Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66
Legge finanziaria per l'anno 2012.
Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 28 dicembre 2011
CAPO II
- Azioni ed interventi relativi alle principali infrastrutture regionali per la mobilità
Art. 95
- Azioni ed interventi relativi alle principali infrastrutture regionali per la mobilità
1. La Giunta regionale assicura il costante monitoraggio delle procedure finalizzate alla realizzazione, sul territorio regionale, delle opere di potenziamento e messa in sicurezza della rete infrastrutturale relative a:
a) Autostrada del sole A1;
b) Autostrada Firenze-Mare A11;
c) Autostrada Tirrenica A12;
d) Itinerario europeo Grosseto-Fano E 78;
e) Raccordo Autostradale Siena-Firenze.
f) Il raddoppio della ferrovia Pistoia-Lucca sulla base di protocolli sottoscritti con Rete Ferroviaria Italiana - RFI.
2. Entro il 31 marzo 2013 la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale la proposta di aggiornamento del programma della viabilità di interesse regionale, definendo gli interventi di adeguamento della strada regionale Firenze-Pisa-Livorno e le forme di gestione e finanziamento della relativa infrastruttura. (53)
3. La Giunta regionale assicura il monitoraggio delle procedure relative alla realizzazione del nodo per l’alta velocità ferroviaria di Firenze.
4. Relativamente agli interventi di cui ai commi 1 e 3, la Giunta regionale si attiva in particolare al fine di monitorare:
a) l’attuazione del protocollo di intesa sugli interventi di Autostrade per l'Italia nella Regione Toscana, sottoscritto il 4 agosto 2011 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ANAS, Regione Toscana, enti locali interessati ed Autostrade per l'Italia;
b) l’attuazione degli accordi sottoscritti con il Governo per la realizzazione del nodo di Firenze per l’alta velocità ferroviaria, nonché dell’accordo stipulato in data 3 agosto 2011 tra Rete Ferroviaria Italiana, Regione Toscana, Provincia di Firenze e Comune di Firenze;
c) il processo di approvazione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del progetto definitivo dell’autostrada Tirrenica A 12, verificando in particolare il rispetto delle indicazioni espresse al riguardo dalla Giunta regionale.
5. Nel caso in cui l’attività di monitoraggio evidenzi ritardi, la Giunta regionale pone in essere tutte le iniziative di carattere propositivo e propulsivo atte a favorire la prosecuzione dei relativi procedimenti.
6. Sugli esiti del monitoraggio e sulle eventuali iniziative assunte, la Giunta regionale svolge una periodica comunicazione al Consiglio regionale.
Note del Redattore:
Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 9, ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79 , art. 48.
Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 16, ed ora abrogato con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 6.
Allegato prima sostituito con l.r. 14 settembre 2012, n. 49 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 6.
Articolo abrogato con l.r. 17 luglio 2019, n. 44, art. 25 , che al 2° comma recita: “Restano in vigore tutte le disposizioni che disciplinano il consorzio che non contrastano con la presente legge.”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.