TITOLO VI
- Disposizioni finali e transitorie
CAPO I
Disposizioni di rilievo finanziario
Art. 94
1. La legge di bilancio annuale quantifica le risorse complessive da attribuire agli enti che esercitano le funzioni che risultano conferite dalla Regione alle comunità montane e alle unioni di comuni ai sensi della
l.r. 37/2008 e della presente legge.
2. Dette risorse sono ripartite considerando gli enti competenti alla data del 31 dicembre 2010, in modo tale che per ciascuno di essi sia prevista l'assegnazione di una quota delle risorse complessive in proporzione alla quota attribuita nell'anno 2010.
3. In caso di estinzione dell'ente già competente alla data del 31 dicembre 2010, la quota attribuibile a detto ente è assegnata all'ente subentrante nell'esercizio dell'insieme delle funzioni conferite.
4. Nei casi diversi dal comma 3 si applica la disciplina dell'articolo 95.
4 bis. A decorrere dall’anno 2022, le risorse di cui al comma 1 sono attribuite:
a) nella misura del 40 per cento a titolo di contributo per le spese di funzionamento alle unioni di comuni che risultano costituite per trasformazione di comunità montane o costituite in tutto o in parte sul territorio delle comunità montane. Le risorse sono assegnate agli enti e nelle percentuali di cui all’allegato B bis della presente legge. La Giunta regionale, in caso di scioglimento dell’ente, provvede con deliberazione, in deroga alle disposizioni dei commi 3 e 4, ad assegnare le risorse in proporzione al costo del personale trasferito, non considerando il personale che risulta già trasferito dai comuni;
b) nella misura del 60 per cento alle unioni di comuni cui la Regione ha conferito la funzione in materia di forestazione. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità e la misura delle risorse da concedere, tenendo conto dei seguenti parametri:
1) estensione territoriale su cui l’unione di comuni esercita la funzione;
2) maggiore montanità, di cui all’articolo 80, comma 1, lettera a);
3) superficie del territorio boscato;
4) superficie del patrimonio agricolo forestale regionale gestito dall’unione di comuni;
6) numero delle autorizzazioni di vincolo idrogeologico, di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento Forestale della Toscana);
4 ter. Al fine di consentire l’attuazione progressiva del riordino della disciplina delle risorse da attribuire alle unioni di comuni ai sensi del comma 4 bis, per gli anni 2019, 2020 e 2021, le risorse di cui al comma 1, sono attribuite:
a) nella misura del 96,66 per cento, secondo le modalità di cui al comma 4 bis;
b) nella misura del 3,34 per cento, con le modalità e i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da destinare alle unioni di comuni che, a seguito dell’applicazione della lettera a), risultano destinatarie di minori trasferimenti rispetto all’anno 2017. La deliberazione della Giunta regionale stabilisce altresì le modalità di riequilibrio tra le unioni di comuni delle risorse concedibili a norma della lettera a). (253) Comma aggiunto con l.r. 26 luglio 2019, n. 49, art. 14.
Art. 95
- Trasferimento di funzioni conferite
1. Salvo che la legge regionale disponga diversamente, in caso di trasferimento di funzioni conferite dalla Regione alle unioni di comuni e, fino alla loro estinzione ai sensi della presente legge, alle comunità montane:
a) il personale dipendente a tempo indeterminato, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, che risulta destinato in via esclusiva o prevalente all’esercizio della funzione, è trasferito all'ente cui è trasferita la funzione;
b) all'ente cui la funzione è trasferita spetta quota parte delle risorse finanziarie di cui all’articolo 94, comma 2, corrispondenti alla spesa sostenuta l'anno precedente al trasferimento per ciascuna unità di personale effettivamente trasferito; si applicano le disposizioni dell'articolo 78, commi 2, 3 e 4.
2. La giunta dell'unione o della comunità montana provvede, entro il termine stabilito con decreto del Presidente della Giunta regionale, ad approvare uno schema preliminare di piano di subentro della funzione, contenente:
a) l’identificazione del personale di cui al comma 1, lettera a);
b) l’individuazione dei beni, acquisiti con risorse regionali o dello Stato o dell’Unione europea, destinati in via esclusiva all’esercizio della funzione;
c) l’individuazione dei rapporti attivi e passivi, anche derivanti da contenzioso, in corso per l’esercizio della funzione.
