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Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69

Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998 , 61/2007 , 20/2006 , 30/2005 , 91/1998 , 35/2011 e 14/2007 .

Bollettino Ufficiale n. 63, parte prima, del 29 dicembre 2011

TITOLO II
- Norme in materia di servizio idrico integrato
CAPO I
- Disposizioni per l’organizzazione del servizio idrico integrato
Art. 2
- Individuazione dell’ambito territoriale ottimale per il servizio idrico integrato
1. Ai fini della gestione del servizio idrico integrato è istituito l’ambito territoriale ottimale comprendente l’intera circoscrizione territoriale regionale, con esclusione dei territori dei Comuni di Marradi, Firenzuola e Palazzuolo sul Senio.
2. Per l’organizzazione coordinata del servizio idrico integrato, la Giunta regionale può stipulare accordi con le regioni limitrofe, che, previa intesa con l’autorità idrica toscana di cui all’articolo 3, e sentiti i comuni interessati, possono comprendere la costituzione di ambiti territoriali interregionali, qualora tali ambiti risultino funzionali all’organizzazione più efficiente, efficace ed economica del servizio.
3. Nei casi di cui al comma 2, la modifica alla delimitazione territoriale dell’ambito territoriale ottimale unico è disposta con deliberazione del Consiglio regionale.
Art. 3
- Autorità idrica toscana
1. E’ istituita l’autorità idrica toscana, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all’ambito territoriale ottimale di cui all’articolo 2, di seguito denominata autorità idrica.
2. L’autorità idrica ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, e contabile.
3. L’autorità idrica è dotata di un proprio patrimonio costituito da:
a) un fondo di dotazione costituito dai beni di cui all’articolo 52;
b) gli eventuali conferimenti in natura effettuati dai comuni;
c) le acquisizioni dirette effettuate dall’autorità idrica con mezzi propri.
Art. 4
- Attribuzione delle funzioni già esercitate dalle autorità di ambito territoriale ottimale
1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, le funzioni già esercitate, secondo la normativa statale e regionale, dalle autorità di ambito territoriale ottimale di cui all’Sito esternoarticolo 148 del d.lgs. 152/2006 sono trasferite, per l’intero ambito territoriale ottimale di cui all’articolo 2 della presente legge, ai comuni, che le esercitano obbligatoriamente tramite l’autorità idrica istituita ai sensi dell’articolo 3.
2. Ai fini di cui al comma 1, l’autorità idrica svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull’attività di gestione del servizio idrico integrato, nel rispetto delle determinazioni dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), di seguito definita Autorità nazionale, di cui all’articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (30)

Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 2.

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Art. 4 bis
- Funzioni in materia di bonifica di siti contaminati(13)

Articolo inserito con l.r. 20 gennaio 2015, n. 8, art. 1.

1. Nell’ambito delle aree di cui all’articolo 36 bis, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la Regione può avvalersi, ai sensi dell’articolo 44 della legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), dell’Autorità idrica toscana per la progettazione e l’affidamento degli interventi di bonifica da effettuare mediante depurazione delle acque di falda, nonché per il monitoraggio sull’attuazione degli stessi, anche al fine di consentire l’utilizzazione, previi eventuali necessari interventi di adeguamento, degli impianti di trattamento delle acque reflue già esistenti.
2. I progetti di cui al comma 1 sono approvati dalla Regione.
3. Ai fini di cui al comma 1, la Regione stipula specifici accordi con l’Autorità idrica e gli altri soggetti interessati.
Art. 5
- Ordinamento dell’autorità idrica
1. Fatto salvo quanto previsto dalla presente legge, all’autorità idrica si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII Sito esternodella parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
Art. 6
- Organi dell’autorità idrica
1. Gli organi dell’autorità idrica sono:
a) l’assemblea;
b) il direttore generale;
c) il revisore unico dei conti.
Art. 7
- Assemblea
1. L’assemblea è composta dai sindaci, o loro delegati, dei cinquanta comuni individuati ai sensi dell’articolo 13, comma 4. (32)

Comma così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 4.

1 bis. Il sindaco può delegare un assessore oppure un sindaco o assessore di altro comune, purché il comune appartenga alla medesima conferenza territoriale e il delegato sia componente dell’assemblea. Ciascun sindaco o suo delegato non può rappresentare più di tre amministrazioni oltre la propria. (33)

Comma inserito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 4.

