Legge regionale 20 luglio 2012, n. 39
Disposizioni in materia di revisori dei conti e di contabilità e bilancio negli enti e agenzie regionali. Modifiche alle l.r. 24/1994 , 83/1995 , 59/1996 , 65/1997 , 60/1999 , 6/2000 , 32/2002 , 40/2005 , 30/2009 , 39/2009 , 23/2012 .
Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, dell' 1 agosto 2012
CAPO I
- Disposizioni relative ai collegi dei revisori dei conti degli enti e agenzie regionali
SEZIONE I
- Modifiche alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi)
Art. 1
- Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 24/1994 (1)
Abrogato.
Art. 2
- Modifiche all'articolo 11 della l.r. 24/1994 (1)
Abrogato.
SEZIONE II
- Modifiche alla legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell'Azienda Regionale Agricola di Alberese)
Art. 3
- Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 83/1995
1. L'articolo 6 della legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell'Azienda Regionale Agricola di Alberese), è sostituito dal seguente:
"Art. 6 - Collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al
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(Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Il collegio è nominato, con voto limitato, dal Consiglio regionale, che ne individua anche il Presidente, e resta in carica quanto il Consiglio stesso.
2. Il collegio vigila sull’osservanza da parte dell’ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all’
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(Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'
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), in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale.
3. La relazione con la quale il collegio dei revisori esprime il parere sul bilancio preventivo dell’ente contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.
4. Il collegio esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all’
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.
5. Il collegio esprime inoltre, in via preventiva, un parere obbligatorio sulle operazioni di indebitamento, sugli atti di gestione straordinaria del patrimonio, su eventuali operazioni di finanza di progetto e di assunzione di partecipazioni in società di cui all’
articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011).
6. Nel caso in cui l'Azienda, a norma dell'articolo 2, comma 1, costituisca o assuma partecipazioni in altre aziende, il collegio dei revisori dell'Azienda dovrà acquisire le relazioni dei rispettivi collegi sindacali e allegarle alla relazione di cui all'articolo 5, comma 3.
7. I collegi sindacali delle società costituite o partecipate dall'Azienda sono nominati dal Consiglio regionale con le modalità di cui al comma 1.
8. Il collegio può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e può richiedere notizie sull’andamento delle operazioni svolte.”.
SEZIONE III
- Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'IRPET)
Art. 4
- Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 59/1996
1. L'articolo 8 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'IRPET), è sostituito dal seguente:
"Art. 8 - Competenze del collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio vigila sull’osservanza da parte dell’ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all’
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(Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'
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), in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale.
2. La relazione con la quale il collegio dei revisori esprime il parere sul bilancio preventivo dell’ente contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.
3. Il collegio esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all’
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(Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
4. Il collegio presenta semestralmente al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Istituto.
5. Il collegio può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull’andamento delle operazioni svolte.”.
SEZIONE IV
- Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell’Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio)
Art. 5
- Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 65/1997 (1)
Abrogato.
Art. 6
- Modifiche all’articolo 10 della l.r. 65/1997 (1)
Abrogato.
Art. 7
- Sostituzione dell'articolo 23 ter della l.r. 65/1997 (1)
Abrogato.
SEZIONE V
- Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura "ARTEA")
Art. 8
- Modifiche all’articolo 11 della l.r. 60/1999
1. Il comma 7 dell’articolo 11 della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura "ARTEA"), è sostituito dal seguente:
"7. Il collegio vigila sull’osservanza da parte dell’ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all’
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(Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'
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), in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale.”.
2. Dopo il comma 7 dell’articolo 11 della l.r. 60/1999 sono inseriti i seguenti:
“7 bis. La relazione con la quale il collegio dei revisori esprime il parere sul bilancio preventivo dell’ente contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.
7 ter. Il collegio esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all’
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(Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
7 quater. Il Collegio può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull’andamento delle operazioni svolte.".
3. Al comma 9 dell'articolo 11 della l.r. 60/1999 , le parole:
"3 per cento dell’indennità"
sono sostituite dalle seguenti: "5 per cento dell’indennità complessiva, di carica e di funzione,"
.4. Al comma 10 dell’articolo 11 della l.r. 60/1999 , le parole:
"2 per cento dell’indennità "
sono sostituite dalle seguenti: "4 per cento dell’indennità complessiva, di carica e di funzione,".
SEZIONE VI
- Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell’Agenzia di Promozione Economica della Toscana "APET")
Art. 9
- Modifiche all'articolo 9 della l.r. 6/2000
1. Dopo il comma 7 dell'articolo 9 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell’Agenzia di Promozione Economica della Toscana "APET"), sono inseriti i seguenti:
"7 bis. Il Collegio vigila sull’osservanza da parte dell’ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all’
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(Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'
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), in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale.
7 ter. La relazione con la quale il Collegio esprime il parere sul bilancio preventivo dell’ente contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.
7 quater. Il Collegio esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all’
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(Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
7 quinquies. Il Collegio può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull’andamento delle operazioni svolte.".
Art. 10
- Modifiche all’articolo 11 della l.r. 6/2000
1. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 6/2000 le parole:
"tre per cento dell’indennità"
sono sostituite dalle seguenti: " 5 per cento dell’indennità complessiva, di carica e di funzione,"
.2. Al comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 6/2000 le parole:
"due per cento dell’indennità”
sono sostituite dalle seguenti: "4 per cento dell’indennità complessiva, di carica e di funzione,"
.SEZIONE VII
- Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)
Art. 11
- Modifiche all’articolo 10 ter della l.r. 32/2002
1. Al comma 1 dell'articolo 10 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) le parole:
"1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge di documenti contabili)"
sono sostituite dalle seguenti: "2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE)".