3. Lo schema di piano è trasmesso all'ente subentrante. Entro venti giorni dal ricevimento, gli enti interessati definiscono, d'intesa tra di loro, il piano di subentro definitivo.
4. L’intesa, sottoscritta dagli enti interessati, è trasmessa alla Giunta regionale, che dispone con propria deliberazione sul subentro della funzione e sugli elementi di cui al comma 2 in conformità all’intesa medesima.
5. Se l’intesa non è raggiunta nei termini, la Giunta regionale, acquisite le valutazioni degli enti interessati, dispone con propria deliberazione sul subentro della funzione e sugli elementi di cui al comma 2.
6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può dettare disposizioni, anche transitorie, per assicurare la continuità dell’azione amministrativa tra gli enti interessati e l’ordinato svolgimento delle funzioni in corso.
7. Le deliberazioni di cui ai commi 4, 5 e 6 costituiscono titolo per la trascrizione, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dal subentro nell’esercizio della funzione.
8. Se, per effetto dell'intesa di cui al comma 4, non è previsto il trasferimento di unità di personale, all'ente subentrante sono assegnate, a titolo di spese generali della funzione, risorse pari al 5per cento della quota di cui all'articolo 94, comma 2.
9. Se il trasferimento della funzione deriva da recesso o scioglimento volontario dell'unione, si applicano unicamente le disposizioni dell'articolo 50.
Art. 96
- Trasferimento delle funzioni in materia di agricoltura
1. Le funzioni in materia di agricoltura già attribuite alle comunità montane, alle unioni di comuni ed alle province dalla legislazione regionale vigente, saranno trasferite ad un unico livello di governo territoriale nell’ambito del complessivo riordino dell’ordinamento delle autonomie locali, definito ai sensi dell’articolo 5.
Art. 97
- Fiscalizzazione dei trasferimenti regionali agli enti locali e perequazione infraregionale
1. La Regione Toscana, in attuazione dell’
articolo 11, comma 1, lettera e) della l. 42/2009 e
del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) effettua la ricognizione dei trasferimenti regionali diretti al finanziamento delle spese degli enti locali aventi carattere di generalità e permanenza.
2. Con legge regionale,
(70) Parole soppresse con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59, art. 27.
sono definite le modalità di soppressione dei trasferimenti regionali e la sostituzione con aliquote di tributi regionali. Con lo stesso atto, al fine di realizzare il processo di fiscalizzazione in modo progressivo e territorialmente equilibrato, sono istituiti il fondo regionale di riequilibrio per le province e il fondo regionale di riequilibrio per i comuni, le cui modalità di riparto sono definite, annualmente, con deliberazione della Giunta Regionale, previo parere del CAL. I fondi regionali di riequilibrio cessano a decorrere dalla data di attivazione dei fondi perequativi di cui al comma 3.
3. La Regione, successivamente alla determinazione dei fabbisogni standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali degli enti locali, al fine del concorso al finanziamento delle funzioni da essi svolte, provvede ad istituire un fondo perequativo per i comuni ed un fondo perequativo per le province, le cui modalità di alimentazione e riparto sono definite con legge regionale. Sulle linee fondamentali della legge è attivato il procedimento di confronto con gli enti locali previsto dall'articolo 48 dello Statuto regionale; nell'ambito di detto procedimento, la Giunta regionale acquisisce le valutazioni del CAL, fermo restando il parere obbligatorio previsto dall'articolo 66, comma 3, dello Statuto medesimo.
Art. 98
- Rendiconto dei contributi straordinari concessi dalla Regione agli enti locali
1. Gli enti locali beneficiari dei contributi straordinari concessi dalla Regione sono tenuti, ai fini del rendiconto dei contributi, a presentare unicamente la documentazione prevista dalle leggi regionali e dai provvedimenti attuativi, nei termini e con le modalità ivi stabiliti.
2. Gli effetti della mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1, o di presentazione di documentazione insufficiente, sono stabiliti dalle leggi regionali e dai provvedimenti attuativi medesimi.
