Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80
Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 .
Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 dicembre 2012
CAPO I
- Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane
Art. 1
- Oggetto e finalità
1. Al fine di valorizzare il patrimonio agricolo-forestale e altre superfici agricole e forestali in disponibilità della Regione tramite lo sviluppo dell’economia verde in sinergia con l’imprenditoria privata e favorendo la promozione del ricambio generazionale nel settore agricolo-forestale, l’ente pubblico economico già denominato Azienda regionale agricola di Alberese viene trasformato in un ente pubblico denominato ente Terre regionali toscane, di seguito denominato “Ente”.
2. L’Ente è un ente dipendente ai sensi dell’articolo 50 dello Statuto, fornito di personalità giuridica, di autonomia amministrativa e gestionale nonché di patrimonio proprio.
3. L’Ente ha sede legale in Firenze e sede operativa nelle aziende agricole di Alberese e Cesa. L’Ente può istituire altre sedi operative sul territorio regionale.
Art. 2
- Funzioni
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, l’Ente svolge le seguenti funzioni:
a) gestisce la banca della terra di cui all’articolo 3, quale strumento per favorire l’accesso dell’imprenditoria privata, e in particolare dei giovani agricoltori, ai terreni agricoli e forestali;
b) promuove, coordina e attua interventi di gestione forestale sostenibile e di sviluppo dell’economia verde sul territorio della regione;
c) approva, sentiti gli enti gestori e le associazioni rappresentative degli enti locali, indirizzi operativi per la gestione ottimale dei beni del patrimonio agricolo-forestale di cui all’articolo 22 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), e in tale ambito predispone progetti di valorizzazione e determina gli obiettivi da conseguire in termini di proventi;
d) verifica la conformità dei piani di gestione dei complessi agricoli forestali adottati dagli enti gestori ai sensi dell’articolo 30 della l.r. 39/2000 con gli indirizzi operativi di cui alla lettera c), e ne coordina l’attuazione;
e) gestisce le aziende agricole e altre superfici agricole e forestali di sua proprietà o di proprietà della Regione assegnategli in gestione, nelle quali svolge anche attività di ricerca applicata, sperimentazione e dimostrazione in campo agricolo e forestale, attività di tutela e valorizzazione delle produzioni agricole e forestali e delle risorse genetiche autoctone toscane attività di promozione della legalità (16), nonché la gestione del parco stalloni regionale.
2. L’Ente può partecipare a società, cooperative e consorzi aventi finalità compatibili con le funzioni di cui al comma 1.(17)
Art. 2 bis
Indirizzi per la gestione operativa unitaria delle aziende agricole regionali e di altre superfici agricole gestite da ente Terre regionali toscane o da altri enti dipendenti dalla Regione (18)
1. La Giunta regionale approva indirizzi per la gestione operativa unitaria delle aziende agricole regionali e di altre superfici agricole gestite dall’ente Terre o da altri enti dipendenti dalla Regione.
2. Gli enti conformano i propri atti di programmazione delle attività e gli atti convenzionali di gestione agli indirizzi di cui al comma 1.
Art. 2 ter
Gestione della proprietà della Regione all’interno del perimetro dell’Ente parco regionale della Maremma. (19)
1. Le aziende agricole e le superfici agricole e forestali di proprietà della Regione che insistono all’interno del perimetro dell’Ente parco regionale della Maremma sono assegnate in gestione al medesimo Ente parco.
2. Ai fini della gestione delle aziende agricole e delle superfici agricole di cui al comma 1, l’Ente parco regionale della Maremma, sentite la Comunità del Parco e le rappresentanze sociali di livello locale, adotta un programma pluriennale di gestione agricola che è allegato alla convenzione di cui al comma 3.
3. Per lo svolgimento delle attività agro silvo pastorali, l’Ente parco regionale della Maremma si avvale di ente Terre regionali toscane e stipula a tale fine una convenzione con la Regione e il medesimo ente.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla data di stipulazione della convenzione di cui al comma 3, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2020.
Art. 3
- Banca della terra(6)
1. E’ istituita la banca della terra al fine di valorizzare i terreni pubblici e privati, attraverso un loro uso produttivo.
