Menù di navigazione

Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80

Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 .

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 dicembre 2012

Art. 20
- Abrogazioni
1. La legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell’Azienda regionale agricola di Alberese), è abrogata dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana del decreto di nomina del direttore.
2. Sono o restano abrogate, dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana del decreto di nomina del direttore, le seguenti leggi e disposizioni:
a) legge regionale 10 dicembre 2001, n. 60 (Modifiche alla legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 "Istituzione dell'Azienda regionale agricola di Alberese");
b) legge regionale 10 maggio 2002, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 "Istituzione dell'Azienda regionale agricola di Alberese”);
c) articoli 53, 54, 55, 56 e 57 della legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009);
d) articolo 3 della legge regionale 20 luglio 2012, n. 39 (Disposizioni in materia di revisori dei conti e di contabilità e bilancio negli enti e agenzie regionali. Modifiche alle l.r. 24/1994 , 83/1995, 59/1996, 65/1997, 60/1999, 6/2000, 32/2002, 40/2005, 30/2009, 39/2009, 23/2012);
e) articoli 19, 20, 21, 22 e 23 della legge regionale 24 ottobre 2008, n. 56 (Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 “Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione”. Revisione della normativa regionale in materia di nomine e designazioni ai sensi dell’articolo 20, comma 2, della l.r. 5/2008 );
f) articolo 67 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009);
g) articoli 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 29 giugno 2011, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 “Legge finanziaria per l’anno 2011”. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 41/2005, 35/2006 e 55/2010);
h) articolo 2 della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 55 (Disposizioni in materia di permanenza in carica degli organi di alcuni enti e organismi regionali);
i) articoli 65, 66, 67, 68, 69 e 70 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012).

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La presente legge entra in vigore il giorno stesso pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013), ai sensi dell’articolo 68 della medesima l.r. 77/2012 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 102.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 82.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 83.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 51.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 51.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 52.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 52.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 53.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 54.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 55.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite conl.r. 23 luglio 2020, n. 66, art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 63 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 63 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 64 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 65 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 66 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 67 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 67 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 68 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.