Legge regionale 11 maggio 2011, n. 19
Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana.
Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 20 maggio 2011
Art. 2
- Politiche regionali per la sicurezza stradale
1. Al fine di migliorare la sicurezza stradale, la Regione Toscana attiva in modo coordinato e continuativo specifiche politiche, attraverso gli strumenti della programmazione ordinaria regionale, assumendo quale criterio di assegnazione e/o erogazione prioritaria di finanziamenti per interventi sulla rete stradale regionale, l’innalzamento del livello di sicurezza dei tratti interessati.
2. Le politiche di cui al comma 1, intervengono prioritariamente nei seguenti ambiti:
a) infrastrutturale;
b) della mobilità pubblica;
c) sanitario;
d) educativo e formativo;
e) informativo-comunicativo;
f) assistenziale.
3. Con il programma regionale di sviluppo, di cui all’articolo 7 della l.r. 1/2015, (13) è definita ogni cinque anni la strategia coordinata e continuativa di intervento nel settore, afferente agli ambiti di cui al comma 2.
4. La strategia di cui al comma 3, trova successiva declinazione nei seguenti atti programmatori:
a) nel piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM) di cui alla legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità “PRIIM”. Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia d sicurezza stradale), (5) in ordine agli interventi per il miglioramento dei livelli di sicurezza della rete stradale e ferroviaria, dei vettori di trasporto pubblico, nonché per l’implementazione degli strumenti per il loro monitoraggio;
b) nel piano sanitario e sociale integrato, di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), in ordine agli interventi del sistema sanitario regionale in materia di prevenzione dei comportamenti e dei fattori a carattere sanitario produttori di riduzione della sicurezza stradale, nonché di organizzazione degli interventi di cura e di riabilitazione psico-fisica delle vittime di incidenti stradali e di altri soggetti coinvolti;
c) nell'ambito degli strumenti di programmazione delle politiche in materia di educazione di cui all'articolo 31, comma 2, della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in ordine:(14)
1) alla promozione della sicurezza stradale nell’ambito degli interventi di educazione non formale, di cui all’articolo 5 della l.r. 32/2002 ;
2) all’individuazione della sicurezza stradale fra i contenuti degli indirizzi da emanare alle istituzioni scolastiche per la definizione della quota oraria dei piani di studio rimessa alle singole istituzioni scolastiche, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 (Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 );
3) al coordinamento degli interventi educativi, proposti dagli enti autorizzati, da tenersi negli istituti scolastici della Toscana in materia di educazione e sicurezza stradale.
d) nei piani e programmi di informazione e comunicazione della Giunta regionale e del Consiglio regionale, di cui alla legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni), in ordine all’informazione e comunicazione ai cittadini delle iniziative e degli interventi regionali attivati o previsti per quanto concerne la sicurezza stradale, nonché per la realizzazione di campagne informative e di comunicazione atte a diffondere comportamenti virtuosi negli utenti delle infrastrutture e dei mezzi di trasporto e di mobilità in Toscana;
e) nel piano di indirizzo per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti, di cui alla legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti), in ordine all’incontro fra i prestatori dei servizi professionali e gli utenti delle attività professionali, perseguito dalle politiche regionali in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali), ai fini di una migliore tutela, anche legale, delle vittime da incidenti stradali.
5. La relazione annuale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), dà atto dello stato di attuazione delle politiche e degli interventi definiti con gli atti di cui al comma 4.
Note del Redattore:
Comma prima inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 104, ed ora così sostituito conl.r. 11 giugno 2014, n. 32 , art. 3.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.