Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66
Legge finanziaria per l'anno 2012.
Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 28 dicembre 2011
CAPO IV
- Disposizioni di riordino e razionalizzazione organizzativa
SEZIONE I
- Riordino di ARTEA - Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura)
Art. 17
- Inserimento del Capo I nella l.r. 60/1999 (6)
1. Prima dell’articolo 1 della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura) è inserito il capo I - Oggetto e competenze.
Art. 18
- Modifiche all’articolo 1 della l.r. 60/1999 (6)
1. Il comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:
"2. L’ARTEA ha personalità giuridica pubblica ed è dotata di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, patrimoniale.".
Art. 19
- Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 60/1999 (6)
1. L’articolo 2 della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 2 - Competenze
1. L’ARTEA svolge per la Regione Toscana le funzioni di organismo pagatore ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune.
2. Sono inoltre affidate all’ARTEA le seguenti funzioni:
a) gestione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole di cui all’articolo 3 della legge regionale 8
marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura) e dei procedimenti amministrativi ad essa strettamente connessi;
b) pagamento di programmi regionali e comunitari in agricoltura sulla base di quanto stabilito negli
strumenti di programmazione di cui all’articolo 10 e nei documenti di attuazione di cui all’articolo 10
ter della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale);
c) organismo intermedio di programmi regionali e comunitari diversi da quelli di cui al comma 1 e
comma 2, lettera b), secondo quanto stabilito negli strumenti di programmazione di cui all’articolo 10 e nei documenti di attuazione di cui all’articolo 10 ter della l.r. 49/1999.".
Art. 20
- Inserimento del Capo II nella l.r. 60/1999 (6)
1. Dopo l’articolo 2 della l.r. 60/1999 è inserito il capo II - Funzioni di organismo pagatore.
Art. 21
- Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 60/1999 (6)
1. L’articolo 3 della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 3 - Funzioni di organismo pagatore
1. L’ARTEA svolge le funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, nel rispetto del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR e delle linee direttrici impartite dalla Commissione europea. In particolare l'ARTEA provvede:
a) all'autorizzazione e controllo dei pagamenti;
b) all'esecuzione dei pagamenti;
c) alla contabilizzazione dei pagamenti;
d) al raccordo operativo con l'organismo di coordinamento anche per la comunicazione alla Commissione europea relativamente alle informazioni istituzionali previste dai regolamenti comunitari;
e) all’attuazione di altri adempimenti previsti dalla normativa comunitaria in raccordo con le autorità nazionali competenti.
2. L'autorizzazione e controllo dei pagamenti è finalizzata a determinare l'importo che deve essere pagato al richiedente sulla base della relativa attività istruttoria e comprende i controlli amministrativi ed in loco.
3. L'esecuzione dei pagamenti è finalizzata ad erogare al richiedente l’importo autorizzato.
4. La contabilizzazione dei pagamenti è finalizzata alla registrazione, in formato elettronico, di tutti i pagamenti effettuati nei conti dell'ARTEA ed alla preparazione di sintesi periodiche di spesa, ivi incluse le dichiarazioni mensili, trimestrali e annuali destinate alla Commissione europea.
5. Il raccordo operativo con l'organismo di coordinamento consiste nel fornire allo stesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del d.lgs. 165/1999, tutte le informazioni occorrenti per le comunicazioni alla Commissione europea previste dalla normativa comunitaria in materia.
6. Il raccordo con le autorità nazionali competenti consiste nell'inoltro delle richieste di anticipazioni di spesa, nonché delle relative rendicontazioni periodiche e annuali e di quanto altro previsto dalla normativa comunitaria.".
Art. 22
- Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 60/1999 (6)
1. L’articolo 4 della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 4 - Controlli nell’esercizio della funzione di organismo pagatore
1. L’ARTEA mette in atto le procedure idonee ad assicurare la verifica della conformità delle domande alle condizioni richieste per la concessione degli aiuti. Le procedure sono eseguite con metodi di controllo amministrativo e a campione nel rispetto delle normative comunitarie.
