Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69
Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998 , 61/2007 , 20/2006 , 30/2005 , 91/1998 , 35/2011 e 14/2007 .
Bollettino Ufficiale n. 63, parte prima, del 29 dicembre 2011
Art. 26
- Poteri sostitutivi
1. La Regione esercita i poteri sostitutivi previsti dalla legge regionale 1° agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 “Disciplina degli accordi di programma”), per la realizzazione degli interventi strategici di interesse regionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b bis), della medesima legge.
2. La Regione esercita altresì i poteri sostitutivi disciplinati dall’
articolo 152, comma 3, del d.lgs. 152/2006 . A tal fine, qualora l’autorità idrica non intervenga ai sensi dell’articolo 23, o comunque rimanga inerte, la Regione può sostituirsi con le modalità previste dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione.).
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Note del Redattore:
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