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Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66

Legge finanziaria per l'anno 2012.

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 28 dicembre 2011

SEZIONE X bis
Art. 150 bis
- Contributo straordinario di solidarietà a seguito dell'attentato del 13 dicembre 2011(35)

Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35, art. 11.

1. È assegnato un contributo straordinario una tantum, a titolo di manifestazione di solidarietà da parte della Regione Toscana, a ciascuna delle famiglie dei cittadini senegalesi deceduti nell'attentato del 13 dicembre 2011 a Firenze, nonché al cittadino senegalese che, nella stessa circostanza, ha riportato lesioni personali gravissime.
2. Ai fini del comma 1 è istituito un fondo di euro 20.000,00 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
3. La Giunta regionale con deliberazione stabilisce le modalità per l’erogazione dei contributi a valere sul fondo del comma 2.
4. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 20.000,00 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, cui si fa fronte mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 1111 “Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata – Spese correnti” del bilancio di previsione 2012 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012-2014, annualità 2013 e 2014.
Art. 150 ter
- Promozione e sviluppo del processo di riorganizzazione dei comuni(36)

Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35, art. 12.

1. Al fine di sostenere il processo di riorganizzazione dei comuni di cui alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), la Giunta regionale, con le modalità stabilite con propria deliberazione, può concedere contributi straordinari, nell'anno 2012, in misura complessivamente non superiore a 150.000,00 euro, finalizzati al sostegno di progetti promossi dalle associazioni rappresentative di comuni di cui all’articolo 4 della legge medesima.
2. I contributi sono concessi prioritariamente ai progetti volti a favorire l’esercizio in forma associata del maggior numero di funzioni.
3. All’attuazione del comma 1 si provvede nell’ambito delle risorse di cui all’UPB 111 "Azioni di sistema Regione-Enti locali – spese correnti" del bilancio di previsione 2012.
4. Agli oneri per l'esercizio 2013 si provvede con legge di bilancio, fermo restando il limite di cui al comma 1.
Art. 150 quater
- Contributo straordinario alla Provincia di Livorno(37)

Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35, art. 13.

1. In alternativa alla concessione di risorse di cui all’articolo 76, comma 1, terzo periodo, della l.r. 68/2011, è concesso per l’anno 2012 alla Provincia di Livorno, per le medesime finalità, un contributo straordinario di 700.000,00 euro.
2. All’attuazione del comma 1 si provvede nell’ambito delle risorse di cui all’ UPB 111 “Azioni di sistema Regione-Enti locali – Spese correnti” del bilancio di previsione 2012.
3. Agli oneri per gli esercizi 2013 e 2014 si provvede con legge di bilancio, fermo restando l’importo massimo di cui al comma 1.
Art. 150 quinquies
- Anticipazione straordinaria al Comune di Pisa per il progetto People Mover(38)

Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35, art. 14.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare a favore del Comune di Pisa, per l'anno 2012, la cifra massima di euro 1.000.000,00, a valere su risorse regionali, quale anticipazione straordinaria delle risorse previste dal Por-Creo FERS 2007 – 2013, per la progettazione del collegamento People Mover tra l’aeroporto Galileo Galilei di Pisa e la stazione ferroviaria di Pisa Centrale, nonché delle opere connesse.
2. La Regione provvederà a recuperare l’anticipazione a valere sulle risorse comunitarie di cui al comma 1, o, in caso di mancata attribuzione o revoca delle stesse da parte della Commissione europea, a trattenere tale importo da erogazioni dovute al Comune di Pisa, anche relative ad altri contributi concessi a qualunque titolo.
3. L’erogazione di cui al comma 1, è subordinata alla stipula, tra la Regione Toscana ed il Comune di Pisa, di un accordo volto a stabilire le condizioni per l’attribuzione ed il recupero delle risorse anticipate.
4. All’onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte con contestuale pari previsione di entrata e di spesa , mediante lo stanziamento iscritto, per la parte entrata nella UPB 461 “Riscossione di crediti” e per la spesa, nella UPB 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2012.
Art. 150 sexies
- Campionati mondiali di ciclismo 2013 e iniziative di accompagnamento(39)

Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35, art. 15.

