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Legge regionale 4 luglio 2013, n. 34

Disciplina del sostegno regionale alle imprese di informazione. Modifiche alla l.r. 35/2000 , alla l.r. 22/2002 ed alla l.r. 32/2002 .

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 12 luglio 2013





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera b), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni);


Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese);


Vista la legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale delle comunicazioni);


Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).


Considerato quanto segue:


1. La Regione Toscana considera da sempre il ruolo dell’informazione libera e plurale come un bene di assoluto interesse pubblico e la stessa Regione all’articolo 4, comma 1, lettera b), dello Statuto, annovera, tra le sue finalità principali, la promozione dei diritti al pluralismo dell’informazione e della comunicazione come bisogno individuale e valore collettivo;


2. Le politiche regionali sono sempre state attente al settore dell’informazione, in primo luogo attraverso la legge di riferimento (l.r. 22/2002 ), con la quale sono state predisposte le basi per iniziative di sostegno che sono state realizzate nel tempo e, più recentemente, col passaggio al digitale terrestre, attraverso gli interventi finalizzati a sostenere gli investimenti in hardware delle imprese chiamate ad affrontare lo “switch-off”;


3. Si rende opportuno, alla luce del mutato contesto dell’informazione plurale toscana, fornire strumenti di supporto al suo mantenimento e alla qualificazione delle sue componenti, nella direzione auspicata di una sempre migliore e maggiore informazione ai cittadini;


4. In quest’ottica, particolare attenzione viene posta alla corrispondenza fra imprese di informazione locale ammissibili agli interventi di sostegno ipotizzati dal provvedimento e rispetto delle discipline normative in materia di regolarità di contratto di lavoro giornalistico, regolarità contributiva, riconoscimento della recente normativa sull’equo compenso per la figura dei collaboratori;


5. Il provvedimento proposto si pone dunque come norma quadro dalla quale far scaturire, mediante strumenti di programmazione già previsti dall’ordinamento regionale, gli interventi di sostegno materiale ed immateriale alle imprese di informazione locale, di formazione degli operatori, di incentivazione all’ingresso o al rafforzamento del capitale delle imprese stesse. Tale ultimo intervento è funzionale, tramite la manovrabilità concessa alla Regione sulle deduzioni dalla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), a rafforzare il capitale delle imprese di informazione con conseguenti benefici anche sulle possibilità di accesso al credito per la realizzazione di ulteriori nuovi investimenti;


6. Al fine di utilizzare in modo efficiente le risorse è necessario operare controlli per eventuali revoche dei contributi nei confronti dei beneficiari che non siano più in possesso dei requisiti e si prevede che la Giunta regionale sottoscriva protocolli d’intesa con il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) per la rilevazione e per la messa a disposizione dei dati necessari al suddetto controllo;


Approva la presente legge


Art. 1
- Oggetto
1. La Regione Toscana con la presente legge detta disposizioni per il sostegno alle imprese di informazione operanti in ambito locale, ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), dello Statuto, relative al perseguimento, fra le finalità principali della propria azione, della promozione dei diritti al pluralismo dell’informazione e della comunicazione.
2. Il sostegno è orientato a favorire la presenza e lo sviluppo di una molteplicità di imprese del settore, operanti in ambito locale, in particolare mediante:
a) la tutela del lavoro, della sua qualità e professionalità, e dell’occupazione nelle imprese di informazione e comunicazione;
b) il sostegno all’innovazione organizzativa e tecnologica.
3. Gli interventi sono attivati nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
Art. 2
- Definizioni
1. Sono imprese dell’informazione operanti in ambito locale le imprese, aventi qualsiasi forma giuridica, iscritte nel registro degli operatori della comunicazione, con sede (1)

Parole soppresse con l.r. 16 settembre 2013, n. 49, art. 1.

