Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66
Legge finanziaria per l'anno 2012.
Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 28 dicembre 2011
CAPO I
- Disposizioni diverse
SEZIONE I
- Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana)
Art. 135
Abrogato.
SEZIONE II
- Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1997 n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche)
Art. 136
1. Il comma 2 dell’articolo 7 della 27 giugno 1997 n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche) è sostituito dal seguente:
"
2. Ai sensi dell’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99), la riscossione delle risorse derivanti dai contributi geotermici di cui all’articolo 16, comma 4, lettera b), del medesimo decreto legislativo è delegata agli enti locali delle aree geotermiche, che la effettuano anche tramite gli organismi di diritto pubblico o privato dagli stessi partecipati ed incaricati della realizzazione dei progetti di
investimento di cui al comma 2 bis.
".2. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 45/1997 è aggiunto il seguente:
"
2 bis. Nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 2 ter, gli enti locali delle
aree geotermiche, previa stipula di apposita intesa tra gli stessi, destinano le risorse di cui al comma 2 a progetti di investimenti finalizzati agli obiettivi indicati all’articolo 16, comma 9, del d.lgs. 22/2010 e volti in particolare a:
a) realizzare o innovare, al fine di una loro maggiore efficienza energetica, impianti di teleriscaldamento;
b) aumentare l’efficienza energetica degli immobili e degli impianti;
c) attrarre investimenti di operatori economici nei settori dell’ambiente o dell’energia, con
particolare riferimento alle attività di recupero e bonifica, nonché a quelle di produzione di energia sostenibile ed efficienza energetica;
d) realizzare interventi, anche infrastrutturali, funzionali allo sviluppo sociale ed economico.".
3. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 7 della l.r. 45/1997 è aggiunto il seguente:
"
2 ter. Entro il 31 marzo 2012, la Giunta regionale definisce con apposito regolamento i criteri e le modalità a cui gli enti locali delle aree geotermiche devono attenersi nella destinazione e riscossione delle risorse di cui al comma 2.
".4. Il comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 45/1997 è sostituito dal seguente:
"
3. La Giunta regionale destina le risorse derivanti dai canoni geotermici di cui all’articolo 16, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. 22/2010 ad attività di controllo e protezione ambientali nelle aree
geotermiche."
SEZIONE III
- Aeroporto di Marina di Campo.
Art. 137
- Aeroporto di Marina di Campo.
1. L’aeroporto di Marina di Campo costituisce per la collettività regionale servizio di interesse economico generale ai sensi dell’articolo 106, comma 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
2. Nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, la Giunta regionale può coprire i costi sostenuti per lo svolgimento delle attività relative alla sicurezza, all’antincendio, al controllo del traffico aereo, alla polizia ed alle dogane, svolte dalla società di gestione di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dalla comunicazione 2005/C312/01 della Commissione del 9 dicembre 2005 relativa agli orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali.
3. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva lo schema di convenzione da stipulare con cadenza triennale con la società di gestione, al fine di definire le condizioni e l’entità della compensazione delle attività indicate al comma 2, attivabile a partire dalle risultanze dell'annualità 2011.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, stimati in euro 400.000,00 annui per ciascuna delle annualità 2012, 2013 e 2014, si fronte con gli stanziamenti dell’UPB 322 "Servizi di trasporto pubblico – Spese correnti" del bilancio di previsione 2012 e pluriennale a legislazione vigente 2012-2014.
5. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
SEZIONE IV
- Cessazione degli effetti dell'articolo 150 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 (Testo unico delle leggi sul personale)
Art. 138
- Cessazione degli effetti dell'articolo 150 della l.r. 51/1989
1. A far data dal 1° gennaio 2012 cessano gli effetti della disposizione di cui all’articolo 150 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 (Testo unico delle leggi sul personale).
SEZIONE V
- Concessione di contributi al Comune di Pescia
Art. 139
- Concessione di contributi al Comune di Pescia
1. In relazione alle procedure di trasferimento dal patrimonio regionale al patrimonio comunale del Comune di Pescia del Centro di Commercializzazione dei fiori per l'Italia centrale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 57 (Trasferimento dal patrimonio regionale al patrimonio comunale dei Comuni di Chiusi, Pescia, Radda in Chianti e Pisa di beni immobili), è autorizzata rispettivamente per gli anni 2012, 2013 e 2015 (67) la spesa massima di euro 4.000.000,00, euro 3.500.000,00 ed euro 1.000.000,00 per la complessiva sistemazione e messa a norma del citato bene immobile.
2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l’assegnazione delle risorse.