2. L’assemblea è validamente costituita quando, alla scadenza del termine per il suo rinnovo, le conferenze territoriali abbiano individuato almeno la metà più uno dei membri.
3. I membri dell’assemblea restano in carica cinque anni ed eleggono al loro interno un presidente, con funzioni di organizzazione e coordinamento dei lavori dell’assemblea medesima.
4. Le sedute dell'assemblea sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti, a condizione che siano rappresentati almeno due comuni per ciascuna delle conferenze territoriali di cui all’articolo 13. Lo statuto dell'autorità idrica può disciplinare la seduta in seconda convocazione determinando un diverso numero di presenze e condizioni ai fini della sua validità.(12)

Comma così sostituito con l.r. 11 giugno 2014, n. 31, art. 1.

5. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. In prima convocazione, lo statuto ed il piano di ambito sono approvati con il voto favorevole dei due terzi dei componenti dell’assemblea. Dalla seconda convocazione l’assemblea delibera con le maggioranze di cui al comma 5 o di cui al comma 7.
7. Lo statuto dell’autorità idrica, fermo restando quanto previsto al comma 6, può stabilire maggioranze diverse, anche attribuendo pesi diversi ai componenti dell’assemblea.
8. Alle sedute dell’assemblea sono invitati a partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, l’assessore regionale competente o un suo delegato.
9. Per la partecipazione all’assemblea non è prevista la corresponsione di alcuna indennità.
9 bis. La Regione mette a disposizione dell’assemblea, a titolo gratuito, i propri spazi di rappresentanza per lo svolgimento delle sedute, quando questo non precluda le attività regionali programmate. (14)

Comma inserito con l.r. 20 gennaio 2015, n. 8, art. 2.

Art. 8
1. L'assemblea svolge funzioni di indirizzo e di alta amministrazione dell'autorità idrica. In particolare provvede:
a) all'approvazione dello statuto contenente le norme di funzionamento dell'autorità idrica e dei criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) all'approvazione e aggiornamento del piano di ambito di cui all'articolo 19, anche sulla base delle proposte formulate dalle conferenze territoriali di cui all'articolo 13;
c) all'approvazione del piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile di cui all'articolo 20;
d) all'approvazione della convenzione e dei relativi allegati che regolano i rapporti con il soggetto gestore nonché le relative modifiche, fatto salvo quanto previsto all’articolo 11 bis, comma 1, lettera b);
e) alla formulazione di indirizzi generali al consiglio direttivo concernenti:
1) la definizione della proposta tariffaria e l’aggiornamento degli atti da trasmettere all’Autorità nazionale ai fini della sua approvazione;
2) gli aggiornamenti della convenzione e del relativo disciplinare conseguenti all'approvazione della proposta tariffaria o comunque necessari a recepire le determinazioni dell'Autorità nazionale di cui all’articolo 11 bis, comma 1, lettera b);
3) il regolamento d’utenza e la carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare;
4) la definizione e l’aggiornamento della componente tariffaria di cui all’articolo 25, da proporre all’approvazione della Autorità nazionale;
f) alla scelta della forma di gestione;
g) alla determinazione del corrispettivo dovuto dal soggetto gestore del servizio idrico integrato per la depurazione delle acque reflue urbane negli impianti di depurazione prevalentemente industriali di cui all’articolo 13 bis della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento);
h) alla nomina del direttore generale, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, del revisore unico dei conti, nonché dei membri del consiglio direttivo;
i) alla formulazione di indirizzi al direttore generale per l'amministrazione dell'autorità idrica;
l) all’approvazione del programma annuale delle attività e dei bilanci dell’ente predisposti dal direttore generale.
Art. 9
- Direttore generale
1. Il direttore generale è l’organo di amministrazione dell’autorità idrica ed è nominato dall’assemblea, d’intesa con il Presidente della Giunta regionale, nell’ambito di una rosa di tre candidati, individuati, ad esito di procedura comparativa pubblica, (35)

Parole aggiunte con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 6.

tra soggetti in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di alta professionalità e comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale nel settore dei servizi pubblici locali o con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private nel settore dei servizi pubblici locali.
2. Il Presidente della Giunta regionale informa il Consiglio regionale dell’intesa di cui al comma 1.
3. Il rapporto di lavoro del direttore generale è disciplinato con contratto di diritto privato di durata di cinque anni (36)

Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 6.