3. In ogni caso, prima di effettuare la revoca, la Regione assegna all'ente un termine ulteriore, non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, entro il quale l'ente medesimo può presentare la documentazione necessaria ad evitare la revoca.
Art. 98 bis
1. Quando una norma statale prevede l’esercizio del potere sostitutivo della Regione per inadempimento da parte degli enti locali di obblighi di pubblicazione di atti o di modulistica sui siti istituzionali degli enti medesimi, la struttura regionale competente, scaduto il termine stabilito per l’adempimento, procede, anche a seguito di rilievi pervenuti da cittadini o imprese, al monitoraggio dei siti istituzionali in collaborazione con gli enti locali interessati e alla segnalazione della mancata pubblicazione o della mancata rimozione di atti o modulistica non conforme, assegnando un congruo termine per l’adempimento o per la comunicazione degli elementi che consentono di verificare l’adempimento. Le segnalazioni sono comunicate anche alle associazioni regionali degli enti locali di cui all’articolo 4 della presente legge, rappresentative degli enti interessati.
2. Decorso inutilmente il termine assegnato dalla struttura regionale competente, la Regione provvede, previa diffida, all’esercizio del potere sostitutivo a norma della l.r. 53/2001 . Possono essere nominati commissari i componenti degli organi esecutivi degli enti locali interessati. 3. Con una o più deliberazioni della Giunta regionale sono stabiliti, in relazione alle diverse tipologie di obblighi di pubblicazione:
a) i casi in cui l’obbligo di pubblicazione deve ritenersi assolto mediante collegamento a pagine web contenenti gli atti o la modulistica aggiornati, ovvero a piattaforme sulle quali sono resi disponibili gli atti o la modulistica interessati purché ne sia garantito l’accesso in modalità non autenticata;
b) le modalità della collaborazione richiesta agli enti locali, e i termini entro i quali deve svolgersi, anche al fine di individuare la collocazione sul sito dell’ente degli atti o della modulistica aggiornati e disponibili all’utenza o di accertare l’avvenuta rimozione di atti o modulistica non conformi;
c) i termini di svolgimento del monitoraggio e la sua eventuale ripetizione nel tempo, in particolare in relazione ad atti o modulistica nuovi o oggetto di aggiornamento, fermo restando l’effettuazione del monitoraggio in presenza di puntuali rilievi pervenuti da cittadini o imprese; in relazione a obblighi di pubblicazione che coinvolgono la generalità degli enti interessati e che comportano la continuità dell’adempimento nel tempo, è indicata altresì la frequenza del relativo monitoraggio generale, non superiore a due anni dalla conclusione dell’ultimo effettuato;
d) le modalità della segnalazione sulla sussistenza dell’inadempimento o sulla mancata collaborazione.
3 bis. Se non diversamente previsto da disposizioni di legge o di regolamento o da accordi sottoscritti in sede di Conferenza unificata, qualora una modifica normativa o un atto amministrativo regionale comporti un adeguamento della modulistica unica standardizzata regionale, la Regione provvede all’aggiornamento entro trenta giorni dall’entrata in vigore della modifica normativa o dall’emanazione dell’atto amministrativo. Gli enti locali sono tenuti alla messa in uso e alla pubblicazione della modulistica unica aggiornata entro il termine stabilito, in relazione alla portata e alla complessità dell’aggiornamento, dall’atto regionale di approvazione. Il termine non può comunque essere superiore a trenta giorni dalla data di approvazione dell’atto. (291) Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 6.
Art. 99
- Estensione di benefici
Art. 100
- Effetti del trasferimento di personale
1. Le disposizioni di cui all'articolo 78, commi 2, 3 e 4, si applicano anche per il trasferimento di personale dell'unione effettuato ai sensi degli articoli 39, 41 e 95.
Art. 101
- Rapporti finanziari
1. Le risorse regionali assegnate, o da assegnarsi sulla base di procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a qualsiasi titolo dalla Regione, già spettanti alla comunità montana trasformata o agli enti subentranti alla comunità montana estinta, derivanti da risorse proprie, statali o dall’Unione Europea, sono concesse e liquidate agli enti subentranti, alle stesse condizioni e per le stesse finalità. Gli enti subentranti, per dette risorse sono tenuti agli adempimenti ed ai compiti già di competenza della comunità montana trasformata o estinta.