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 10 ter della l.r. 32/2002 sono aggiunti i seguenti:
"4 bis. Il Collegio dei revisori vigila sull’osservanza da parte dell’ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all’
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(Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'
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), in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale.
4 ter. La relazione con la quale il Collegio dei revisori esprime il parere sul bilancio preventivo dell’ente contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.
4 quater. Il Collegio dei revisori esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all’
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.
4 quinquies. Il Collegio dei revisori esprime, inoltre, in via preventiva, un parere obbligatorio sulle operazioni di indebitamento, sugli atti di gestione straordinaria del patrimonio, su eventuali operazioni di finanza di progetto e di assunzione di partecipazioni in società di cui all’
articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011).
4 sexies. Il Collegio dei revisori può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull’andamento delle operazioni svolte.
4 septies. Al presidente e agli altri membri del collegio dei revisori spetta un’indennità annua pari rispettivamente al 7 per cento e al 5 per cento dell’indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale.".
SEZIONE VIII
- Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)
Art. 12
- Modifiche all'articolo 82 octies della l.r. 40/2005
1. Il comma 7 dell'articolo 82 octies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è sostituito dal seguente:
"7.Il collegio dei revisori dei conti vigila sull’osservanza da parte dell’ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all’
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(Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'
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), in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale.”
2. Dopo il comma 7 dell'articolo 82 octies della l.r. 40/2005 sono aggiunti i seguenti:
“ 7 bis. La relazione con la quale il collegio dei revisori dei conti esprime il parere sul bilancio preventivo dell’ente contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.
7 ter. Il collegio dei revisori dei conti esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità
all’
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(Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
7 quater. Il collegio dei revisori dei conti presenta semestralmente al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'ARS.
7 quinquies. Il collegio dei revisori dei conti può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e può richiedere notizie sull’andamento delle operazioni svolte.".
SEZIONE IX
- Modifiche alla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT")
Art. 13
- Modifiche all’articolo 27 della l.r. 30/2009
1. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT"), le parole:
"1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge di documenti contabili)"
sono sostituite dalle seguenti: "2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE)".
2. Al comma 4 dell’articolo 27 della l.r. 30/2009 le parole
"al 3 per cento ed al 2 per cento dell’indennità"
sono sostituite dalle seguenti: "al 7 per cento ed al 5 per cento dell’indennità complessiva, di carica e di funzione ".
Art. 14
- Modifiche all'articolo 28 della l.r. 30/2009
1. Il comma 3 dell'articolo 28 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:
"3. Il collegio vigila sull’osservanza da parte dell’ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all’
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(Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'
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), in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale.
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 28 della l.r. 30/2009 sono inseriti i seguenti:
“ 3 bis. La relazione con la quale il collegio dei revisori esprime il parere sul bilancio preventivo dell’ente contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.
3 ter. Il collegio dei revisori esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all’
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.
3 quater. Il collegio dei revisori esprime, inoltre, in via preventiva, un parere obbligatorio sulle operazioni di indebitamento, sugli atti di gestione straordinaria del patrimonio, su eventuali operazioni di finanza di progetto e di assunzione di partecipazioni in società di cui all’
articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011).
3 quinquies. Il collegio dei revisori può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull’andamento delle operazioni svolte.".
SEZIONE X
- Modifiche alla legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA)
Art. 15
- Modifiche all'articolo 12 della l.r. 39/2009
1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA) le parole
"1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all’abilitazione delle
persone incaricate del controllo di legge di documenti contabili)"
sono sostituite dalle seguenti: "2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
2. Il comma 8 dell'articolo 12 della l.r. 39/2009 è sostituito dal seguente:
"8. Il collegio dei revisori vigila sull’osservanza da parte dell’ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all’
![Sito esterno](themes/toscana/images/document/chiocciola.gif)
(Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'
![Sito esterno](themes/toscana/images/document/chiocciola.gif)
), in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale.
3. Dopo il comma 8 dell'articolo 12 della l.r. 39/2009 sono inseriti i seguenti:
“ 8 bis. La relazione con la quale il collegio dei revisori esprime il parere sul bilancio preventivo dell’ente contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.
8 ter. Il collegio dei revisori esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all’
![Sito esterno](themes/toscana/images/document/chiocciola.gif)
.
8 quater. Il collegio dei revisori può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull’andamento delle operazioni svolte.".
SEZIONE XI
- Modifiche alla legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005 )
Art. 16
- Modifiche all’articolo 10 della l.r. 23/2012
1. Il comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005 ) è sostituito dal seguente:
“3. Al presidente ed ai componenti del collegio dei revisori dei conti spetta un’indennità annua pari rispettivamente al 3 per cento e al 2 per cento dell’indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale.”.
SEZIONE XII
- Disposizioni finali
Art. 17
- Norma transitoria
1. Fino all’adozione da parte degli enti parco regionali del sistema di contabilità economico-patrimoniale, il collegio unico dei revisori degli enti medesimi esprime un parere sul bilancio consuntivo dell’ente, in cui attesta la corrispondenza di quest’ultimo alle risultanze della gestione e formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.