2. Il controllo amministrativo, che include anche controlli incrociati, prevede la verifica di tutti gli
elementi che giustificano i pagamenti ai soggetti richiedenti. Il controllo si svolge anche attraverso un confronto con i dati del sistema informativo regionale avvalendosi dei servizi forniti dall’Agenzia
per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e dal sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell’articolo 55, commi 14 e 15 della l. 27 dicembre 1997 n. 449).
3. I sistemi informativi sono adeguatamente protetti, anche garantendo il rispetto delle prescrizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
4. Nel caso di affidamento di compiti ad altro organismo ai sensi degli articoli 5 e 6 bis, l’ARTEA sottopone a verifica l’applicazione delle procedure utilizzate da tale soggetto e definite da atti regionali o da specifiche convenzioni.
5. L’ARTEA, in caso di accertamento di irregolarità, applica quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia e, qualora sia stato percepito indebitamente un aiuto, procede al recupero delle somme già corrisposte, secondo i criteri previsti dalla normativa comunitaria. L’ARTEA applica altresì tutte le sanzioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.
6. L’ARTEA pone in essere attività di monitoraggio tese a verificare l’applicazione di regolamenti, orientamenti, procedure e l’attività svolta da soggetti esterni.".
Art. 23
- Modifiche all’articolo 5 della l.r. 60/1999 (6)
1. Il comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:
"3. L'ARTEA può delegare la funzione di autorizzazione ai pagamenti di cui all'articolo 3 ed i relativi controlli di cui all'articolo 4, per le tipologie di spesa relative al programma di sviluppo rurale e per quelle che comportano investimenti, agli enti locali territoriali che la esercitano nel rispetto delle condizioni previste dal punto 1, lettera c) dell'allegato al reg. (CE) 885/2006. Per lo svolgimento delle funzioni suddette, previa stipula di apposite convenzioni, gli uffici degli enti locali sono collegati al sistema informatico-gestionale dell'ARTEA, al sistema informativo regionale e al SIAN di cui al d.lgs. 173/1998.".
Art. 24
1. Dopo l’articolo 6 della l.r. 60/1999 è inserito il seguente:
"Art. 6 bis - Rapporto con enti locali e altri soggetti
1. Nei casi in cui le funzioni procedimentali propedeutiche alla funzione di autorizzazione al pagamento siano svolte da soggetti diversi dall’ARTEA, la Giunta regionale, sentita l’ARTEA, adotta specifiche disposizioni per lo svolgimento delle suddette funzioni.
2. I soggetti che, ai sensi della normativa regionale vigente, svolgono le funzioni procedimentali propedeutiche alla funzione di autorizzazione al pagamento, sono tenuti a:
a) operare sulla base delle disposizioni regionali di cui al comma 1;
b) inserire gli esiti delle operazioni effettuate nel sistema informativo dell’ARTEA e contestualmente attestare il rispetto delle procedure.".
Art. 25
1. Prima dell’articolo 7 della l.r. 60/1999 è inserito il capo III - Disposizioni generali.
Art. 26
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 60/1999 le parole: “
articolo 10
” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 11
”.2. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 60/1999 le parole: “
articolo 3, comma 7
” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 15, comma 6
”.3. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 60/1999 è sostituita dalla seguente:
"
e) individua, su proposta del Direttore, le risorse umane da destinare all’ARTEA nell’ambito della dotazione organica complessiva della Giunta regionale;
".4. La lettera f) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 60/1999 è abrogata.
Art. 27
1. Il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:
"1. Il Direttore dell’ARTEA è nominato dal Presidente della Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), fra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private di rilevanti dimensioni."