2. Gli accertamenti già assunti dalla Regione Toscana a carico della comunità montana trasformata o estinta sono posti a carico degli enti subentranti.
Art. 102
- Revoca di contributi già concessi
1. I contributi di cui alla
legge regionale 11 dicembre 2007, n. 66 (Servizi postali e di prossimità. Interventi di sostegno ai comuni disagiati), che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano essere stati concessi e non ancora liquidati, sono revocati. Gli altri contributi concessi non sono revocabili.
2. I contributi di cui alla
l.r. 40/2001 , concessi negli anni 2009 e 2010, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è spirato il termine di cui all'articolo 98, comma 3, non sono revocabili.
Art. 103
- Esclusione di maggiori spese
1. Salve le disposizioni espresse di copertura finanziaria di cui agli articoli 104, 105 e 106, l'attuazione delle disposizioni della presente legge non può comportare maggiori spese a carico del bilancio regionale, in particolare per gli oneri che derivano a qualsiasi titolo a carico degli enti che succedono nei rapporti attivi e passivi delle unioni di comuni e delle comunità montane estinte.
Art. 103 bis
1. Per gli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 15 è autorizzata la spesa massima di euro 1.120.000,00 per l’anno 2012, cui si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 111 "Azioni di Sistema Regione-Enti Locali – spese correnti".
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 103 ter
1. Per gli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 6 è autorizzata la spesa di euro 250.000,00 per l’anno 2014, cui si fa fronte con gli stanziamenti delle seguenti UPB del bilancio di previsione 2014:
- UPB 111 “Azioni di Sistema Regione-Enti Locali – spese correnti” per euro 100.000,00;
- UPB 119 “Azioni di Sistema Regione-Enti Locali – spese di investimento”, per euro 150.000,00.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 104
- Norma di copertura finanziaria dell’articolo 16
2. Al fine della copertura di cui al comma 1, al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2011-2013, annualità 2012, sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza:
anno 2012
- in diminuzione UPB 731 “Sistema di gestione delle entrate tributarie ed extratributarie – Spese correnti”, per euro 200.000,00;
- in aumento UPB 111 “Azioni di Sistema Regione-Enti locali - Spese correnti” per euro 200.000,00.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 105
1. Per gli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 45 è autorizzata la spesa massima di euro 2.000.000,00 per l’anno 2012, cui si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 119 "Azioni di sistema Regione-Enti locali – Spese di investimento" del bilancio di previsione 2012.
2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2012 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa di uguale importo:
- in aumento UPB di entrata 461 "Riscossione di crediti", per euro 2.000.000,00
- in aumento UPB di spesa 119 "Azioni di sistema Regione-Enti locali – Spese di investimento", per euro 2.000.000,00
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 106
- Norma di copertura finanziaria degli articoli 82, 87, 90, 93 e 94
1. L’attuazione delle disposizioni degli articoli 82, 87, 90, 93 e 94 non comporta oneri aggiuntivi rispetto alla legislazione previgente e resta pertanto finanziato, rispettivamente:
a) quanto all’articolo 82, per euro 2.200.000,00 a valere sull’UPB 111 “Azioni di sistema Regione-Enti locali-Spese correnti” del bilancio di previsione 2011;
b) quanto all’articolo 87, per euro 5.000.000,00 a valere sull’UPB 516 “Sviluppo locale-Spese di investimento” del bilancio di previsione 2011;
c) quanto all’articolo 90, per euro 6.184.999,98 a valere sull’UPB 111 “Azioni di sistema Regione-Enti locali-Spese correnti” del bilancio di previsione 2011;
d) quanto all’articolo 93, mediante contemporanea iscrizione sulla parte entrata e sulla parte uscita del bilancio regionale come segue:
- per euro 2.000.000,00 a valere sull' UPB di entrata 461 “Riscossione di crediti” del bilancio 2011 e sull' UPB di spesa 119 “Azioni di sistema Regione – Enti locali- Spese di investimento” del bilancio 2011
- per euro 1.000.000,00 a valere sull' UPB di entrata 461 “Riscossione di crediti” del bilancio 2011 e sull' UPB di spesa 516 “Sviluppo locale – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2011
e) quanto all’articolo 94, per euro 15.315.000,00 a valere sull’UPB 111 “Azioni di sistema Regione-Enti locali-Spese correnti” del bilancio di previsione 2011;
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 106 bis
1. Il contributo di cui all’ articolo 64 della l.r. 68/2011 è finanziato per l’annualità 2014 per l'importo di euro 3.500.000,00, a valere sull’UPB 111 “Azioni di sistema Regione-Enti locali – spese correnti” del bilancio di previsione 2014. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
CAPO II
- Informazione al Consiglio regionale
Art. 107
- Relazione al Consiglio regionale sulle iniziative di cooperazione finanziaria
1. A partire dall’anno 2013, la Giunta regionale presenta con cadenza biennale al Consiglio regionale una relazione con la quale si dà conto:
Art. 108
1. La Giunta regionale nell’anno di entrata in vigore del presente articolo e, successivamente, con cadenza biennale, invia al Consiglio regionale una relazione che dà conto della concessione dei contributi di premialità per le buone pratiche di cui al titolo V, capo III della presente legge, delle verifiche di effettività di cui all’articolo 91 e delle risorse trasferite dalla Regione ai comuni in situazione di maggior disagio di cui all’articolo 82.
