Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66
Legge finanziaria per l'anno 2012.
Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 28 dicembre 2011
CAPO III
- Soppressione dell’assegno vitalizio. Passaggio al sistema contributivo
Art. 154
- Soppressione dell’assegno vitalizio. Passaggio al sistema contributivo(59)
Abrogato.
Art. 155
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana e le sue disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 151, i cui effetti decorrono dalla prima legislatura successiva alla modifica dell’articolo 6 dello Statuto, e dall’articolo 154, i cui effetti decorrono dalla X legislatura regionale.
Note del Redattore:
Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 9, ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79 , art. 48.
Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 16, ed ora abrogato con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 6.
Allegato prima sostituito con l.r. 14 settembre 2012, n. 49 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 6.
Articolo abrogato con l.r. 17 luglio 2019, n. 44, art. 25 , che al 2° comma recita: “Restano in vigore tutte le disposizioni che disciplinano il consorzio che non contrastano con la presente legge.”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.