operativa nella Regione Toscana, che svolgono la propria attività in uno dei seguenti ambiti:
a) emittenza televisiva digitale terrestre (DTT);
b) emittenza radiofonica via etere;
c) web tv, ovvero emittenze che trasmettono esclusivamente via web;
d) web radio, ovvero radio che trasmettono esclusivamente via web;
e) stampa quotidiana e periodica;
f) quotidiani e periodici online;
g) agenzie di stampa quotidiana via web.
Art. 3
- Requisiti
1. Sono beneficiarie degli interventi le imprese di cui all’articolo 2, che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) regolarità nel pagamento degli stipendi al personale e dei relativi oneri, per questi ultimi attestata attraverso il documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché attraverso la verifica della regolarità contributiva all’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI);
b) presenza di personale giornalistico dipendente, con versamento dei contributi all’INPGI, assunto con contratto di categoria sottoscritto dalla Federazione nazionale stampa italiana (FNSI) e, relativamente alle emittenti radiotelevisive locali, dalla Federazione radio televisioni (FRT);
c) inquadramento degli eventuali collaboratori redazionali secondo i contratti giornalistici o retribuzione mediante equo compenso così come definito dalla Sito esternolegge 31 dicembre 2012, n. 233 (Equo compenso nel settore giornalistico).
2. In particolare, oltre al possesso dei requisiti di cui al comma 1, per ciascun ambito individuato all’articolo 2, l’impresa deve possedere anche i seguenti specifici requisiti:
a) per le emittenze televisive digitali terrestre (DTT):
1) segnale di copertura del territorio ricadente per almeno il 70 per cento in territorio toscano o, in alternativa, il 90 per cento del territorio toscano per chilometri quadrati illuminati;
2) attività giornalistica svolta da personale iscritto all’albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni due iscritti impiegati;
3) redazione giornalistica con almeno tre giornalisti dipendenti con contratto a tempo pieno o unità di lavoro equivalenti, così come definite con deliberazione della Giunta regionale;
4) la trasmissione per almeno due ore e mezza quotidiane del palinsesto diurno (ore 7:00 - 22:30) di informazione locale autoprodotta e, a titolo gratuito e per almeno mezz'ora delle due ore e mezza suddette, di contenuti autoprodotti da soggetti indipendenti operanti in Toscana o comunque relativi alla tradizione, cultura, costume, territorio ed attività della Toscana.
b) per le emittenze radiofoniche via etere:
1) copertura territoriale per almeno il 70 per cento in territorio toscano;
2) attività giornalistica svolta da personale iscritto all’albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni iscritto impiegato;
3) redazione giornalistica con almeno due giornalisti dipendenti con contratto a tempo pieno o unità di lavoro equivalenti, così come definite con deliberazione della Giunta regionale;
4) informazione locale autoprodotta per almeno due ore e mezza del palinsesto diurno (ore 7.00 - 22.30)..
c) per le web tv:
1) attività giornalistica svolta da personale iscritto all’albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni due iscritti impiegati;
2) redazione giornalistica con almeno due giornalisti dipendenti;
3) la trasmissione per almeno due ore e mezza quotidiane del palinsesto diurno (ore 7:00 - 22:30) di informazione locale autoprodotta e, a titolo gratuito e per almeno mezz'ora delle due ore e mezza suddette, di contenuti autoprodotti da soggetti indipendenti operanti in Toscana o comunque relativi alla tradizione, cultura, costume, territorio ed attività della Toscana.
d) per le web radio:
1) attività giornalistica svolta da personale iscritto all’albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni iscritto impiegato;
2) redazione giornalistica con almeno un giornalista dipendente;
3) informazione locale autoprodotta per almeno due ore e mezza del palinsesto diurno (ore 7.00 - 22.30).
e) per la stampa quotidiana e periodica:
1) prodotto diffuso a pagamento in almeno un terzo dei comuni della Toscana;
2) attività giornalistica svolta da personale iscritto all’albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni tre iscritti impiegati;
3) redazione giornalistica con almeno tre giornalisti dipendenti con contratto a tempo pieno o unità di lavoro equivalenti, così come definite con deliberazione della Giunta regionale;
4) informazione locale autoprodotta per almeno il 60 per cento della propria foliazione complessiva.
f) per i quotidiani e periodici online:
1) attività giornalistica svolta da personale iscritto all’albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni iscritto impiegato;
2) redazione giornalistica con almeno un giornalista dipendente con contratto a tempo pieno o unità di lavoro equivalenti, così come definite con deliberazione della Giunta regionale;
3) informazione locale autoprodotta per almeno il 60 per cento degli articoli pubblicati;
g) per le agenzie di stampa quotidiana via web:
1) attività giornalistica svolta da personale iscritto all’albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni iscritto impiegato;
2) redazione giornalistica con almeno due giornalisti dipendenti di cui uno con contratto a tempo pieno o unità di lavoro equivalenti, così come definite con deliberazione della Giunta regionale;
3) informazione locale autoprodotta per almeno il 60 per cento delle notizie pubblicate.
3. Sono escluse:
a) le imprese che sono state sanzionate dall'Autorità oer le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per violazione Sito esternodel capo II del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), in materia di tutela dei minori, compiuta successivamente all'entrata in vigore della presente legge, nei dodici mesi antecedenti il termine per la presentazione delle domande relative agli interventi di cui all'articolo 4;
b) le emittenti di televendita, di cui all’Sito esternoarticolo 2, comma 1, lettera aa), numero 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici);
Art. 4
- Tipologia e programmazione degli interventi
1. Le imprese di informazione sono sostenute attraverso la seguente tipologia di interventi:
a) contributi in conto capitale, in conto interessi e prestazioni di garanzie, per l’accesso al credito per la realizzazione di interventi di innovazione tecnologica e organizzativa, finalizzati prioritariamente a produrre effetti positivi sull’occupazione, con particolare attenzione a quelle imprese in multipiattaforma, cioè che svolgono la loro attività utilizzando mezzi di comunicazione differenziati, in modo da offrire agli utenti la possibilità di fruirne i contenuti in modi e tempi diversi grazie all’interconnessione dei mezzi di comunicazione;
b) contributi per la stabilizzazione del personale con contratti non a tempo indeterminato;
c) sostegno alla formazione del personale direttivo e giornalistico stabilmente impiegato nelle imprese;
d) contributi per la realizzazione di progetti aventi un particolare rilievo informativo per le comunità locali.
2. Gli interventi sono previsti nell’ambito degli strumenti di programmazione di cui all’articolo 6, comma 1, lettere b) e d), della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008). (3)

Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 58.