Art. 109
- Relazione al Consiglio regionale sull’attuazione delle politiche per la montagna
1. Con cadenza biennale, a partire dal giugno 2013, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione concernente la sintesi dello stato di attuazione delle politiche regionali a favore dei territori montani, con particolare riferimento a:
a) le risorse stanziate nel fondo regionale per la montagna ed alla loro ripartizione ed erogazione;
b) la sottoscrizione dei patti di cui all’articolo 88.
CAPO III
- Disposizioni transitorie
Art. 110
- Disposizioni sulle unioni di comuni
1. Il presidente di unione di comuni costituita ai sensi dell'articolo 67 della presente legge e degli articoli 14 e 15
della l.r. 37/2008 , in carica alla data del 31 dicembre 2011, che non ricopre la carica di sindaco, resta in carica fino al rinnovo del consiglio comunale di appartenenza, salvo che lo statuto preveda una durata dalla carica più breve e salvi comunque tutti i casi di cessazione anticipata del presidente previsti dallo statuto e dalla presente legge.
2. In caso di cessazione del presidente non sindaco di cui al comma 1, e fino all'elezione del nuovo presidente, le funzioni del medesimo sono svolte dal sindaco individuato dallo statuto o, in assenza di detta individuazione, dal sindaco del comune di maggiore dimensione demografica, non considerando il comune del presidente cessato. Se non è decorso il termine stabilito all’articolo 25, comma 5, l'organo cui spetta per statuto l'elezione del presidente procede alla sua elezione esclusivamente tra i sindaci dei comuni associati.
Art. 111
1. Le disposizioni di cui all'articolo 87 sulla disciplina del fondo regionale per la montagna si applicano a decorrere dall'anno 2012. Nell'anno 2011 il fondo regionale per la montagna di cui alla
legge regionale 19 dicembre 1996, n. 95 (Disciplina degli investimenti per lo sviluppo della montagna) continua ad essere erogato secondo le disposizioni della legge medesima.
2. Nell'anno 2011 i contributi di cui all'articolo 82 sono concessi ai sensi dell'
articolo 112 della l.r. 65/2010 , e successive modificazioni. Nell'anno 2012, i contributi di cui all'articolo 82 sono concessi anche ai comuni che ne hanno beneficiato nell'anno 2011.
3. Nell'anno 2011 le risorse del fondo di cui all'articolo 93, comma 1, lettera a), continuano ad essere concesse ai sensi dell'
articolo 15 della l.r. 39/2004 e dei provvedimenti attuativi. Nello stesso anno, le risorse di cui all'articolo 93, comma 1, lettera b), continuano ad essere concesse ai sensi dell'
articolo 7 della l.r. 37/2004 e dei provvedimenti attuativi.
5. Nell'anno 2011, i contributi alle unioni di comuni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 90 della presente legge, sono concessi ai sensi dell'
articolo 112 della l.r. 65/2010 , e successive modificazioni.