2. La banca della terra contiene un inventario completo e aggiornato dell'offerta dei terreni e delle aziende agricole di proprietà pubblica e privata disponibili per operazioni di affitto o di concessione, ivi compresi i terreni privati dichiarati temporaneamente disponibili ai sensi dell’articolo 5.
3. La banca della terra contiene altresì una sezione separata dei beni del patrimonio agricolo-forestale destinati alle utilizzazioni di cui all’articolo 26 della l.r. 39/2000 .
4. La banca della terra è gestita dall’Ente tramite il sistema informativo di cui all’articolo 14 bis della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura “ARTEA”).
5. Entro centoventi giorni dalla nomina, il direttore presenta alla Giunta regionale la proposta per il funzionamento della banca della terra.
6. Entro novanta giorni dal ricevimento della proposta di cui al comma 5, la Giunta regionale disciplina con regolamento il funzionamento della banca della terra tenendo conto della proposta medesima e sentite le organizzazioni professionali agricole e cooperative e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. (2)
Art. 4
- Utilizzo dei beni inseriti nella banca della terra
1. L’Ente provvede al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di beni di sua proprietà o di beni affidatigli in gestione con convenzione dalla Regione o da soggetti privati e inseriti nella banca della terra.
2. Gli atti di autorizzazione e di concessione specificano le condizioni necessarie per la conservazione del patrimonio agricolo-forestale e prevedono, in particolare, l’uso per il quale il bene viene dato, la durata dell’autorizzazione o concessione e l’ammontare del canone o corrispettivo che deve essere corrisposto dall’usuario. Gli oneri tributari e fiscali relativi ai beni in concessione gravano sul concessionario.
Art. 5
- Utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti(5)
1. In attuazione dei principi e dei criteri della legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate), per favorire il recupero delle aree abbandonate, contenere il degrado ambientale, salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, limitare gli incendi boschivi, favorire l’ottimale assetto del territorio attraverso lo svolgimento delle attività agro-forestali, la Regione valorizza le terre agricole incolte, coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali delle comunità locali.
2. Si considerano abbandonati o incolti:
a) i terreni agricoli che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno tre anni, ad esclusione dei terreni oggetto di impegni derivanti dalla normativa europea;
b) i terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo in cui si sono insediate formazioni arbustive ed arboree, ad esclusione di quelli considerati bosco ai sensi dell’articolo 3, comma 5, lettera c), della l.r. 39/2000 .
3. I comuni, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8, effettuano il censimento dei terreni abbandonati o incolti presenti nel proprio territorio e lo trasmettono all’Ente. Decorso inutilmente tale termine le province e le unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle comunità montane) e della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), provvedono direttamente a tale censimento ai fini dell’inserimento dei terreni nella banca della terra, da effettuarsi entro i successivi novanta giorni.
4. L’Ente coordina le attività tecnico-amministrative finalizzate all’inserimento dei terreni nella banca della terra.
5. L’Ente provvede all’approvazione del piano di sviluppo per la coltivazione dei terreni individuati quali abbandonati o incolti, redatto dai soggetti che fanno richiesta di assegnazione dei terreni medesimi e che si obbligano a coltivarli in forma singola o associata in conformità al piano di sviluppo allegato alla richiesta. Il piano è redatto e approvato secondo i criteri e le procedure definite dal regolamento di cui al comma 8.
6. L’approvazione del piano consente al comune l’occupazione temporanea e non onerosa dei terreni, per il periodo di efficacia del piano, ai fini della loro concessione ai privati richiedenti e titolari del piano di sviluppo approvato. Ai proprietari i cui terreni sono stati oggetto di assegnazione è dovuto il canone stabilito secondo i criteri determinati dal regolamento di cui al comma 8.
7. I proprietari e gli aventi diritto, entro il termine stabilito dal regolamento di cui al comma 8, possono chiedere di coltivare direttamente i terreni allegando alla richiesta il piano di sviluppo da loro redatto e presentato secondo i criteri definiti dal regolamento di cui al comma 8.