1. La Regione Toscana, in vista dello svolgimento dei campionati mondiali di ciclismo a Firenze nell'anno 2013, promuove iniziative di accompagnamento nonché propedeutiche all'evento.
2. La Regione definisce, nella sede di coordinamento istituita per l'organizzazione dei mondiali del 2013, e in raccordo con gli altri soggetti coinvolti, i contenuti delle iniziative e il relativo calendario.
3. Sulla base delle determinazioni di cui al comma 2, la Giunta regionale approva il quadro degli interventi e delle iniziative proprie e di quelle (47)

Parole inserite con l.r. 26 novembre 2012, n. 64, art. 3.

alle quali concorre attraverso la concessione di propri contributi. La Giunta regionale definisce contestualmente i criteri di concessione dei contributi agli enti locali ed agli altri soggetti realizzatori eventualmente individuati.
4. La Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione sull’andamento dell’evento e sugli interventi attuati.
5. Per l’attuazione di quanto previsto ai commi precedenti è autorizzata la spesa di euro 150.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 131 "Attività di carattere istituzionale – Spese correnti" del bilancio di previsione 2012.
Art. 150 septies
- Contributo al Comitato organizzatore per l'organizzazione dei campionati mondiali di ciclismo del 2013(40)

Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35, art. 16, ed ora abrogato con l.r. 22 luglio 2013, n. 39, art. 6.

Abrogato.
Art. 150 octies
- Contributo straordinario per la parziale copertura degli oneri di manutenzione dell’invaso di Bilancino(41)

Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35, art. 17.

1. A seguito della cessazione della gestione commissariale di cui alla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Realizzazione opere idrogeologiche per il completamento della diga di Bilancino / Gestione commissariale) la Giunta regionale è autorizzata ad erogare, per l’anno 2012, a favore di Publiacqua S.p.A., un contributo straordinario pari a euro 96.000,00 finalizzato alla copertura degli oneri di manutenzione dell’invaso di Bilancino relativi alla quota parte degli stessi funzionale alla laminazione delle piene.
2. All’onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte con le risorse iscritte sulla UPB 412 “ Approvvigionamento idrico - Spese correnti" del bilancio di previsione 2012.
Art. 150 novies
- Contributo straordinario al soggetto consortile di cui all'articolo 8 della l.r. 73/2008(42)

Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35, art. 18.

1. La Regione destina per l’anno 2012 al soggetto consortile multidisciplinare di cui all’articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali) un contributo straordinario di euro 200.000,00, per promuovere l’avvio di specifiche iniziative finalizzate a favorire l'accesso dei professionisti, con particolare riferimento ai giovani, alle risorse regionali, nazionali e comunitarie.
2. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 200.000,00 per l’anno 2012, si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 513 "Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo – Spese correnti" del bilancio di previsione 2012.
Art. 150 decies
- Contributo straordinario alla Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro(43)

Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35, art. 19.

1. È assegnato un contributo straordinario una tantum pari ad euro 120.000,00 alla Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, per il concorso alle spese sostenute per gli allestimenti e gli interventi necessari a garantire la sicurezza, in occasione della visita ufficiale di Papa Benedetto XVI del 13 maggio 2012.
2. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le modalità per l’assegnazione, l’erogazione e la rendicontazione del contributo di cui al comma 1.
3. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 120.000,00 per l’anno 2012 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 131 “Attività di carattere istituzionale – Spese correnti” del bilancio di previsione 2012.
Art. 150 undecies
- Sostegno per l'avvio dell'attività della Scuola Superiore di Magistratura(44)

Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35, art. 20.

1. La Regione Toscana mette a disposizione del Ministero della Giustizia l'infrastruttura telematica necessaria per l'avvio della Scuola Superiore di Magistratura, con sede presso il Comune di Scandicci nel complesso monumentale di Villa Castelpulci, nonché, con contratto di comodato gratuito, i beni mobili e strumentali necessari per il funzionamento della stessa.
2. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata per l’anno 2012 la spesa massima di euro 500.000,00 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 135 “Attività di carattere istituzionale – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2012.
Art. 150 duodecies
- Contributo straordinario di solidarietà a seguito dell’aggressione ai carabinieri durante controlli dopo un rave-party il 25 aprile 2011 a Pitigliano(45)

Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35, art. 21.