. Il direttore generale percepisce un trattamento economico determinato dall’assemblea con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica locale.
4. L'incarico di direttore generale ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza ed i relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio dell'autorità.
5. Alla nomina del direttore generale si applicano le cause di esclusione ed incompatibilità definite dagli articoli 10, 11 e 12, (5)

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 141.

della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).
6. Il contratto disciplina la revoca dall’incarico, nonché la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro anche con riferimento a cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore generale.
7. L’incarico di direttore generale è revocato dall’assemblea nei casi previsti dal contratto di lavoro o in caso di grave violazione degli indirizzi impartiti dall’assemblea medesima ai sensi dell’articolo 8, con le seguenti modalità:
a) su proposta del consiglio direttivo, di intesa con il Presidente della Giunta regionale, approvata da almeno i due terzi dei componenti dell’assemblea;
b) su proposta e approvazione dei due terzi dei componenti dell’assemblea, dandone comunicazione al Presidente della Giunta regionale.
Art. 10
1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ente e svolge funzioni di natura regolatoria e gestionale, provvedendo in particolare:
a) all'affidamento del servizio;
b) alla gestione della convenzione per l'affidamento del servizio;
c) al controllo sull'attività del soggetto gestore del servizio ed all'applicazione delle sanzioni e delle penali contrattuali previste in caso di inadempienza del gestore medesimo, nonché all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 152, comma 2, del d.lgs. 152/2006;
d) all'approvazione dei progetti definitivi delle nuove opere e dei nuovi interventi previsti dal piano d'ambito;
e) alla predisposizione della relazione annuale da presentare all’assemblea ai sensi dell’articolo 24;
f) alla richiesta della dichiarazione dello stato di emergenza idropotabile;
g) allo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sull'applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 27;
h) alla predisposizione dei bilanci dell’AIT e degli altri atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e del consiglio direttivo.
2. In attuazione degli indirizzi dell’assemblea, il direttore generale dispone sull'organizzazione interna e sul funzionamento dell'ente, dirigendone la struttura operativa e, in particolare, provvede:
a) alla predisposizione del piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi, sulla base delle indicazioni contenute nel programma annuale delle attività di cui all’articolo 8, comma 1, lettera j);
b) all’approvazione del regolamento di ordinamento degli uffici e dei servizi e della dotazione organica del personale.
3. Ai soli fini della stipula del contratto del direttore generale, la rappresentanza legale dell'autorità idrica è attribuita al presidente dell'assemblea.
Art. 11
- Consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo è composto da tredici membri, nominati dall'assemblea tra i suoi componenti, garantendo la rappresentanza di almeno un comune di cui all’articolo 13, comma 5, e di almeno due membri per ciascuna conferenza territoriale. (38)

Comma così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 8.

3. Il consiglio direttivo delibera validamente con la presenza, in prima convocazione, di otto membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. In seconda convocazione, il consiglio direttivo delibera validamente con il voto della maggioranza dei presenti. (40)

Comma così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 8.

4. Alle sedute del consiglio direttivo è invitato a partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, l’assessore regionale competente per materia ovvero, in caso di sua assenza, il dirigente della struttura regionale competente.
5. I membri del consiglio eleggono al loro interno un presidente, con funzioni di organizzazione e coordinamento dei lavori del consiglio medesimo.
6. I membri del consiglio non percepiscono alcuna indennità.
Art. 11 bis
1. Il consiglio direttivo, sulla base delle proposte presentate dalle conferenze territoriali di cui all’articolo 13 e nel rispetto degli indirizzi generali formulati dall’assemblea:
a) provvede alla definizione della proposta tariffaria e all’aggiornamento degli atti da trasmettere all’Autorità nazionale, ai fini della sua approvazione;
b) approva gli aggiornamenti della convenzione e del relativo disciplinare conseguenti all’approvazione della proposta tariffaria o comunque necessari a recepire le determinazioni dell’Autorità nazionale;
c) approva il regolamento d’utenza e la carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare nonché le relative modifiche.
2. Il consiglio direttivo provvede altresì:
a) ad esprimere un parere preventivo sugli atti da sottoporre all’attenzione dell’assemblea;
b) alla verifica della coerenza dell'attività del direttore generale rispetto agli indirizzi formulati dall'assemblea, informandone l'assemblea stessa;
c) alla definizione, nel rispetto degli indirizzi generali formulati dall’assemblea, della componente tariffaria relativa agli interventi strategici di cui all’articolo 25, da sottoporre all’approvazione dell’Autorità nazionale.
Art. 12
- Revisore unico dei conti
1. L’assemblea nomina il revisore unico dei conti ed il suo supplente fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, secondo la disciplina prevista dal d.lgs. 267/2000 (42)

Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 10.

