Legge regionale 9 agosto 2013, n. 47
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013.
Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 14 agosto 2013
Art. 62
- Modifiche all’articolo 37 della l.r. 40/2005
1. Il comma 1 dell’articolo 37 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è sostituito dal seguente:
"
1. Il direttore generale è nominato con le modalità previste dall’articolo 3 bis, comma 3, del decreto delegato tra i soggetti in possesso dei requisiti ivi previsti, che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età.
".2. Il comma 7 dell’articolo 37 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
"
7. Al direttore generale si applicano le disposizioni previste dall’
articolo 4 della legge regionale 6 novembre 2012, n. 61 (Istituzione dell’anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali e norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della Regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive. Abrogazione della
l.r. 49/1983 , abrogazione parziale
della l.r. 68/1983 , modifiche alla
l.r. 38/2000 , alla
l.r. 74/2004 e alla
l.r. 5/2008 ).
".Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.