Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66
Legge finanziaria per l'anno 2012.
Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 28 dicembre 2011
CAPO V
- Riduzione della spesa relativa a organismi collegiali e monocratici nell'ambito del sistema regionale
SEZIONE I
- Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 59 (Norme per il riassetto del Consorzio Zona Industriale Apuana ai sensi dell'art. 65 del d.p.r. 616/1977 )
Art. 59
1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 7 maggio 1985, n. 59 (Norme per il riassetto del Consorzio Zona Industriale Apuana ai sensi dell'art. 65 del d.p.r. 616/1977), è sostituita dalla seguente:
"
a) le attribuzioni e le modalità di funzionamento e di definizione degli emolumenti degli organi;
".2. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 59/1985 è sostituita dalla seguente:
"
d) le modalità per consentire ai soggetti di cui all’articolo 2, di aderire al Consorzio e di recedere dallo stesso.".
Art. 60
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 59/1985 è inserito il seguente:
"
2 bis. Il programma di attività e il piano di ripartizione dei contributi sono sottoposti a revisione, con le modalità di cui all’articolo 9, in caso di recesso da parte di uno o più consorziati.
".Art. 61
- Norme transitorie (74)
1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge lo statuto del Consorzio Zona Industriale Apuana è adeguato alle disposizioni degli articoli 59 e 60.
2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, gli organi del Consorzio provvedono alle riduzioni delle indennità e degli emolumenti per essi stabiliti, in attuazione dell’articolo 6, commi 1 e 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 .
SEZIONE II
- Modifiche alla legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 (Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio)
Art. 62
- Modifiche all’articolo 2 della l.r. 67/1993 (13)
1. Al comma 11 dell'articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 (Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio), le parole: "
euro 49,00
" sono sostituite dalle seguenti: "euro 30,00
".Art. 63
- Modifiche all’articolo 6 della l.r. 67/1993 (13)
1. Al comma 12 dell'articolo 6 della l.r. 67/1993 le parole: "
euro 49,00
" sono sostituite dalle seguenti: "euro 30,00
".SEZIONE III
- Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale)
Art. 64
- Modifiche all’articolo 3 della l.r. 49/1995 (14)
1. Al comma 7 dell’articolo 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale), le parole: "
euro 61,00 lordi
" sono sostituite dalle seguenti: "euro 30,00
".SEZIONE IV
- Modifiche alla legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell'Azienda Regionale Agricola di Alberese)
Art. 65
- Modifiche all’articolo 3 della l.r. 83/1995 (15)
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell'Azienda Regionale Agricola di Alberese), è abrogata.
Art. 66
- Modifiche all'articolo 5 della l.r. 83/1995 (15)
1. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 83/1995, le parole: "
30 settembre
" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre
".Art. 67
- Modifiche all’articolo 9 della l.r. 83/1995 (15)
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 83/1995 le parole "
dell’amministratore, dei membri del collegio dei revisori e del comitato consultivo
" sono sostituite dalle seguenti: "dell’amministratore e dei membri del collegio dei revisori
".Art. 68
- Modifiche all’articolo 10 della l.r. 83/1995 (15)
1. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 83/1995 le parole: "l’amministratore, i revisori e il comitato consultivo" sono sostituite dalle seguenti: "l’amministratore e i revisori".
2. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 83/1995 è abrogata.
Art. 69
- Modifiche all’articolo 11 della l.r. 83/1995 (15)
1. Al comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 83/1995 le parole: "
e dei pareri del Comitato consultivo
" sono soppresse.2. Al comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 83/1995 le parole: "
e dei pareri del Comitato consultivo
" sono soppresse.Art. 70
1. Gli articoli 12 e 12 bis della l.r. 83/1995 sono abrogati.
SEZIONE V
- Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2004, n. 21 (Disciplina dei distretti rurali)
Art. 71
- Modifiche all’articolo 4 della l.r. 21/2004 (72)
Abrogato.
SEZIONE VI
- Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2006, n. 26 (Istituzione delle commissioni ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 e disciplina del procedimento per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili ed aree di particolare pregio paesaggistico)
Art. 72
- Modifiche all’articolo 5 della l.r. 26/2006 (17)
1. Dopo il comma 7 dell’articolo 5 della legge regionale 29 giugno 2006, n. 26 (Istituzione delle commissioni ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 e disciplina del procedimento per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili ed aree di particolare pregio paesaggistico), è aggiunto il seguente:
"
7 bis. La partecipazione alle sedute della commissione è gratuita.
".Art. 73
- Abrogazione dell’articolo 6 della l.r. 26/2006
1. L’articolo 6 della l.r. 26/2006 è abrogato.
Note del Redattore:
Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 9, ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79 , art. 48.
Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 16, ed ora abrogato con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 6.
Allegato prima sostituito con l.r. 14 settembre 2012, n. 49 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 6.
Articolo abrogato con l.r. 17 luglio 2019, n. 44, art. 25 , che al 2° comma recita: “Restano in vigore tutte le disposizioni che disciplinano il consorzio che non contrastano con la presente legge.”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.