.
2. Il revisore resta in carica sette anni e non può essere riconfermato.
3. Al revisore spetta un'indennità annua determinata dall’assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 241 del d.lgs 267/2000 , facendo riferimento, per quanto riguarda la classe demografica, al comune dell’ambito con il maggior numero di abitanti.
4. Il revisore verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali.
5. Il revisore relaziona annualmente all’assemblea sui risultati dell'attività svolta.
Art. 13
- Conferenze territoriali della Toscana
1. Il territorio della Toscana è ripartito in sei conferenze territoriali così individuate:
a) conferenza territoriale n. 1, denominata "Toscana Nord";
b) conferenza territoriale n. 2, denominata "Basso Valdarno";
c) conferenza territoriale n. 3, denominata "Medio Valdarno";
d) conferenza territoriale n. 4, denominata "Alto Valdarno";
e) conferenza territoriale n. 5, denominata "Toscana Costa";
f) conferenza territoriale n. 6, denominata "Ombrone".
2. L’appartenenza di ciascun comune alle conferenze territoriali di cui al comma 1, è indicata nell’allegato A della presente legge.
2 bis. Su richiesta del comune interessato, l’appartenenza alle conferenze territoriali può essere modificata con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, sentita l’Autorità idrica Toscana. (68)

Comma inserito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 24.

3. Ciascuna conferenza territoriale è composta dai sindaci, o loro delegati, dei comuni ricadenti nell’ambito territoriale di riferimento. Per la partecipazione alla conferenza non è prevista la corresponsione di alcuna indennità.
4. Le conferenze territoriali nominano i componenti dell’assemblea nel numero individuato per ciascuna conferenza territoriale con deliberazione della Giunta regionale. Tale numero è stabilito sulla base dei criteri di popolazione, estensione territoriale e disagio. (43)

Comma così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 11.

5. Per ciascuna conferenza almeno due componenti sono individuati tra i comuni di cui all’articolo 80, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema della autonomie locali) (6)

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 142.

con valore dell’indicatore unitario del disagio superiore al valore medio degli indicatori della conferenza di riferimento (44)

Parole aggiunte con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 11.

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6. Ai fini di cui al comma 4, ciascuna conferenza è convocata almeno venti giorni prima della dei componenti dell’assemblea.
Art. 14
- Funzioni delle conferenze territoriali della Toscana (45)

Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 12.

1. I sindaci di ciascuna conferenza territoriale, o i loro delegati, in riferimento al territorio di propria competenza, si riuniscono al fine di:
a) individuare i comuni che partecipano all'assemblea dell'autorità idrica nel rispetto di quanto stabilito all’articolo 13;
b) formulare proposte al consiglio direttivo conformi agli indirizzi generali dell’assemblea per:
1) la definizione della proposta tariffaria e l’aggiornamento degli atti da trasmettere all’Autorità nazionale;
2) gli aggiornamenti della convenzione e del relativo disciplinare conseguenti all’approvazione della proposta tariffaria o comunque necessari a recepire le determinazioni dell’Autorità nazionale;
3) l’approvazione del regolamento d'utenza e della carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare, nonché le relative modifiche;
4) formulare proposte per il miglioramento dell'organizzazione del servizio.
2. Il consiglio direttivo può non accogliere, o accogliere solo parzialmente, le proposte di cui al comma 1, lettera b), nel caso in cui esse non risultino conformi agli eventuali indirizzi forniti dall'assemblea o alla normativa vigente, assegnando un congruo termine alla conferenza territoriale per riformulare la proposta. Decorso inutilmente tale termine o in caso di reiterazione della proposta, il consiglio direttivo, con espressa motivazione, delibera autonomamente.
3. Qualora le conferenze territoriali non provvedano a formulare le proposte di cui al comma 1, lettera b), il consiglio direttivo assegna loro un congruo termine, decorso il quale delibera autonomamente.
Art. 15
- Funzionamento delle conferenze territoriali della Toscana
1. Le deliberazioni di ciascuna conferenza territoriale sono valide, in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci, o loro delegati, che la compongono, a condizione che gli stessi rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nell’ambito territoriale di riferimento. In seconda convocazione le conferenze territoriali deliberano a maggioranza dei presenti.
2. La conferenza è presieduta dal sindaco o da suo delegato, (46)