1. È assegnato un contributo straordinario una tantum, a titolo di manifestazione di solidarietà da parte della Regione Toscana, alla famiglia del carabiniere deceduto in seguito all’aggressione verificatasi durante i controlli eseguiti dopo un rave-party il 25 aprile 2011 a Pitigliano, nonché al collega che, nella stessa circostanza, ha riportato lesioni personali gravissime e permanenti.
2. Ai fini del comma 1 è istituito un fondo di euro 20.000,00 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
3. La Giunta regionale, con deliberazione, stabilisce le modalità per l’erogazione dei contributi a valere sul fondo del comma 2.
4. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 20.000,00 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, cui si fa fronte mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 1.1.11 “Interventi a favore del terrorismo e della criminalità organizzata – Spese correnti” del bilancio di previsione 2012 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012–2014, annualità 2013 e 2014.
Art. 150 terdecies
- Decorrenza attribuzione risorse all’Autorità portuale regionale (48)

Articolo inserito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64, art. 4.

1. Le risorse per l’esercizio delle funzioni concernenti le concessioni di beni del demanio marittimo e la gestione e manutenzione delle aree portuali di Viareggio, Giglio, Porto Santo Stefano e Marina di Campo sono attribuite ai comuni medesimi fino alla data di costituzione di tutti gli organi dell’Autorità portuale regionale di cui legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005). A partire da tale data le risorse sono attribuite all’Autorità portuale regionale.
Art. 150 quaterdecies
- Contributo straordinario al Comune di Abetone (49)

Articolo inserito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64, art. 5.

1. È assegnato per l’anno 2012 al Comune di Abetone un contributo straordinario una tantum, pari ad euro 100.000,00, destinato a finanziare progetti d’investimento finalizzati a contrastare lo stato di difficoltà economica del sistema neve nella Montagna pistoiese.
2. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le modalità per l’assegnazione, l’erogazione e la rendicontazione del contributo di cui al comma 1.
3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 per l'anno 2012, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 516 "Sviluppo locale - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2012.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 59 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 28 gennaio 2000, n. 6 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 22 giugno 2009, n. 30 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 17 luglio 2009, n. 39 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 19 novembre 1999, n. 60 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 16 marzo 1994, n. 24 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 agosto 1997, n. 65 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 21 maggio 2008, n. 28 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 5 agosto 2010, n. 47 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 30 ottobre 2010, n. 55 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 7 maggio 1985, n. 59 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 6 settembre 1993, n. 67 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 aprile 1995, n. 49 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 27 luglio 1995, n. 83 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 5 aprile 2004, n. 21 .

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Articolo abrogato con l.r. 6 giugno 2012, n. 26 , art. 8.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 22 ottobre 2008, n. 53 .

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Nota soppressa.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 1 agosto 2011, n. 35 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 23 luglio 2009, n. 40 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 12 febbraio 2010, n. 10 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 6 agosto 2001, n. 36 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 27 giugno 1997, n. 45 .

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79 , art. 48.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 15 novembre 2011, n. 58 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 9 gennaio 2009, n. 3 .

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Articolo abrogato con l.r. 21 maggio 2012, n. 21 , art. 6.

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Punto abrogato con l.r. 21 maggio 2012, n. 21 , art. 6.

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Articolo abrogato con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 8.

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Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 9, ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79 , art. 48.

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Sezione inserita con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 10.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 14.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 15.

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Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 16, ed ora abrogato con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 17.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 18.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 19.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 20.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 21.

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Allegato prima sostituito con l.r. 14 settembre 2012, n. 49 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 6.

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Parole inserite con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 5.

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Tabella così sostituita con l.r. 26 novembre 2012, n. 66 , art. 5.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 38.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 39.

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Lettera abrogata con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 39.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 39.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 40.

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 20.

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Comma così sostituito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 2.

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 39.

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Parola così sostituita con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 40.

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Comma così sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 39.

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Comma così sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 9.

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Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n.90 , art.60.

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 48.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 48.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

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Articolo abrogato con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 4.

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Articolo abrogato con l.r. 5 aprile 2017, n. 17 , art. 13.

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Articolo abrogato con l.r. 17 luglio 2019, n. 44, art. 25 , che al 2° comma recita: “Restano in vigore tutte le disposizioni che disciplinano il consorzio che non contrastano con la presente legge.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.