Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66
Legge finanziaria per l'anno 2012.
Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 28 dicembre 2011
SEZIONE I
- Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell’IRPET)
Art. 12
- Modifiche all'articolo 19 della l.r. 59/1996 (2)
1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell’IRPET) le parole "
2.631.894,34
" sono sostituite dalle seguenti: "2.906.394,34
".2. Al comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 59/1996 le parole: "
31 ottobre
" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre
" e le parole: “31 dicembre
” sono sostituite dalle seguenti: “31 gennaio
”.”.Art. 13
- Norma finanziaria(32)
Abrogato.
Note del Redattore:
Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 9, ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79 , art. 48.
Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 16, ed ora abrogato con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 6.
Allegato prima sostituito con l.r. 14 settembre 2012, n. 49 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 6.
Articolo abrogato con l.r. 17 luglio 2019, n. 44, art. 25 , che al 2° comma recita: “Restano in vigore tutte le disposizioni che disciplinano il consorzio che non contrastano con la presente legge.”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.