Parole aggiunte con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 13.

del comune con il maggior numero di abitanti tra quelli ricadenti nell’ambito territoriale di riferimento, che provvede alla sua convocazione.
3. I sindaci o i loro delegati che partecipano alle riunioni delle conferenze non percepiscono alcuna indennità.
Art. 16
- Controllo dei comuni
1. Il piano di ambito, con particolare riferimento all’individuazione dell’ordine di priorità degli interventi, nonché gli atti concernenti la determinazione della tariffa sono sottoposti a riesame su richiesta di venti comuni, formulata con istanza debitamente motivata.
2. L’assemblea o il consiglio direttivo nel caso di cui all’articolo 11 bis, comma 1, lettera a) (47)

Parole aggiunte con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 14.

si pronuncia entro trenta giorni.
3. I comuni possono formulare osservazioni all’autorità idrica sulla base degli elementi forniti dalla relazione di cui all’articolo 24.
Art. 17
- Articolazione organizzativa dell’autorità idrica
1. Per lo svolgimento delle proprie attività tecniche ed operative, l'autorità idrica è dotata di una struttura centrale di livello regionale, articolata in strutture periferiche che operano con riferimento agli ambiti territoriali delle conferenze di cui all’articolo 13.
2. Ai fini del comma 1, l’autorità idrica è dotata di un proprio ruolo organico a cui si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico dei contratti collettivi nazionali di lavoro che trovano applicazione per i dipendenti degli enti locali.
3. L’autorità idrica, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge, si dota del regolamento di cui all’articolo 10, comma 2, lettera b) (48)

Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 15.

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Art. 18
- Gestore del servizio idrico integrato
1. Per garantire che la gestione unitaria risponda a criteri di efficienza ed efficacia, alla scadenza delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio idrico è affidato ad un unico soggetto gestore; negli atti per l’affidamento del servizio, l’autorità idrica indica tempi e modalità del rimborso al gestore uscente degli investimenti non ancora ammortizzati.
2. I rapporti tra l’autorità idrica ed il soggetto gestore del servizio sono regolati da apposita convenzione e relativo disciplinare approvati sulla base dello schema tipo adottato dall’Autorità nazionale (49)

Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 16.

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Art. 19
1. Il piano di ambito è approvato dall'autorità idrica nel rispetto di quanto previsto all'articolo 149 del d.lgs. 152/2006 e delle determinazioni dell’Autorità nazionale e contiene altresì misure per l'ottimizzazione della rete di adduzione e distribuzione del servizio idrico integrato.
2. Sulla base delle priorità indicate nel documento operativo regionale di cui all’articolo 25, comma 2, il piano di ambito è aggiornato mediante la rimodulazione del programma degli interventi e dell’articolazione tariffaria, da sottoporre all’approvazione dell’Autorità nazionale.
3. Il piano di ambito è attuato attraverso la rimodulazione periodica del programma degli interventi in sede di aggiornamento della tariffa.
Art. 20
- Piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile (51)

Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 18.