3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata la spesa:
a) di euro 4.000.000,00 per l'anno 2012 ed euro 3.500.000,00 per l'anno 2013, cui si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 522 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2012 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012 – 2014, annualità 2013;
b) di euro 1.000.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 522 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2015.(68)
Art. 140
- Abrogazione dell'articolo 137 bis della l.r. 65/2010
1. L'articolo 137 bis della l.r. 65/2010 è abrogato.
SEZIONE VI
- Disposizioni in materia di governo del territorio e difesa dal rischio idraulico
Art. 141
- Tutela dei corsi d'acqua (30)
Abrogato.
Art. 142
- Interventi nelle aree a pericolosità idraulica molto elevata (30)
Abrogato.
SEZIONE VII
- Disposizioni in materia di consorzi di bonifica
Art. 143
- Modifiche all’articolo 25 della l.r. 34/1994 (26)
Abrogato.
Art. 144
- Modifiche all'articolo 38 della l.r. 34/1994 (26)
Abrogato.
Art. 144 bis
- Inserimento dell' articolo 38 bis nella l.r. 34/1994 (33)
Abrogato.
SEZIONE VIII
- Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)
Art. 145
Abrogato.
Art. 146
- Modifiche all’articolo 47 quater della l.r. 1/2005 (27)
Abrogato.
Art. 147
- Disciplina paesaggistica
1. Le misure di salvaguardia relative all’implementazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valore di piano paesaggistico sono prorogate sino alla data di decorrenza dell'efficacia del piano paesaggistico e, comunque, non oltre il 31 marzo 2014.(60)
Art. 148
- Modifiche all’articolo 209 della l.r. 1/2005 (27)
Abrogato.
SEZIONE IX
- Disposizione in materia di trattamento dei dati personali
Art. 149
- Modifiche all’articolo 3 della l.r. 58/2011 (28)
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale 15 novembre 2011, n. 58 (Interventi urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali in Lunigiana. Istituzione dell’imposta regionale sulla benzina e determinazione dell’aliquota per l’anno 2012 ai sensi dell’articolo 5 comma 5 quater della legge 24 febbraio 1992 n. 225 (istituzione del servizio nazionale di protezione civile), è inserito il seguente:
“
5 bis. In sede di prima applicazione dell'imposta e, comunque, non oltre il 31 marzo 2012, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti, al fine di consentire la costituzione della relativa banca dati, a presentare alla Regione Toscana una comunicazione, in unico esemplare, contenente i seguenti dati:
a) ragione sociale, partita iva o codice fiscale e sede del soggetto obbligato al pagamento;
b) qualità del soggetto (concessionario, titolare dell’autorizzazione o società petrolifera);
c) codice ditta;
d) estremi dell'eventuale atto negoziale tra il concessionario o il titolare dell’autorizzazione e la società petrolifera unica fornitrice.
".2. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 3 della l.r. 58/2011 è inserito il seguente:
"
5 ter. La comunicazione di cui al comma 5 bis, deve essere presentata dal
concessionario o dal titolare dell’autorizzazione qualora provvedano direttamente all'approvvigionamento e nel caso in cui gli impianti di distribuzione siano riforniti da più società. Se è convenuto con apposito atto
negoziale che la fornitura sia effettuata da un'unica società petrolifera direttamente al gestore
dell'impianto la comunicazione di cui sopra è presentata dalla società petrolifera. Per l'anno 2012 il versamento dell'imposta dovuta per le prime due mensilità è effettuato, unitamente alla terza mensilità, entro il 30 aprile 2012.
".SEZIONE X
- Interventi a favore dell’Istituto degli Innocenti
Art. 150
- Contributo straordinario a favore dell'Istituto degli Innocenti(71)
Abrogato.
SEZIONE X bis
- Ulteriori disposizioni(34)
Art. 150 bis
- Contributo straordinario di solidarietà a seguito dell'attentato del 13 dicembre 2011(35)
1. È assegnato un contributo straordinario una tantum, a titolo di manifestazione di solidarietà da parte della Regione Toscana, a ciascuna delle famiglie dei cittadini senegalesi deceduti nell'attentato del 13 dicembre 2011 a Firenze, nonché al cittadino senegalese che, nella stessa circostanza, ha riportato lesioni personali gravissime.
2. Ai fini del comma 1 è istituito un fondo di euro 20.000,00 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
3. La Giunta regionale con deliberazione stabilisce le modalità per l’erogazione dei contributi a valere sul fondo del comma 2.
4. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 20.000,00 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, cui si fa fronte mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 1111 “Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata – Spese correnti” del bilancio di previsione 2012 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012-2014, annualità 2013 e 2014.