8. Con regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, in osservanza dei principi e dei criteri degli articoli 4, 5 e 6 della l. 440/1978 , sono definite:
a) norme tecniche e procedure per l’effettuazione del censimento dei terreni;
b) criteri per l’adeguata pubblicità degli elenchi dei terreni individuati quali abbandonati o incolti;
c) procedure per la notifica ai proprietari e agli aventi diritto dell’avvenuto censimento;
d) termini per la presentazione di osservazioni, richieste di cancellazione o richieste di inserimento di terreni negli elenchi;
e) criteri per la redazione e approvazione del piano di sviluppo di cui al comma 5;
f) criteri per l’ammissibilità delle domande di assegnazione dei terreni abbandonati e incolti, per la loro assegnazione, ivi inclusi i criteri per la selezione dei richiedenti;
g) criteri di determinazione dei canoni dovuti ai proprietari dei terreni assegnati;
h) criteri e modalità di controllo da parte dell’Ente sull’attuazione dei piani di sviluppo di cui ai commi 5 e 7, e procedure per la riassegnazione dei terreni non coltivati in loro conformità;
i) criteri per il recupero delle spese sostenute dai comuni ai sensi del comma 9;
j) modalità per il coordinamento delle attività tecnico-amministrative di cui al comma 4.
9. Qualora i terreni abbandonati o incolti inseriti nella banca della terra non siano oggetto di richieste di coltivazione, il comune ha facoltà di provvedere direttamente agli interventi necessari ai fini della tutela degli interessi di cui al comma 1, come definiti da un piano di intervento redatto dall’Ente. In tal caso il comune provvede al recupero delle spese secondo i criteri determinati dal regolamento di cui al comma 8.
Art. 6
- Organi
1. Sono organi dell’Ente:
a) il direttore;
b) il collegio dei revisori.
1 bis. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione). (7)
Art. 7
- Direttore(8)
1. Il direttore dell’Ente è nominato dal Presidente della Giunta regionale fra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica e gestionale nelle materie di competenza dell’Ente.
2. L'incarico di direttore ha durata coincidente con quella della legislatura.
3. Il trattamento economico del direttore è determinato in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'articolo 6 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e quelli spettanti ai direttori di cui all'articolo 7 della medesima legge ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.
4. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato.
5. L'incarico di direttore ha carattere di esclusività ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell’anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito, sono a carico del bilancio dell’Ente.
6. Nel caso in cui l’incarico di direttore sia conferito a un dipendente della Regione o di un ente da essa dipendente, l’amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull’intero trattamento economico corrisposto dall’Ente Terre regionali toscane, comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l’onere da essa sostenuto all’Ente stesso, che procede al recupero della quota a carico dell’interessato.
7. Nel caso in cui l’incarico di direttore sia conferito a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente all'Ente il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, l'Ente provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.
8. Il trattamento contributivo di cui ai commi 6 e 7 esclude ogni altra forma di versamento.
8 bis. La valutazione del direttore dell’Ente è effettuata dalla Giunta regionale su proposta dell’Organismo indipendente di valutazione. (9)
9. Il contratto del direttore dell’Ente può essere risolto anticipatamente con decreto del Presidente della Giunta regionale, che dispone la revoca della nomina, oltre che per i motivi previsti dall'articolo 15, comma 4 della l.r. 5/2008, per i seguenti motivi:
a) grave perdita del conto economico;
b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal programma triennale (22) di attività per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore.
b bis) valutazione negativa, effettuata ai sensi del comma 8 bis, sul conseguimento degli obiettivi definiti dal piano della qualità della prestazione organizzativa, di cui all’articolo 10 bis; (10)
Art. 8
- Attribuzioni del direttore
1. Il direttore rappresenta legalmente l’Ente ed è responsabile della gestione complessiva del medesimo. E’ tenuto ad attuare gli indirizzi della Giunta regionale.
2. In particolare il direttore:
a) adotta il regolamento di organizzazione e contabilità e propone alla Giunta regionale la proposta di dotazione organica da destinare all’Ente;
a ter) adotta la proposta di piano della qualità della prestazione organizzativa e di relazione sulla qualità della prestazione, di cui all’articolo 10 bis; (11)
c) costituisce e modifica le strutture interne, nomina e revoca i responsabili e assegna le risorse umane necessarie;
d) adotta tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione delle attività dell’Ente.