1. L'autorità idrica predispone ed approva il piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile, contenente le misure e gli interventi da attuare in caso di dichiarazione dello stato di emergenza idropotabile, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel documento per la gestione sostenibile degli usi delle acque superficiali e sotterranee di cui all'articolo 16 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri).
2. Il piano operativo di cui al comma 1 contiene una relazione dettagliata di analisi del rischio di crisi idrica e dei suoi effetti, un sistema di monitoraggio che misuri il livello di rischio prevedibile per ciascun sistema idrico, nonché gli indirizzi con i quali i gestori del servizio provvedono periodicamente a redigere ed aggiornare un quadro informativo contenente:
a) l'individuazione e la delimitazione delle aree geografiche e dei corpi idrici interessati;
b) le fonti di approvvigionamento idrico alternative utilizzabili, in relazione alla dotazione infrastrutturale disponibile, motivando la scelta;
c) gli interventi, le opere ed i lavori, puntualmente localizzati, da porre in essere entro i tempi massimi di esecuzione prefissati, motivando le scelte;
d) gli interventi, le opere ed i lavori di carattere temporaneo, corredati dei relativi progetti di rimessa in pristino;
e) le misure e le azioni idonee a fronteggiare situazioni di emergenza idrica idropotabile, tenuto conto anche della dotazione infrastrutturale disponibile.
3. L'autorità idrica, a seguito dell'insorgere di situazioni di criticità idropotabile, dispone l'immediata attivazione del piano operativo di cui al comma 1 per l'area interessata ed il conseguente adeguamento del piano di ambito al fine di dare copertura finanziaria agli interventi da attuare, che ne diventano parte integrante. Nel caso in cui sia dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della legge regionale 5 giugno 2012, n. 24 (Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili. Modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla l.r. 91/1998), l'autorità idrica, ove non abbia già provveduto, procede all'adeguamento entro il termine massimo di dieci giorni dalla dichiarazione.
4. Al fine di consentire la tempestiva realizzazione degli interventi previsti nel piano operativo di emergenza, i soggetti gestori individuano preventivamente gli operatori affidatari dei medesimi, in conformità alle procedure a tale fine previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).
Art. 21
- Misure per la riduzione delle perdite della rete di adduzione e distribuzione del servizio idrico integrato
1. L’autorità idrica provvede nell'ambito dei propri strumenti di programmazione, e tenuto conto di quanto stabilito nel regolamento di cui all'Sito esternoarticolo 146, comma 3, del d.lgs. 152/2006 , a definire la percentuale annua di investimenti destinata ad interventi finalizzati alla ricerca, riduzione ed effettiva valutazione delle perdite della rete di adduzione e distribuzione.
2. La percentuale di cui al comma 1, è definita in rapporto all'estensione della rete ed in riferimento a criteri di efficienza gestionale e salvaguardia ambientale con l'obiettivo dell'effettiva riduzione delle perdite almeno fino ai limiti stabiliti dal sopracitato d.p.c.m. 4 marzo 1996.
Art. 22
- Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante
1. I progetti definitivi degli interventi di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d), sono approvati dall’autorità idrica secondo quanto disciplinato dall’articolo 158 bis del d.lgs. 152/2006 (52)

Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 19.

.
1 bis. La progettazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane di cui all’articolo 126 del d.lgs. 152/2006 è predisposta ed approvata nel rispetto delle disposizioni contenute all'articolo 6 bis della l.r. 20/2006.(66)

Comma inserito con l.r. 4 giugno 2020, n. 32, art. 16.

3. L’autorità idrica costituisce autorità espropriante per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.
4. Per l'esercizio dei poteri espropriativi di cui al comma 3, l’autorità idrica può avvalersi dell'ufficio per le espropriazioni costituito presso altro ente locale,(21)

Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 46.

secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, della l.r. 30/2005 . L'autorità idrica può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell’ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.
Art. 22 bis
Disposizioni per l’approvazione di impianti di potabilizzazione mediante dissalazione del servizio idrico integrato. Dissalatori di interesse strategico regionale(67)

Articolo inserito con l.r. 4 giugno 2020, n. 32, art. 17.