Art. 150 ter
- Promozione e sviluppo del processo di riorganizzazione dei comuni(36)
1. Al fine di sostenere il processo di riorganizzazione dei comuni di cui alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), la Giunta regionale, con le modalità stabilite con propria deliberazione, può concedere contributi straordinari, nell'anno 2012, in misura complessivamente non superiore a 150.000,00 euro, finalizzati al sostegno di progetti promossi dalle associazioni rappresentative di comuni di cui all’articolo 4 della legge medesima.
2. I contributi sono concessi prioritariamente ai progetti volti a favorire l’esercizio in forma associata del maggior numero di funzioni.
3. All’attuazione del comma 1 si provvede nell’ambito delle risorse di cui all’UPB 111 "Azioni di sistema Regione-Enti locali – spese correnti" del bilancio di previsione 2012.
4. Agli oneri per l'esercizio 2013 si provvede con legge di bilancio, fermo restando il limite di cui al comma 1.
Art. 150 quater
- Contributo straordinario alla Provincia di Livorno(37)
1. In alternativa alla concessione di risorse di cui all’articolo 76, comma 1, terzo periodo, della l.r. 68/2011, è concesso per l’anno 2012 alla Provincia di Livorno, per le medesime finalità, un contributo straordinario di 700.000,00 euro.
2. All’attuazione del comma 1 si provvede nell’ambito delle risorse di cui all’ UPB 111 “Azioni di sistema Regione-Enti locali – Spese correnti” del bilancio di previsione 2012.
3. Agli oneri per gli esercizi 2013 e 2014 si provvede con legge di bilancio, fermo restando l’importo massimo di cui al comma 1.
Art. 150 quinquies
- Anticipazione straordinaria al Comune di Pisa per il progetto People Mover(38)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare a favore del Comune di Pisa, per l'anno 2012, la cifra massima di euro 1.000.000,00, a valere su risorse regionali, quale anticipazione straordinaria delle risorse previste dal Por-Creo FERS 2007 – 2013, per la progettazione del collegamento People Mover tra l’aeroporto Galileo Galilei di Pisa e la stazione ferroviaria di Pisa Centrale, nonché delle opere connesse.
2. La Regione provvederà a recuperare l’anticipazione a valere sulle risorse comunitarie di cui al comma 1, o, in caso di mancata attribuzione o revoca delle stesse da parte della Commissione europea, a trattenere tale importo da erogazioni dovute al Comune di Pisa, anche relative ad altri contributi concessi a qualunque titolo.
3. L’erogazione di cui al comma 1, è subordinata alla stipula, tra la Regione Toscana ed il Comune di Pisa, di un accordo volto a stabilire le condizioni per l’attribuzione ed il recupero delle risorse anticipate.
4. All’onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte con contestuale pari previsione di entrata e di spesa , mediante lo stanziamento iscritto, per la parte entrata nella UPB 461 “Riscossione di crediti” e per la spesa, nella UPB 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2012.
Art. 150 sexies
- Campionati mondiali di ciclismo 2013 e iniziative di accompagnamento(39)
1. La Regione Toscana, in vista dello svolgimento dei campionati mondiali di ciclismo a Firenze nell'anno 2013, promuove iniziative di accompagnamento nonché propedeutiche all'evento.
2. La Regione definisce, nella sede di coordinamento istituita per l'organizzazione dei mondiali del 2013, e in raccordo con gli altri soggetti coinvolti, i contenuti delle iniziative e il relativo calendario.
3. Sulla base delle determinazioni di cui al comma 2, la Giunta regionale approva il quadro degli interventi e delle iniziative proprie e di quelle (47) alle quali concorre attraverso la concessione di propri contributi. La Giunta regionale definisce contestualmente i criteri di concessione dei contributi agli enti locali ed agli altri soggetti realizzatori eventualmente individuati.
4. La Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione sull’andamento dell’evento e sugli interventi attuati.
5. Per l’attuazione di quanto previsto ai commi precedenti è autorizzata la spesa di euro 150.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 131 "Attività di carattere istituzionale – Spese correnti" del bilancio di previsione 2012.
Art. 150 septies
- Contributo al Comitato organizzatore per l'organizzazione dei campionati mondiali di ciclismo del 2013(40)
Abrogato.
Art. 150 octies
- Contributo straordinario per la parziale copertura degli oneri di manutenzione dell’invaso di Bilancino(41)
1. A seguito della cessazione della gestione commissariale di cui alla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Realizzazione opere idrogeologiche per il completamento della diga di Bilancino / Gestione commissariale) la Giunta regionale è autorizzata ad erogare, per l’anno 2012, a favore di Publiacqua S.p.A., un contributo straordinario pari a euro 96.000,00 finalizzato alla copertura degli oneri di manutenzione dell’invaso di Bilancino relativi alla quota parte degli stessi funzionale alla laminazione delle piene.
