Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 83
Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari. Abrogazione della l.r. 60/2000 e della l.r. 45/2005 . Modifiche alla l.r. 61/2012
Bollettino Ufficiale n. 75, parte prima, del 28 dicembre 2012
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visti gli articoli 16 e 17, dello Statuto;
Visto il
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Vista la deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 30 ottobre 2012, n. 215/CSR (Individuazione della "regione più virtuosa", ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere b) ed f)
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Vista la deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 6 dicembre 2012, n. 235/CSR (Individuazione della “Regione più virtuosa”, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. b), c), e g) del disegno di legge A.S. 3570 concernente la “Conversione in legge, con modificazioni,
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Visto l’articolo 11, commi 1 e 2,
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Vista la legge regionale 6 novembre 2012, n. 61 (Istituzione dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali e norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della Regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive. Abrogazione della l.r. 49/1983 , abrogazione parziale della l.r. 68/1983 , modifiche alla l.r. 38/2000 , alla l.r. 74/2004 e alla l.r. 5/2008 );
Considerato quanto segue:
1. In attuazione di quanto disposto dall’
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2. La richiamata disposizione del
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3. L’articolo 16 dello Statuto pone già il divieto di costituzione di gruppi unicellulari, con la stessa eccezione disposta dalla norma statale. Pertanto, per la Regione Toscana l’esclusione dell’erogazione di contributi a gruppi composti da un solo consigliere opera unicamente per il caso del gruppo misto quando sia composto da un unico consigliere;
4. La riduzione della spesa complessiva costituisce un obiettivo condiviso dalla Regione e perseguito attraverso l’approvazione di misure di contenimento delle spese degli organi consiliari;
5. In tale contesto si inserisce la presente nuova disciplina del finanziamento delle attività dei gruppi consiliari mediante contributi a carico del bilancio regionale nella misura indicata dalle disposizioni sopra richiamate, ferma restando la possibilità di assegnazione ai gruppi di locali e servizi entro parametri definiti;
6. Ai sensi della richiamata deliberazione della Conferenza Stato-Regioni 235/CSR/2012, per quanto attiene al personale addetto ai gruppi consiliari, al fine di salvaguardare i contratti in essere, resta ferma per l’attuale legislatura la spesa in essere per i contratti attivati all’8 dicembre 2012, data di entrata in vigore della
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6 bis. Si ritiene necessario specificare che la spesa per il personale dei gruppi consiliari, determinata attraverso l’applicazione del parametro omogeneo di cui alla deliberazione della Conferenza Stato-Regioni 12 dicembre 2012, repertorio atti n. 235/CSR, quantificato dalla Regione, in coerenza con l’individuazione effettuata dall’assemblea plenaria della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in data 19 settembre 2014, in euro 58.571,44, può essere aggiornata, anche nel corso della legislatura, solo nel caso siano intervenuti rinnovi e modifiche del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile al personale. (5)
7. La trasparenza del finanziamento e la conoscibilità da parte dei cittadini delle attività svolte dai gruppi consiliari è realizzata attraverso la predisposizione di un sistema informativo cui affluiscono i dati relativi al finanziamento delle attività dei gruppi consiliari, nonché attraverso la pubblicazione telematica dei dati medesimi sul sito istituzionale del Consiglio regionale e sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
8. Sempre in tema di trasparenza, si adegua la recente l.r. 61/2012 , istitutiva dell’anagrafe dei consiglieri, alle modifiche intervenute nella legislazione statale, per effetto della
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9. In conformità con quanto stabilito in sede di Conferenza Stato-Regioni è regolata in via transitoria la rendicontazione per l’anno 2012, per la quale si applicano le disposizioni previgenti, salvo il successivo invio alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
Approva la presente legge
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.