1. Nell’ambito del procedimento di approvazione, ai sensi dell’articolo 22, dei progetti di impianti di potabilizzazione mediante dissalazione, sono acquisiti dall’autorità idrica, previa conferenza di servizi ai sensi della l. 241/1990, tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto, ivi compresi, ove previsti, l’autorizzazione regionale ai sensi dell’articolo 109 del d.lgs. 152/2006 ed il pertinente titolo abilitativo in materia di demanio marittimo. Contestualmente al progetto sono approvate, con le modalità di cui all’articolo 11 quater della l.r. 20/2006, le condizioni di restituzione delle acque derivanti dal processo di dissalazione.
2. Per i progetti riguardanti impianti di dissalazione compresi nel programma degli interventi di interesse strategico regionale di cui all’articolo 25, gli atti di assenso in materia di demanio marittimo di cui all'articolo 27, comma 3, della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), sono rilasciati dalla Regione nell’ambito del procedimento di cui al comma 1, tramite la struttura regionale competente.
Art. 23
- Vigilanza e controllo sul soggetto gestore
1. L’autorità idrica vigila sull’attività del soggetto gestore e controlla l’attuazione degli interventi previsti nel piano di ambito.
2. Secondo quanto previsto all’Sito esternoarticolo 152 del d.lgs. 152/2006 , nell'ipotesi di inadempienze del gestore agli obblighi che derivano dalla legge o dalla convenzione, nonché in caso di mancata attuazione degli interventi previsti nel piano di ambito, l’autorità idrica interviene tempestivamente per garantire l'adempimento da parte del gestore, esercitando tutti i poteri ad essa conferiti dalle disposizioni di legge e dalla convenzione.
3. Perdurando l’inadempienza del gestore, e ferma restando l’applicazione delle sanzioni e penali contrattuali, nonché la risoluzione del contratto, l’autorità idrica, previa diffida, può sostituirsi al gestore provvedendo a far eseguire a terzi le opere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.
Art. 24
1. Entro il 30 settembre di ogni anno, il direttore generale provvede alla predisposizione di una relazione annuale, con i contenuti di cui al comma 2, da presentare all'assemblea che ne prende atto. La relazione, dopo la presentazione all’assemblea, è trasmessa ai consigli e alle giunte della Regione e dei comuni, nonché al comitato regionale per la qualità del servizio di cui all'articolo 47 ed all'osservatorio regionale per il servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all'articolo 49.
2. La relazione illustra:
a) lo stato di attuazione del programma degli interventi realizzati;
b) il raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di ambito, ovvero le motivazioni del mancato raggiungimento dei medesimi;
c) i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi prodotti;
d) i principali aspetti economici, patrimoniali e finanziari delle gestioni e i livelli e le strutture tariffarie applicati.
CAPO II
- Funzioni regionali
Art. 25
1. Al fine di assicurare la gestione sostenibile delle risorse idriche, in coerenza con le previsioni del piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del d.lgs. 152/2006 e con il piano di gestione delle acque di cui alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, la Regione individua, nell’ambito del piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale), gli interventi strategici di interesse regionale, compresi quelli già previsti nel piano di ambito e nel piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile.
2. In attuazione degli obiettivi stabiliti dagli atti di programmazione di cui al comma 1, la Giunta regionale approva il documento operativo che attua la strategia regionale per il contrasto alle crisi idropotabili.
3. Il documento di cui al comma 2, da aggiornare annualmente in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), tiene conto delle previsioni del documento operativo per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica di cui all’articolo 16 della l.r. 80/2015 e contiene:
a) l’aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di approvvigionamento idropotabile, anche in conseguenza ai mutamenti delle condizioni meteo climatiche;
b) l’aggiornamento e la rimodulazione del programma degli interventi strategici e del relativo fabbisogno finanziario complessivo con l’indicazione delle opere e delle infrastrutture strategiche da realizzare prioritariamente al fine di assicurare la tenuta del sistema del servizio idrico integrato in situazione di crisi da prolungata siccità;
c) la finalizzazione di eventuali contributi comunitari o statali al fine di assicurare il sostegno finanziario alle società di gestione del servizio idrico integrato operanti in Toscana, per la realizzazione delle opere e degli interventi infrastrutturali contenuti nel piano di ambito, assicurando priorità a quelli relativi:
1) alla realizzazione delle opere e degli interventi di cui alla lettera b);
2) al rispetto degli adempimenti comunitari in materia di qualità delle acque;
3) al soddisfacimento dei bisogni dell’utenza.
Art. 25 bis
Fondo per il finanziamento degli interventi strategici (56)

Articolo inserito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 22.

1. Per il finanziamento degli interventi, delle opere e delle infrastrutture individuate nel documento operativo di cui all’articolo 25, comma 2, l'autorità idrica istituisce un apposito fondo, alimentato nel rispetto della metodologia tariffaria vigente fissata dall’Autorità nazionale. (63)

Comma così sostituito con l.r. 1 ottobre 2018, n. 53, art. 7.