3. Gli strumenti di programmazione prevedono, nell’ambito degli interventi di cui al comma 1, misure destinate alle emittenti radiotelevisive comunitarie, nonché misure per le imprese che utilizzano strumenti di inclusione sociale.
4. Gli strumenti di programmazione possono prevedere forme e modalità di accesso agli interventi, per le imprese che acquisiscono i requisiti di cui all’articolo 3 ,comma 2, attraverso fusione societaria, antecedente l’erogazione del contributo, secondo i modi e i tempi stabiliti con deliberazione di Giunta regionale di cui all’articolo 10 bis della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale). La fusione societaria non deve comportare diminuzione del numero complessivo dei dipendenti, che devono risultare pari alla somma dei dipendenti presenti nelle singole imprese antecedentemente la fusione.
5. Con il documento di economia e finanza regionale (DEFR) (4)

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 58.

sono indicate le quote percentuali di risorse da destinare agli interventi di cui al comma 1, nonché le quote percentuali di risorse destinate per ciascun intervento alle tipologie di impresa di cui all'articolo 2.
Art. 5
- Controllo e revoca dei contributi
1. Le strutture individuate dagli strumenti di programmazione di cui all’articolo 4, comma 2, quali soggetti gestori delle procedure per la realizzazione degli interventi ivi previsti, sono deputate al controllo sulla corretta gestione degli stessi da parte dei beneficiari, secondo le modalità previste dagli atti stessi.
2. La perdita dei requisiti di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, nel periodo di intercorrente fra il riconoscimento del beneficio e la sua completa erogazione, costituisce causa di revoca dei benefici.
3. Il mancato, totale o parziale, adempimento degli obblighi assunti dal beneficiario costituisce causa di revoca dei benefici.
4. La Giunta regionale sottoscrive protocolli d’intesa con il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) per la rilevazione e per la messa a disposizione dei dati necessari per il controllo della permanenza dei requisiti di cui all’articolo 3, commi 1 e 2.
Art. 6
- Agevolazioni fiscali
1. Con legge finanziaria la Regione può annualmente determinare l’entità delle deduzioni da applicare a valere sulla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), alle imprese che sottoscrivono aumenti di capitale o acquisiscono quote di capitale nelle imprese esercenti informazione locale di cui alla presente legge. L’agevolazione è riconosciuta per tre annualità successive.
Art. 7
- Clausola valutativa
1. La Giunta regionale, a partire dal 2015, invia alla commissione competente per materia, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione contenente tutte le informazioni utili a monitorare il processo di attuazione degli interventi. La relazione contiene in particolare le seguenti informazioni:
a) le somme stanziate e l’importo dei finanziamenti concessi, distinti per tipologia di beneficiario;
b) il numero di domande presentate, accolte e domande finanziate;
c) la modalità di svolgimento dei controlli ed i relativi esiti.
2. Il Consiglio regionale d’intesa con il CORECOM promuove con cadenza triennale la realizzazione di un rapporto sullo stato delle imprese di informazione toscane. Il rapporto distingue le imprese a seconda della dimensione e della distribuzione territoriale delle stesse e contiene, in particolare, informazioni su:
a) il numero di imprese e la tipologia di servizio offerto;
b) il numero di imprese che si sono costituite nel periodo di riferimento e quelle che hanno cessato l’attività;
c) il numero di addetti e la tipologia di contratto;
d) il fatturato distinto per tipologia di attività, con particolare riferimento alle entrate derivanti da pubblicità.
Art. 8
Abrogato.
Art. 9
“c) gli interventi di cui alla
legge regionale 4 luglio 2013 n. 34
(Disciplina del sostegno regionale alle imprese di informazione. Modifiche alla
l.r. 35/2000
, alla
l.r. 22/2002
ed alla
l.r. 32/2002
.);”.
“e) gli interventi di sostegno alla formazione del personale direttivo e giornalistico di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. /2013;”.
Art. 10
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 22/2002 sono aggiunte le parole:
“con priorità per le imprese dell’informazione in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3”
Art. 11
“a bis) gli interventi di cui all’
articolo 4 della legge regionale 4 luglio 2013 n. 34
(Disciplina del sostegno regionale alle imprese di informazione. Modifiche alla
l.r. 35/2000
, alla
l.r. 22/2002
ed alla
l.r. 32/2002
).”.
Art. 12
- Abrogazioni
1. Gli articoli da 34 a 37 della l.r. 22/2002 sono abrogati.
Art. 13
- Norma finanziaria
1. Le risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4, sono definite, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, dai seguenti strumenti di programmazione:
a) piano regionale dello sviluppo economico di cui all’articolo 2 della l.r. 35/2000 ;
b) piano di indirizzo generale integrato di cui all’articolo 31 della l.r. 32/2002 .

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 16 settembre 2013, n. 49 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 58 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 58 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.