2. Al comma 4 dell’articolo 9 della l.r. 60/1999 la parola: "
deliberazione
" è sostituita dalle seguenti: "decreto del Presidente
".Art. 28
1. L’articolo 10 della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:
"
Art. 10 - Attribuzioni del Direttore
1. Il Direttore:
a) rappresenta legalmente l’ARTEA e ne cura la gestione tecnica e amministrativa;
b) adotta gli atti organizzativi generali nel rispetto di quanto previsto nell’articolo 14 e propone alla Giunta regionale la quantificazione delle risorse umane da destinare ad ARTEA;
c) costituisce e modifica le strutture interne, nomina e revoca i responsabili nell’ambito di uno specifico stanziamento determinato e assegnato dalla Giunta regionale;
d) assegna ai settori gli obiettivi e le risorse umane necessarie;
e) adotta ogni altro provvedimento in materia di gestione del personale e di utilizzo delle risorse finanziarie, e propone ogni ulteriore iniziativa per la realizzazione dei compiti di cui all’articolo 2;
f) adotta il regolamento di amministrazione e contabilità;
g) adotta per ciascuna tipologia di erogazione finanziaria specifici manuali procedimentali in applicazione della normativa comunitaria;
h) adotta tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione delle attività dell’ARTEA.
".Art. 29
1. Nel comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 60/1999 le parole "
del FEOGA sezione garanzia
" sono sostituite dalle seguenti: "dei fondi comunitari
".2. Nel comma 6 dell’articolo 11 della l.r. 60/1999 le parole "
a carico del FEOGA sezione garanzia
" sono soppresse.Art. 30
- Abrogazione dell’articolo 12 della l.r. 60/1999
1. L’articolo 12 della l.r. 60/1999 è abrogato.
Art. 31
- Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 60/1999 (6)
1. L’articolo 13 della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 13 - Personale
1. Il personale assegnato ad ARTEA appartiene al ruolo organico della Giunta regionale.
2. Per la gestione di programmi comunitari e nazionali, l’ARTEA può chiedere alla Giunta regionale l’assunzione di personale a tempo determinato, nell’ambito della gestione dei fondi pertinenti ai suddetti programmi.".
Art. 32
1. L’articolo 14 della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 14 - Struttura dell’ARTEA
1. L’organizzazione interna dell’ARTEA è strutturata in modo da garantire che le funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), siano svolte in articolazioni e livelli di responsabilità opportunamente distinti.
2. L’ARTEA dispone di una unità organizzativa indipendente che riferisce direttamente al direttore per lo svolgimento di attività di controllo interno delle funzioni di organismo pagatore.
3. L’ARTEA assicura la gestione del sistema informativo attraverso unità organizzative distinte.".
Art. 33
1. Dopo l’articolo 14 della l.r. 60/1999 è inserito il seguente:
"Art. 14 bis - Sistema informativo
1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l’ARTEA si avvale di un proprio sistema informativo che fa parte del sistema informativo regionale (SIR) ed è conforme alle disposizioni e agli standard di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza).".
Art. 34
1. L’articolo 15 della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 15 - Bilancio, contabilità e certificazione
1. L’esercizio amministrativo dell’ARTEA inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno.
2. Il direttore adotta:
a) il bilancio preventivo economico, entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce;
b) il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce.
3. Gli atti di cui al comma 2 sono inviati, entro cinque giorni dalla loro adozione, alla Giunta regionale, che:
a) approva il bilancio preventivo economico entro sessanta giorni, acquisito il parere del Consiglio regionale;
b) trasmette il bilancio di esercizio al Consiglio regionale, che lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento.
4. Il bilancio preventivo economico è adottato in conformità allo schema approvato dalla Giunta
regionale e traduce in termini economici il programma delle attività e il piano triennale degli
investimenti ad esso allegati.
5. Il bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, per la cui redazione si applicano gli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili. La struttura del bilancio di esercizio si conforma allo schema deliberato dalla Giunta regionale, che comprende allegati illustrativi della gestione finanziaria aggregati secondo le disposizioni sul consolidamento dei conti del settore pubblico allargato.
6. L’ARTEA, contestualmente al bilancio di esercizio, invia annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, sull'andamento della gestione e sulla situazione dei fondi ad essa assegnati in gestione, e provvede a fornire alla Regione le informative richieste.