5 quater. Nell'anno 2013 al soggetto succeduto all'esercizio delle funzioni di bonifica dell'estinta unione di comuni dell'Arcipelago Toscano possono essere attribuite le risorse di cui all'articolo 45, nella misura massima di euro 500.000,00. Con deliberazione della Giunta regionale si provvede a definire i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione del finanziamento e per il rimborso e il recupero delle somme anticipate, osservando i termini e le modalità di restituzione di cui allo stesso articolo 45, commi 3 e 5. (80) Comma aggiunto con l.r. 2 maggio 2013, n. 19, art. 4.
7. Le disposizioni del capo III del titolo III, relative ai controlli sulle unioni di comuni, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013. Se alla data medesima sono stati adottati i provvedimenti di sospensione o di scioglimento degli organi dell'unione di comuni ai sensi dei commi 7 e 8 dell'articolo 141 del TUEL, i relativi procedimenti sono conclusi ai sensi delle medesime disposizioni di legge statale.
7 ter. Fino al 31 dicembre 2014, ovvero fino al termine dal quale la legge statale faccia decorrere l’effettivo riordino delle province, le disposizioni di cui all’articolo 51, comma 3, si applicano anche alle convenzioni tra provincia ed enti locali compresi nel suo territorio per l’esercizio di funzioni e compiti di competenza della provincia stessa, già affidati agli enti locali alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini “nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 . (116) Comma aggiunto con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 41.
7 quater. Nell'anno 2015 il numero di funzioni fondamentali di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b), necessario per l'accesso ai contributi dell'articolo medesimo, è fissato in almeno due, e non si considera l’esercizio di almeno una funzione di cui all’articolo 4, comma 1, della l.r. 22/2015 ; nell’anno 2016 il numero di funzioni di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b), è fissato in almeno tre (212) Parole così sostituite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70, art. 17.
. (177) Comma aggiunto con l.r. 3 marzo 2015, n. 22, art. 36.
7 quinquies. Per consentire il progressivo adeguamento dell’esercizio associato negli ambiti di cui all’allegato A, fino alla data di decorrenza dell’obbligo di gestione associata, stabilita dallo Stato, il comune obbligato all’esercizio associato delle funzioni fondamentali può continuare a esercitarle mediante convenzione in aggregazione con comuni non ricompresi nell’ambito di appartenenza del comune medesimo, purché l’aggregazione raggiunga le dimensioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 55. (257) Periodo così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49, art. 18.
Se il comune, ai fini dell’adeguamento di un determinato esercizio associato all’ambito di appartenenza, stipula un nuovo atto associativo con i comuni di detto ambito, la cessazione dal precedente esercizio associato si determina di diritto dopo sei mesi dalla stipula del nuovo atto associativo e l’efficacia di quest’ultimo decorre dalla stessa data, ferma restando la decorrenza più breve prevista dall’atto associativo precedente per il recesso; salvo diverso accordo con i comuni partecipanti alla convenzione cessata, il comune resta obbligato per le obbligazioni assunte e per le spese deliberate prima della cessazione. Le disposizioni derogatorie del presente comma non si applicano nei casi di cui all’articolo 56, per i quali resta ferma l’osservanza degli ambiti e delle forme associative previsti dalle norme ivi richiamate. (177) Comma aggiunto con l.r. 3 marzo 2015, n. 22, art. 36.
7 sexies. Quando l'ambito di dimensione territoriale adeguata di cui all'allegato A, è modificato ai sensi dell'articolo 54, comma 4, il comune procede all'adeguamento dell'esercizio associato entro sei mesi dalla modifica dell'ambito. Si applicano le disposizioni del comma 7 quinquies, secondo periodo. (177) Comma aggiunto con l.r. 3 marzo 2015, n. 22, art. 36.
7 septies. I procedimenti di cui all’articolo 91, comma 5, avviati nell'anno 2016, cessano se, alla data della verifica, lo statuto dell'unione di comuni prevedeva l'esercizio anche di funzioni tra quelle indicate dal medesimo articolo 90, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), e il numero di funzioni esercitate era di almeno due. Le altre risultanze del procedimento avviato sono comunque assunte dalla struttura regionale competente al fine dell'accertamento dei presupposti per l'accesso ai contributi successivi. (213) Comma aggiunto con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70, art. 17.
