Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66
Legge finanziaria per l'anno 2012.
Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 28 dicembre 2011
SEZIONE II
- Revisione dell'ordinamento contabile degli enti parco. Modifiche alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi) e alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell’Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio)
Art. 39
- Modifiche all'articolo 3 della l.r. 24/1994 (70)
Abrogato.
Art. 40
- Modifiche all'articolo 6 della l.r. 24/1994 (70)
Abrogato.
Art. 41
- Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 24/1994 (70)
Abrogato.
Art. 42
- Modifiche all’articolo 11 della l.r. 24/1994 (70)
Abrogato.
Art. 43
- Modifiche all'articolo 22 della l.r. 24/1994 (70)
Abrogato.
Art. 44
- Modifiche all'articolo 26 della l.r. 24/1994 (7)
1. Nella rubrica dell'articolo 26 della l.r. 24/1994 la parola "
contabilità
" è soppressa.2. Al comma 2 dell’articolo 26 della l.r. 24/1994 le parole: "
ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 16 maggio 1991, n. 20,
" sono soppresse.3. Il comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 24/1994 è sostituito dal seguente:
"
3. Gli enti gestiscono la propria attività secondo le norme in materia di contratti stabilite dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) e, in quanto applicabili, secondo le norme in materia di patrimonio stabilite dalla legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana"). In particolare l’Ente Parco Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli gestisce i beni della Tenuta di San Rossore, di proprietà della Regione Toscana, secondo le norme, della legge 8 aprile 1999, n. 87 ("Disposizioni relative alla tenuta di San Rossore), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 24 (Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza) e della l.r. 77/2004.
".Art. 45
Abrogato.
Art. 46
- Modifiche all'articolo 3 della l.r. 65/1997 (70)
Abrogato.
Art. 47
- Modifiche all'articolo 6 della l.r. 65/1997 (70)
Abrogato.
Art. 48
- Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 65/1997 (70)
Abrogato.
Art. 49
- Modifiche all’articolo 10 della l.r. 65/1997 (70)
Abrogato.
Art. 50
- Modifiche all'articolo 12 della l.r. 65/1997 (70)
Abrogato.
Art. 51
- Modifiche all'articolo 23 della l.r. 65/1997 (70)
Abrogato.
Art. 52
Abrogato.
Art. 53
- Disposizioni transitorie
1. Gli enti parco continuano ad adottare le norme in materia di contabilità previgenti all’entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2013, fermo restando il rispetto, anche nel periodo transitorio, dei termini e delle procedure stabilite per l’adozione e per l’approvazione dei bilanci di cui all'articolo 26 bis della l.r. 24/1994 e all'articolo 23 ter della l.r. 65/1997 , inseriti dalla presente legge.
2. Nel periodo transitorio le informazioni di cui all’articolo 4, comma 2 della l.r. 65/2010 , come modificato dalla presente legge, si intendono riferite per gli enti parco alle corrispondenti voci di spesa.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio procede alla nomina del Collegio unico regionale dei revisori, e dalla data di tale nomina i collegi dei revisori in carica presso gli enti-parco cessano dalle loro funzioni.
Note del Redattore:
Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 9, ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79 , art. 48.
Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 16, ed ora abrogato con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 6.
Allegato prima sostituito con l.r. 14 settembre 2012, n. 49 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 6.
Articolo abrogato con l.r. 17 luglio 2019, n. 44, art. 25 , che al 2° comma recita: “Restano in vigore tutte le disposizioni che disciplinano il consorzio che non contrastano con la presente legge.”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.