7. L’ARTEA provvede all’acquisizione di forniture e servizi ed alla esecuzione dei lavori secondo la normativa vigente in materia.
8. I conti annuali riferiti all'attività di organismo pagatore per le spese a carico dei fondi comunitari sono certificati ai sensi dell’articolo 13 del d. lgs. 165/1999.".
Art. 35
- Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 60/1999 (6)
1. L’articolo 16 della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 16 - Gestione delle risorse finanziarie
1. Le entrate dell’ARTEA sono determinate:
a) dalle somme di provenienza dall’Unione europea (UE) per il finanziamento o il cofinanziamento del funzionamento degli organismi pagatori e dai rimborsi forfettari da parte dei fondi comunitari;
b) dalle risorse assegnate ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del d.lgs. 165/1999;
c) dal contributo ordinario assegnato dalla Regione per l’esercizio delle funzioni svolte ai sensi dell’articolo 2;
d) da ogni altro contributo o provento ricevuto, ivi compresi i proventi patrimoniali, i lasciti e le donazioni.
2. Non costituiscono entrate ai sensi del comma 1, lettera a), le assegnazioni a carico del bilancio regionale, dello Stato o della UE destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuto, relative a contributi previsti da regolamenti comunitari, nell’ambito delle funzioni previste dall’articolo 2, comma 1. Le somme per la gestione degli aiuti comunitari sono gestite su un conto infruttifero intestato all’ARTEA con la dizione "Aiuti comunitari" da tenersi presso la propria tesoreria. Tali somme, così identificate, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell’ARTEA.
3. I fondi attribuiti dalla Regione per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 2, destinati ad essere erogati a terzi a titolo di aiuto/contributo non costituiscono entrate dell’ARTEA e sono gestiti su conti fruttiferi da tenersi presso la tesoreria.
4. L’ARTEA individua, ai sensi del d.lgs. 163/2006, un istituto bancario per l’attività di tesoreria relativa al pagamento dei premi e contributi, nonché alla gestione delle spese di funzionamento.
5. L’ARTEA stipula con l’istituto bancario, individuato ai sensi del comma 4, la convenzione di cui all’articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).".
Art. 36
- Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 60/1999 (6)
1. L’articolo 17 della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:
"
Art. 17 - Regolamento di amministrazione e contabilità
1. Il regolamento di amministrazione e contabilità dell’ARTEA è approvato dalla Giunta regionale e
definisce i criteri e le modalità per il funzionamento dell’ARTEA.
2. Il regolamento prevede la separazione tra gestione dei fondi comunitari e gestione di fondi nazionali o regionali e si conforma alla normativa comunitaria prevista per gli organismi pagatori.
3. Il regolamento definisce i criteri per la determinazione dei costi delle funzioni e delle attività indicate nel programma annuale, ivi compresi i costi figurativi del personale utilizzato.
".Art. 37
- Sostituzione dell’articolo 20 della l.r. 60/1999 (6)
1. L’articolo 20 della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:
"
Art. 20 - Disposizioni finanziarie
1. Il contributo annuale è determinato, a partire dall’anno 2012 in euro 1.276.000,00, ed è aggiornato annualmente con legge di bilancio.
2. All’onere di cui al comma 1, si fa fronte con gli stanziamenti dell’unità previsionale di base (UPB) 721 "Gestione corrente – Spese correnti" del bilancio di previsione 2012 e pluriennale a legislazione vigente 2012 – 2014.
3. Le spese relative al personale che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, della legge regionale dicembre 2011 n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012), è trasferito nel ruolo organico della Giunta regionale, ammontano a euro 3.784.000,00 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, e trovano copertura nell'ambito degli stanziamenti della UPB 711 "Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti" del bilancio di previsione 2012 e pluriennale a legislazione vigente 2012 – 2014.