2. Nel fondo di cui al comma 1 confluiscono anche eventuali contributi a fondo perduto, erogati da enti pubblici in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.
3. Le modalità di accesso e di gestione del fondo di cui al comma 1 sono definite nell’ambito dell’accordo quadro stipulato ai sensi dell’articolo 57 bis.
Art. 26
- Poteri sostitutivi
1. La Regione esercita i poteri sostitutivi previsti dalla legge regionale 1° agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 “Disciplina degli accordi di programma”), per la realizzazione degli interventi strategici di interesse regionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b bis), della medesima legge.
2. La Regione esercita altresì i poteri sostitutivi disciplinati dall’Sito esternoarticolo 152, comma 3, del d.lgs. 152/2006 . A tal fine, qualora l’autorità idrica non intervenga ai sensi dell’articolo 23, o comunque rimanga inerte, la Regione può sostituirsi con le modalità previste dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione.).
Art. 27
- Disposizioni per la riduzione e l’ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato
1. La Regione promuove iniziative per la riduzione dei consumi idropotabili, per il risparmio idrico, nonché per la costituzione di riserve idriche.
2. La Giunta regionale emana un regolamento finalizzato all’adozione, da parte degli utenti del servizio idrico integrato, di comportamenti miranti al conseguimento di obiettivi di risparmio e di tutela della risorsa destinata al consumo umano.
3. Il regolamento di cui al presente articolo definisce altresì:
a) i criteri per la costituzione di riserve di acqua da parte di privati, per usi domestici diversi da quello destinato al consumo umano;
4. La violazione degli obblighi e divieti contenuti nel regolamento di cui al comma 2 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00.
5. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e divieti contenuti nel regolamento di cui al presente articolo, nonché l’applicazione delle sanzioni amministrative e l’introito dei relativi proventi, spettano all’autorità idrica.
6. Per l’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui al comma 5, l’autorità idrica si avvale degli organi di vigilanza comunale e provinciale. Può altresì avvalersi del personale del gestore del servizio idrico integrato, espressamente incaricato e munito di apposito documento di riconoscimento rilasciato dallo stesso gestore, che è tenuto a comunicare all’autorità idrica i nominativi dei dipendenti incaricati del controllo.
7. Restano ferme le competenze dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle vigenti leggi.
Art. 28
- Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di pubblico acquedotto(62)

Regolamento regionale 30 luglio 2018, n. 43/R.

1. In attuazione dell’articolo 94, commi 1 e 5, Sito esternodel d.lgs. n. 152/2006 , e nel rispetto di quanto previsto nello stesso articolo, la Giunta regionale, stabilisce con regolamento le norme tecniche per individuare le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano sulla base dei criteri idrogeologici, temporali o geometrici, da applicare in relazione:
a) al grado di protezione naturale dell’acquifero e delle sue caratteristiche geologiche, idrogeologiche e podologiche;
b) alle caratteristiche idrochimiche della falda captata;
c) all’importanza della captazione in termini di volumi estratti e abitanti serviti;
d) al contesto territoriale in cui è inserita la captazione.
2. Il regolamento disciplina altresì:
a) i tempi e le modalità di presentazione della proposta di perimetrazione delle aree di salvaguardia da parte dell’autorità idrica;
b) la struttura e le attività all’interno delle zone di rispetto, in attuazione dell’Sito esternoarticolo 94, comma 5, del d.lgs. 152/2006 .
3. Sulla base delle disposizioni del regolamento di cui al presente articolo e della proposta dell’autorità idrica sono individuate, con deliberazione della Giunta regionale, le perimetrazioni delle aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto. Le aree di salvaguardia integrano il quadro conoscitivo del piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del d.lgs. 152/2006 e del piano di indirizzo territoriale di cui all’articolo 10 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). (57)

Comma così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 23.

Art. 29
- Trasmissione dei dati e delle informazioni
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 49, oltre ai dati ed alle informazioni acquisite dall’osservatorio, l’autorità idrica e i gestori mettono a disposizione delle strutture regionali competenti ogni altro dato e informazione richiesta.

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 141.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 142.

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Lettera così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 143.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 144.

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Numero così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 145.

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Lettera abrogata con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 98.

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Comma così sostituito con l.r. 11 giugno 2014, n. 31 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 20 gennaio 2015, n. 8 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 20 gennaio 2015, n. 8 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 20 gennaio 2015, n. 8 , art. 3.

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Parole aggiunte con l.r. 20 gennaio 2015, n. 8 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 20 gennaio 2015, n. 8 , art. 5.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 46.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 47.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 49.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 49.

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Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 50.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 51.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 52.

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Punto così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 4 .

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 5 .

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Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 6 .

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 7 .

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Comma così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 8 .

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Comma così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 8 .

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Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 10 .

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Comma così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 11 .

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 12 .

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Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 15 .

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Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 16 .

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 17 .

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 18 .

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Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 19 .

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 20 .

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 21 .

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Comma così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 23 .

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Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 24 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 26 .

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Comma così sostituito con l.r. 1 ottobre 2018, n. 53, art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 agosto 2019, n. 58, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.