3. Il direttore cura i rapporti tra l’Ente e gli organi della Regione e presenta annualmente alla Giunta regionale, che la trasmette al Consiglio regionale, una relazione sull’attività svolta dall’Ente.
Art. 9
- Collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori legali, nominati dal Consiglio regionale, che ne individua anche il presidente.
2. Il collegio dei revisori resta in carica per cinque anni.
3. Il collegio dei revisori verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali anche collaborando con l’organo di vertice, su richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti.
4. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza da parte dell'Ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ), in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale.
5. La relazione con la quale il collegio dei revisori esprime il parere sul budget (25) dell'Ente contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.
6. Il collegio dei revisori esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 78/660/CEE e la direttiva 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
7. Il collegio dei revisori può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte.
8. Il collegio dei revisori presenta semestralmente alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione finanziaria e amministrativa dell'Ente.
9. Al presidente del collegio dei revisori spetta un'indennità annua pari al 5 per cento dell'indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale.
10. Ai membri del collegio dei revisori spetta un'indennità annua pari al 4 per cento dell'indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale.
11. Al presidente e ai membri del collegio dei revisori residenti in comuni diversi dalla sede dell'Ente è dovuto il rimborso spese nella misura prevista per i dirigenti regionali.
Art. 10
- Piano delle attività(13)
1. La Giunta regionale, sentite le associazioni rappresentative degli enti locali, le organizzazioni professionali agricole e cooperative e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro il 30 novembre (26) di ogni anno, definisce, sulla base delle risorse disponibili, nel rispetto degli atti di programmazione regionale, gli indirizzi (26) per la redazione della proposta del piano delle attività, di cui al comma 2.
2. La proposta di piano (27) triennale, adottata dal direttore, definisce gli indirizzi operativi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c).
3. La proposta di piano di cui al comma 2, è trasmessa alla Giunta regionale entro il 31 dicembre (26) di ogni anno.
4. Entro i termini previsti per l’invio della richiesta di parere al Consiglio regionale sul budget economico (26) di cui all’articolo 11, commi 3 e 4, la Giunta regionale provvede all’approvazione del piano di cui al comma 2, previa verifica del rispetto delle direttive regionali di cui al comma 1 e lo trasmette al Consiglio regionale.
5. La Giunta regionale prescrive al direttore dell’Ente la modifica del piano delle attività nel caso in cui ciò si renda necessario al fine di garantire l’allineamento dello stesso al budget economico (26) approvato ai sensi dell’articolo 11, comma 5, a seguito del parere del Consiglio regionale.
6. Il direttore presenta alla Giunta regionale una relazione sull’avanzamento del piano secondo le indicazioni contenute nel piano stesso.
Art. 10 bis
Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione (14)
1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa dell'Ente definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori e i valori attesi su cui si basano la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali del direttore. Il piano della qualità della prestazione organizzativa costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione di tutto il personale dell’Ente.
2. Il piano di cui al comma 1 è predisposto dal direttore in coerenza con il programma di attività di cui all'articolo 10 ed è approvato dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.
3. La Giunta regionale, nell'ambito di apposite linee guida e in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 1/2009, definisce la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel piano di cui al comma 1.
4. Il direttore, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dalla Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.
Art. 11
- Bilancio(15)
1. L’esercizio finanziario dell’Ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. I contenuti del budget economico (28) e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.
3. Il budget economico (28) è adottato dal direttore dell’Ente e trasmesso alla Giunta regionale entro il 31 dicembre (28) dell’anno precedente all’esercizio di riferimento, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori. In assenza di rilievi istruttori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione consiliare competente.
4. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della Giunta regionale trasmette all’Ente, entro venti giorni dal ricevimento del budget (29), la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del budget (29) stesso. L’Ente trasmette alla Giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il budget (29) riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul budget (29) al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione.