"Art. 38
- Disposizioni transitorie
1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 il personale a tempo indeterminato dell’ARTEA è trasferito nel ruolo organico della Giunta regionale. La dotazione organica della Giunta regionale è incrementata in via automatica dei posti corrispondenti alle relative qualifiche o categorie di personale.
2. Il personale di cui al comma 1 è assegnato all’ARTEA contestualmente al trasferimento nei ruoli regionali.
3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce, su proposta del Direttore, il fabbisogno di personale dell'ARTEA e assegna le ulteriori unità di personale che risultassero eventualmente necessarie rispetto al personale di cui al comma 1.
4. Al personale trasferito ai sensi del comma 1 è riconosciuta a tutti gli effetti la continuità del rapporto di lavoro e l’anzianità di servizio maturata presso l’ARTEA. Qualora l’importo complessivo del trattamento fisso e continuativo in godimento presso l’ARTEA sia superiore a quello derivante dall’inquadramento presso la Regione Toscana la differenza viene attribuita a titolo di assegno ad personam riassorbibile.
5. I contratti subordinati di lavoro a tempo determinato stipulati dall’ARTEA e in essere alla data di cui al comma 1 rimangono efficaci per la durata degli stessi e negli stessi subentra a tutti gli effetti la Giunta regionale.
6. L’ARTEA trasferisce alla Regione Toscana le risorse esistenti nel proprio bilancio e necessarie al pagamento, a partire dall’anno 2012, dei contratti a tempo determinato di cui al comma 5. Le risorse già assegnate ma non ancora erogate dalla Regione Toscana all’ARTEA per il pagamento, a partire dall’anno 2012, dei contratti di cui al comma 5 sono mantenute al bilancio regionale.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2012 le risorse dell’ARTEA destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro 1 aprile 1999 (CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali) e 23 dicembre 1999 (CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale dell’area della dirigenza del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali) confluiscono per l’intero importo tra le risorse della Regione Toscana destinate alle medesime finalità.
8. L’ARTEA continua a svolgere anche le attività alla stessa attribuite, prima dell’entrata in vigore della presente legge, non comprese nell’articolo 2 come modificato dalla presente legge, fino ad esaurimento o diversa attribuzione delle stesse.
9. Per l’anno 2012 il bilancio preventivo economico dell’ARTEA viene adottato entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
SEZIONE II
- Revisione dell'ordinamento contabile degli enti parco. Modifiche alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi) e alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell’Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio)
Art. 39
- Modifiche all'articolo 3 della l.r. 24/1994 (70)
Abrogato.
Art. 40
- Modifiche all'articolo 6 della l.r. 24/1994 (70)
Abrogato.
Art. 41
- Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 24/1994 (70)
Abrogato.
Art. 42
- Modifiche all’articolo 11 della l.r. 24/1994 (70)
Abrogato.
Art. 43
- Modifiche all'articolo 22 della l.r. 24/1994 (70)
Abrogato.
Art. 44
- Modifiche all'articolo 26 della l.r. 24/1994 (7)
1. Nella rubrica dell'articolo 26 della l.r. 24/1994 la parola "
contabilità
" è soppressa.2. Al comma 2 dell’articolo 26 della l.r. 24/1994 le parole: "
ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 16 maggio 1991, n. 20,
" sono soppresse.3. Il comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 24/1994 è sostituito dal seguente:
"
3. Gli enti gestiscono la propria attività secondo le norme in materia di contratti stabilite dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) e, in quanto applicabili, secondo le norme in materia di patrimonio stabilite dalla legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana"). In particolare l’Ente Parco Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli gestisce i beni della Tenuta di San Rossore, di proprietà della Regione Toscana, secondo le norme, della legge 8 aprile 1999, n. 87 ("Disposizioni relative alla tenuta di San Rossore), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 24 (Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza) e della l.r. 77/2004.
".Art. 45
Abrogato.
Art. 46
- Modifiche all'articolo 3 della l.r. 65/1997 (70)
Abrogato.
Art. 47
- Modifiche all'articolo 6 della l.r. 65/1997 (70)
Abrogato.
