Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66
Legge finanziaria per l'anno 2012.
Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 28 dicembre 2011
CAPO I
- Numero dei consiglieri regionali
Art. 151
- Modifiche alla l.r. 25/2004
1. L'articolo 2 della legge 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale), è sostituito dal seguente:
“
Art. 2
Composizione del Consiglio regionale
1. Il Consiglio regionale è composto da quaranta membri. Fa inoltre parte del Consiglio regionale il Presidente della Giunta regionale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, decorrono a far data dalla prima elezione del Consiglio regionale successiva all'entrata in vigore di apposita legge di modifica dell'articolo 6 dello Statuto della Regione Toscana.”
Note del Redattore:
Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 9, ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79 , art. 48.
Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 16, ed ora abrogato con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 6.
Allegato prima sostituito con l.r. 14 settembre 2012, n. 49 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 6.
Articolo abrogato con l.r. 17 luglio 2019, n. 44, art. 25 , che al 2° comma recita: “Restano in vigore tutte le disposizioni che disciplinano il consorzio che non contrastano con la presente legge.”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.