5. Entro quindici giorni dall’acquisizione del parere consiliare la Giunta regionale approva il budget (29).
6. Il bilancio di esercizio è adottato e trasmesso dal direttore alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce, unitamente alla relazione del collegio dei revisori. La Giunta regionale effettua l’istruttoria e propone il bilancio al Consiglio regionale, secondo le modalità e i tempi istruttori di cui ai commi 3 e 4. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento.
7. Il budget (28) è corredato da una relazione del direttore che evidenzia tra l’altro i rapporti tra il piano delle attività e le previsioni economiche.
8. Il bilancio di esercizio è corredato dai bilanci delle società dallo stesso Ente eventualmente partecipate e da una relazione del direttore che evidenzia i rapporti tra gli eventi economici e patrimoniali e le attività poste in essere.
Art. 12
- Entrate
1. Le entrate dell’Ente sono costituite da:
b) i finanziamenti della Regione finalizzati alle attività del piano annuale secondo quanto previsto dal documento di economia e finanza regionale (DEFR); (20)
c) i proventi derivanti dalla gestione delle aziende agricole e delle altre superfici agricole e forestali;
d) i proventi ricavati dalle utilizzazioni di cui all’articolo 4;
e) altri contributi regionali, statali e comunitari;
f) il ricorso al credito, nel rispetto delle prescrizioni sul ricorso ad operazioni finanziarie e patrimoniali contenute nell’articolo 8 della l.r. 65/2010 ;
g) ulteriori entrate eventuali.
Art. 13
- Patrimonio
1. L’Ente ha un proprio patrimonio immobiliare e mobiliare determinato nella fase iniziale dai beni e dai rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all’Azienda regionale agricola di Alberese.
Art. 14
- Personale
1. La dotazione organica è determinata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del direttore ed è composta da personale tecnico, amministrativo e operaio.
2. Per il funzionamento dell’Ente può essere assegnato dalla Giunta regionale personale appartenente al ruolo organico della Giunta regionale.
3. Al personale già in servizio presso l’Azienda regionale agricola di Alberese, alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’agricoltura.
4. L’Ente può avvalersi anche di personale distaccato dagli enti locali.
Art. 15
- Articolazione organizzativa(21)
Abrogato.
Art. 16
- Norme transitorie
1. In fase di prima applicazione il direttore dell’Ente è nominato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Entro sessanta giorni dalla nomina del direttore la Giunta definisce, su proposta del direttore, il fabbisogno di personale dell'Ente, assegna le unità di personale e il dirigente a cui affidare la responsabilità della struttura competente allo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d). Contestualmente la Giunta regionale approva gli indirizzi di cui all’articolo 10 comma 1.
3. A conclusione degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, ed al fine di razionalizzare la spesa pubblica, la Giunta regionale procede all'adeguamento del modello organizzativo dei propri uffici apportando le opportune riduzioni.
4. La gestione commissariale dell’Azienda regionale agricola di Alberese, di cui all’articolo 2 della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 55 (Disposizioni in materia di permanenza in carica degli organi di alcuni enti e organismi regionali), è prorogata fino alla nomina di cui al comma 1, per la gestione ordinaria dell’Azienda regionale agricola di Alberese.
5. Il collegio dei revisori dell’Ente è nominato entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
6. Il collegio dei revisori dell'Azienda regionale agricola di Alberese resta in carica fino alla nomina di cui al comma 5.
7. Le risorse dell'Azienda regionale agricola di Alberese destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui all’articolo 14, comma 3, relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro per i dirigenti, gli impiegati e gli operai agricoli e al contratto integrativo provinciale, confluiscono per l'intero importo tra le risorse dell'Ente destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività.
Art. 17
- Norme finali
1. L’Ente esercita le funzioni di cui all’articolo 2, a decorrere dalla nomina di cui all’articolo 16, comma 1, e da tale data tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all’Azienda regionale agricola di Alberese sono trasferiti all’Ente.
2. Il commissario di cui all’articolo 16, comma 4, procede alla redazione del bilancio finale di esercizio e alla ricognizione del patrimonio mobiliare e immobiliare.