Art. 48
- Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 65/1997 (70)
Abrogato.
Art. 49
- Modifiche all’articolo 10 della l.r. 65/1997 (70)
Abrogato.
Art. 50
- Modifiche all'articolo 12 della l.r. 65/1997 (70)
Abrogato.
Art. 51
- Modifiche all'articolo 23 della l.r. 65/1997 (70)
Abrogato.
Art. 52
Abrogato.
Art. 53
- Disposizioni transitorie
1. Gli enti parco continuano ad adottare le norme in materia di contabilità previgenti all’entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2013, fermo restando il rispetto, anche nel periodo transitorio, dei termini e delle procedure stabilite per l’adozione e per l’approvazione dei bilanci di cui all'articolo 26 bis della l.r. 24/1994 e all'articolo 23 ter della l.r. 65/1997 , inseriti dalla presente legge.
2. Nel periodo transitorio le informazioni di cui all’articolo 4, comma 2 della l.r. 65/2010 , come modificato dalla presente legge, si intendono riferite per gli enti parco alle corrispondenti voci di spesa.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio procede alla nomina del Collegio unico regionale dei revisori, e dalla data di tale nomina i collegi dei revisori in carica presso gli enti-parco cessano dalle loro funzioni.
SEZIONE III
- Modifiche alla legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana S.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana S.p.A)
Art. 54
- Modifiche all'articolo 4 della l.r. 28/2008 (9)
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana S.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana S.p.A), dopo le parole "
svolgimento delle attività
" sono inserite le seguenti: ", e può prevedere eventuali proiezioni pluriennali in presenza di attività o servizi che eccedono l’annualità di riferimento
".SEZIONE IV
- Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2010 n. 47 (Disposizioni transitorie in materia di organi dei consorzi di bonifica)
Art. 55
- Modifiche all’articolo 1 della l.r. 47/2010 (10)
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 5 agosto 2010, n. 47 (Disposizioni transitorie in materia di organi dei consorzi di bonifica), le parole: "
31 dicembre 2011
" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012
". Art. 56
- Modifiche all’articolo 2 della l.r. 47/2010
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 47/2010 le parole: "
31 dicembre 2011
" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012
".2. Al comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 47/2010 le parole: "
31 dicembre 2011
" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012
".Art. 57
- Modifiche all’articolo 4 della l.r. 47/2010 (10)
1. Il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 47/2010 è sostituito dal seguente:
"
2. Fermo restando quanto stabilito al comma 2 bis, i commissari straordinari adottano gli atti di straordinaria amministrazione solo se necessari e urgenti nel caso in cui la loro mancata adozione determini un pregiudizio per il consorzio.
".2. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 47/2010 è inserito il seguente:
"
2 bis. La Giunta regionale, sentite le province, stabilisce con deliberazione indirizzi operativi volti alla individuazione degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e definisce altresì gli atti di straordinaria amministrazione che devono essere adottati dai commissari straordinari previa acquisizione della autorizzazione della stessa Giunta regionale, che provvede al rilascio sentita la
provincia territorialmente interessata.
".SEZIONE V
- Proroga della gestione commissariale dell'Azienda agricola di Alberese. Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2010, n. 55 (Disposizioni in materia di permanenza in carica degli organi di alcuni enti e organismi regionali)
Art. 58
- Modifiche all’articolo 2 della l.r. 55/2010 (11)
1. Nel comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 55 (Disposizioni in materia di permanenza in carica degli organi di alcuni enti e organismi regionali) la parola "
2011
" è sostituita dalla seguente: "2012
".Note del Redattore:
Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 9, ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79 , art. 48.
Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 16, ed ora abrogato con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 6.
Allegato prima sostituito con l.r. 14 settembre 2012, n. 49 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 6.
Articolo abrogato con l.r. 17 luglio 2019, n. 44, art. 25 , che al 2° comma recita: “Restano in vigore tutte le disposizioni che disciplinano il consorzio che non contrastano con la presente legge.”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.