 10
- Disposizioni finali
1. Il Comune di Casciana Terme Lari, dalla data dell’istituzione, è considerato a tutti gli effetti non obbligato all’esercizio associato delle funzioni fondamentali.
2. Il Comune di Casciana Terme Lari continua a far parte dell’Unione di comuni denominata Unione Valdera in luogo dei comuni estinti, salvo l’eventuale recesso a norma di statuto dell’unione.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2014 il commissario di cui all’articolo 3, sostituisce il sindaco e i rappresentanti dei comuni estinti negli organi collegiali dell’unione. Il numero dei componenti il consiglio dell’unione è corrispondentemente ridotto. Il commissario cessa dalla carica negli organi collegiali dell’unione dalla data di proclamazione del sindaco del Comune di Casciana Terme Lari. Il consiglio dell’unione è altresì integrato nella sua composizione dalla data di entrata in carica nel consiglio medesimo dei rappresentanti del Comune di Cascina Terme Lari.
4. Il consiglio del Comune di Casciana Terme Lari provvede all’elezione dei propri rappresentanti nel consiglio dell’unione nel termine stabilito dallo statuto dell’unione; in carenza di termine, sono di diritto rappresentanti del comune i soggetti individuati ai sensi dell’articolo 29 della l.r. 68/2011 .
5. Il Comune di Casciana Terme Lari resta obbligato nei confronti dell’unione per le obbligazioni che devono essere adempiute dall’unione per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che i comuni estinti di Casciana Terme e di Lari hanno a qualsiasi titolo affidato all’unione, per tutta la durata di tali affidamenti.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l’unione di comuni continua ad esercitare per il Comune di Casciana Terme Lari le medesime funzioni che entrambi i comuni estinti gli avevano già assegnate.
7. L’unione, allo spirare del termine del 31 dicembre 2013, cessa di esercitare le altre funzioni assegnate dai comuni estinti, salvo quanto stabilito dal comma 8.
8. Prima dello spirare del termine di cui al comma 7, la giunta dell’unione, anche in deroga alle norme statutarie, può stabilire, con il voto favorevole anche dei sindaci dei Comuni di Casciana Terme e di Lari, la continuazione dell’esercizio di una o più funzioni di cui al medesimo comma 7, estendendolo a tutto il territorio del Comune di Casciana Terme Lari.
9. La giunta dell’unione, con deliberazione, provvede ad apportare a titolo ricognitivo le modifiche allo statuto, a seguito dell’istituzione del Comune di Casciana Terme Lari. Il testo coordinato dello statuto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e inviato al Ministero dell’interno ai sensi dell’Sito esternoarticolo 6 del d.lgs. 267/2000 .
10. A decorrere dal 1° gennaio 2014, nell’ambito di dimensione territoriale adeguata “Ambito 29” dell’allegato A della l.r. 68/2011 il Comune di Casciana Terme Lari sostituisce gli estinti Comuni di Casciana Terme e di Lari; la cui popolazione da considerare è pari alla somma della popolazione ivi indicata.
11. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme della l.r. 68/2011 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.