3. Il bilancio finale di esercizio e l'atto di ricognizione di cui al comma 2, sono trasmessi alla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla nomina del direttore. La Giunta regionale trasmette il bilancio finale di esercizio al Consiglio regionale per l'approvazione.
4. Al trasferimento dei beni mobili e immobili si procede mediante verbali di consegna sottoscritti dalle parti. Tali verbali costituiscono titolo per aggiornare i pubblici registri.
5. Entro il 30 giugno 2013 il direttore adotta il bilancio preventivo dell’Ente e il piano delle attività sulla base degli indirizzi approvati dalla Giunta regionale.
6. Il bilancio preventivo economico, corredato dalla relazione del collegio dei revisori, è trasmesso dal direttore alla Giunta regionale che l’approva, previo parere del Consiglio regionale, entro trenta giorni dal ricevimento.
Art. 18
- Norma finanziaria
1. Il contributo annuale per le spese di funzionamento è determinato annualmente con legge di bilancio.
2. Per l’anno 2013 la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio di previsione annuale, proporzionalmente ai mesi effettivi di attività dell’Ente, per fare fronte alle esigenze finanziarie per l’avvio delle attività dell’Ente e comunque senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
Art. 19
- Clausola valutativa
1. La Giunta regionale, entro il 30 giugno 2013, invia alla commissione consiliare competente una prima relazione contenente informazioni su:
a) lo stato di attuazione delle attività preliminari all’istituzione della banca della terra;
b) la situazione relativa alla definizione degli indirizzi operativi per la gestione ottimale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c).
2. La Giunta regionale, entro il 30 novembre 2014, invia alla commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione delle legge, contenente in particolare:
a) una prima stima della consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio agricolo-forestale inserito nella banca della terra;
b) lo stato di attuazione delle procedure di verifica della rispondenza delle concessioni esistenti agli indirizzi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c);
c) lo stato di attuazione delle procedure di aggiornamento dei piani di gestione agli indirizzi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c).
3. La Giunta regionale, entro il 31 marzo 2016, e successivamente con cadenza triennale, invia alla commissione consiliare competente una relazione sui principali risultati ottenuti, in particolare in termini di riduzione di costi e di promozione ed utilizzo della banca della terra ai fini della realizzazione delle politiche per lo sviluppo agro-forestale.
Art. 20
- Abrogazioni
1. La legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell’Azienda regionale agricola di Alberese), è abrogata dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana del decreto di nomina del direttore.
2. Sono o restano abrogate, dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana del decreto di nomina del direttore, le seguenti leggi e disposizioni:
a) legge regionale 10 dicembre 2001, n. 60 (Modifiche alla legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 "Istituzione dell'Azienda regionale agricola di Alberese");
b) legge regionale 10 maggio 2002, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 "Istituzione dell'Azienda regionale agricola di Alberese”);
c) articoli 53, 54, 55, 56 e 57 della legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009);
d) articolo 3 della legge regionale 20 luglio 2012, n. 39 (Disposizioni in materia di revisori dei conti e di contabilità e bilancio negli enti e agenzie regionali. Modifiche alle l.r. 24/1994 , 83/1995, 59/1996, 65/1997, 60/1999, 6/2000, 32/2002, 40/2005, 30/2009, 39/2009, 23/2012);
e) articoli 19, 20, 21, 22 e 23 della legge regionale 24 ottobre 2008, n. 56 (Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 “Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione”. Revisione della normativa regionale in materia di nomine e designazioni ai sensi dell’articolo 20, comma 2, della l.r. 5/2008 );
f) articolo 67 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009);
g) articoli 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 29 giugno 2011, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 “Legge finanziaria per l’anno 2011”. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 41/2005, 35/2006 e 55/2010);
h) articolo 2 della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 55 (Disposizioni in materia di permanenza in carica degli organi di alcuni enti e organismi regionali);
i) articoli 65, 66, 67, 68, 69 e 70 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012).
Note del Redattore:
La presente legge entra in vigore il giorno stesso pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013), ai sensi dell’articolo 68 della medesima l.r. 77/2012 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.