7 octies. Nell’anno 2019, in deroga alle disposizioni degli articoli 90 e 91, nel procedimento di concessione dei contributi di cui all’articolo 90 non è richiesta, ai soli fini del raggiungimento del numero minimo di funzioni per l’accesso ai contributi, la preventiva verifica di effettività delle funzioni attivate dall’unione per la prima volta nell’anno 2019. Nello stesso anno 2019, in deroga alle disposizioni degli articoli 90 e 91, sono considerate ai fini della concessione dei contributi di cui all’articolo 90, comma 6, anche le funzioni considerate nel procedimento dell’anno 2018. (258) Comma aggiunto con l.r. 26 luglio 2019, n. 49, art. 18.
7 decies. Le verifiche di effettività di cui all’articolo 91, previste per l’anno 2020, sono posticipate all’anno 2022. Negli anni 2020 e 2021, in deroga a quanto previsto dagli articoli 90 e 91, i contributi di cui all’articolo 90 sono concessi unicamente alle unioni già beneficiarie dei contributi dell’anno 2019, alle sole condizioni che non si trovino in fase di scioglimento e che rispettino i requisiti di cui all’articolo 24, comma 4. I contributi concessi nell’anno 2020 non sono soggetti a revoca. Le risorse previste nel bilancio regionale per gli anni 2020 e 2021 e destinate ai contributi dell’articolo 90 sono assegnate a dette unioni in proporzione a quelle concesse nell’anno 2019. Negli stessi anni 2020 e 2021 i contributi di cui all’articolo 82 sono concessi ai piccoli comuni interessati sulla base delle funzioni ivi previste che, alla data di avvio del procedimento di concessione, risultano esercitate ai sensi degli statuti delle unioni cui i medesimi comuni appartengono, indipendentemente dagli esiti dell’ultima verifica di effettività svolta. (264) Comma aggiunto con l.r. 5 maggio 2020,n. 28, art. 3.
(276) Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 2.
7 undecies. Per i contributi di cui all’articolo 82 bis concessi nell’anno 2020, il termine di cinque mesi per la stipula del contratto di affidamento dei lavori, previsto dal comma 10 dell’articolo medesimo, può essere rideterminato con deliberazione della Giunta regionale, anche in relazione a ogni singolo procedimento di concessione .
(264) Comma aggiunto con l.r. 5 maggio 2020,n. 28, art. 3.
Per i medesimi contributi concessi nel 2020, il termine di cui all'articolo 82 bis, comma 9, lettere a), numero 2), e b), numero 1), e comma 10, lettere a) e b), è posticipato al 30 giugno 2021. (277) Periodo aggiunto con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 2.
7 terdecies. I comuni beneficiari del fondo di anticipazione per le spese progettuali di cui all’articolo 93, comma 1, lettera a), tenuti nell’anno 2024 alla restituzione ai sensi dell’articolo 93, comma 4, entro termini per essi non ancora scaduti, possono chiedere la proroga di tali termini fino a un massimo di sessanta mesi dalla data di erogazione del finanziamento regionale, previa deliberazione del consiglio comunale ai sensi dell’articolo 42 del d.lgs. 267/2000. A tali procedure di rimborso non si applica quanto previsto dall’articolo 93, comma 6. (296) Comma aggiunto con l.r. 12 aprile 2024, n. 13, art. 3.
.
7 quaterdecies. Le minori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 7 terdecies sono stimate in euro 189.000,00 per l’anno 2024 e sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 300 “Riscossione crediti di medio-lungo termine” del Titolo 5 “Entrate da riduzione di attività finanziarie” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024. Le relative maggiori entrate, stimate in euro 189.000,00 per l’anno 2026, sono imputate agli stanziamenti della medesima Tipologia 300 “Riscossione crediti di medio-lungo termine” del Titolo 5 “Entrate da riduzione di attività finanziarie” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2026. (296) Comma aggiunto con l.r. 12 aprile 2024, n. 13, art. 3.
Art. 112
- Procedimenti in corso
1. Se alla data di entrata in vigore della presente legge è stato nominato il commissario ai sensi dell'
articolo 9 della l.r. 37/2008 , sono fatti salvi gli atti già adottati dalla Regione sulla base delle suddette disposizioni. Il commissario cessa, in caso di trasformazione della comunità montana, dalla data del decreto di estinzione di cui all'articolo 67, comma 5, ovvero, nel caso di mancata trasformazione della comunità montana, dalla data di adozione della deliberazione di nomina del commissario straordinario di cui all'articolo 72.
2. Se alla data di entrata in vigore della presente legge è stato nominato il commissario straordinario ai sensi dell'
articolo 17, comma 5, della l.r. 37/2008 e delle norme da questo richiamate, sono fatti salvi gli atti già adottati dalla Regione sulla base delle suddette disposizioni. Se l'ente non è stato estinto all'entrata in vigore della presente legge, ai fini della conclusione del procedimento di estinzione e degli effetti di questa, si applicano unicamente le disposizioni del titolo IV, capo II, sezione III, della presente legge; le disposizioni suddette che fanno riferimento alle comunità montane si intendono riferite alle unioni di comuni di cui deve provvedersi all'estinzione
, e quelle che fanno riferimento alla provincia si intendono riferite alla provincia competente in via prevalente sul territorio dell'unione (17) Parole inserite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 34.
si applica altresì l'articolo 78. Il commissario straordinario in carica provvede ad adeguare il piano di successione e subentro ai sensi dell'articolo 73.
(18) Periodo prima modificato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 34. Poi periodo soppresso con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59, art. 30.
3. Se alla data di entrata in vigore della presente legge è stato nominato il commissario di cui all'
articolo 15, comma 5, della l.r. 37/2008 , il commissario resta in carica per la gestione dell'ente fino alla sua trasformazione ai sensi degli articoli 67 e seguenti della presente legge, ovvero fino alla data di adozione della deliberazione di nomina del commissario straordinario di cui all'articolo 72. In deroga al termine previsto dall'atto di nomina del commissario, l'unione di comuni provvede all'insediamento degli organi nel termine previsto dall'articolo 67, comma 3.
CAPO IV
- Modifiche e abrogazioni
Art. 113
Abrogato.
Art. 114
“k) sistema delle posizioni debitorie previsto all’art. 9, ivi compreso il sistema informativo tributario regionale di cui all’
articolo 22 della l.r. 31/2005 ed il sistema informativo del
catasto, della fiscalità e del territorio”.
Art. 115
“f) 3 presidenti di unioni di comuni.”.
2. All’
articolo 6 della l.r. 36/2000 , nella rubrica e nel comma 1, le parole
“Comunità montane”
sono sostituite dalle seguenti:
“unioni di comuni”
.
4. Il presidente della comunità montana che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta componente del CAL continua ad esercitare la propria funzione fino all'estinzione della comunità montana ai sensi della presente legge. Dalla data di estinzione della comunità montana, il presidente della comunità montana medesima è sostituito nel CAL dal presidente dell'unione di comuni che è subentrata, per trasformazione, alla comunità montana estinta. In caso di mancato subentro di unione di comuni e comunque in tutti i casi previsti dall'
articolo 9 della l.r. 36/2000 , si provvede all’elezione ordinaria del nuovo componente del CAL.
Art. 116
- Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
e) gli articoli 2, 5, e 8
della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 );
f) gli articoli 2, 5, e 8
della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e di compiti in materia urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal
d.lgs 31 marzo 1998, n. 112 );
r) la
legge regionale 5 agosto 2010, n. 46 (Disposizioni relative al patto di stabilità territoriale ai sensi dell'
articolo 77-ter, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 . Modifiche alla
legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 “Norme generali in materia di tributi regionali”);
s) la
legge regionale 15 novembre 2011, n. 59 (Individuazione dei limiti demografici minimi per le forme associative dei comuni ai sensi delle norme statali in materia di stabilizzazione finanziaria);
2. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati, all'entrata in vigore della presente legge, sulla base delle disposizioni abrogate ai sensi del comma 1, ancorché non espressamente richiamati dalle disposizioni della presente legge.
3. Le disposizioni della
l.r. 39/2004 , cui si fa riferimento nelle leggi e negli atti regionali, si intendono riferite alle corrispondenti disposizioni degli articoli da 79 a 82 della presente legge.
Art. 117
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.