2. All’onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte con le risorse iscritte sulla UPB 412 “ Approvvigionamento idrico - Spese correnti" del bilancio di previsione 2012.
Art. 150 novies
- Contributo straordinario al soggetto consortile di cui all'articolo 8 della l.r. 73/2008(42)
1. La Regione destina per l’anno 2012 al soggetto consortile multidisciplinare di cui all’articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali) un contributo straordinario di euro 200.000,00, per promuovere l’avvio di specifiche iniziative finalizzate a favorire l'accesso dei professionisti, con particolare riferimento ai giovani, alle risorse regionali, nazionali e comunitarie.
2. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 200.000,00 per l’anno 2012, si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 513 "Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo – Spese correnti" del bilancio di previsione 2012.
Art. 150 decies
- Contributo straordinario alla Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro(43)
1. È assegnato un contributo straordinario una tantum pari ad euro 120.000,00 alla Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, per il concorso alle spese sostenute per gli allestimenti e gli interventi necessari a garantire la sicurezza, in occasione della visita ufficiale di Papa Benedetto XVI del 13 maggio 2012.
2. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le modalità per l’assegnazione, l’erogazione e la rendicontazione del contributo di cui al comma 1.
3. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 120.000,00 per l’anno 2012 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 131 “Attività di carattere istituzionale – Spese correnti” del bilancio di previsione 2012.
Art. 150 undecies
- Sostegno per l'avvio dell'attività della Scuola Superiore di Magistratura(44)
1. La Regione Toscana mette a disposizione del Ministero della Giustizia l'infrastruttura telematica necessaria per l'avvio della Scuola Superiore di Magistratura, con sede presso il Comune di Scandicci nel complesso monumentale di Villa Castelpulci, nonché, con contratto di comodato gratuito, i beni mobili e strumentali necessari per il funzionamento della stessa.
2. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata per l’anno 2012 la spesa massima di euro 500.000,00 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 135 “Attività di carattere istituzionale – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2012.
Art. 150 duodecies
- Contributo straordinario di solidarietà a seguito dell’aggressione ai carabinieri durante controlli dopo un rave-party il 25 aprile 2011 a Pitigliano(45)
1. È assegnato un contributo straordinario una tantum, a titolo di manifestazione di solidarietà da parte della Regione Toscana, alla famiglia del carabiniere deceduto in seguito all’aggressione verificatasi durante i controlli eseguiti dopo un rave-party il 25 aprile 2011 a Pitigliano, nonché al collega che, nella stessa circostanza, ha riportato lesioni personali gravissime e permanenti.
2. Ai fini del comma 1 è istituito un fondo di euro 20.000,00 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
3. La Giunta regionale, con deliberazione, stabilisce le modalità per l’erogazione dei contributi a valere sul fondo del comma 2.
4. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 20.000,00 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, cui si fa fronte mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 1.1.11 “Interventi a favore del terrorismo e della criminalità organizzata – Spese correnti” del bilancio di previsione 2012 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012–2014, annualità 2013 e 2014.
Art. 150 terdecies
- Decorrenza attribuzione risorse all’Autorità portuale regionale (48)
1. Le risorse per l’esercizio delle funzioni concernenti le concessioni di beni del demanio marittimo e la gestione e manutenzione delle aree portuali di Viareggio, Giglio, Porto Santo Stefano e Marina di Campo sono attribuite ai comuni medesimi fino alla data di costituzione di tutti gli organi dell’Autorità portuale regionale di cui legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005). A partire da tale data le risorse sono attribuite all’Autorità portuale regionale.
Art. 150 quaterdecies
- Contributo straordinario al Comune di Abetone (49)
1. È assegnato per l’anno 2012 al Comune di Abetone un contributo straordinario una tantum, pari ad euro 100.000,00, destinato a finanziare progetti d’investimento finalizzati a contrastare lo stato di difficoltà economica del sistema neve nella Montagna pistoiese.
2. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le modalità per l’assegnazione, l’erogazione e la rendicontazione del contributo di cui al comma 1.
3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 per l'anno 2012, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 516 "Sviluppo locale - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2012.
SEZIONE XI
- Costi della politica
Note del Redattore:
Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 9, ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79 , art. 48.
Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 16, ed ora abrogato con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 6.
Allegato prima sostituito con l.r. 14 settembre 2012, n. 49 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 6.
Articolo abrogato con l.r. 17 luglio 2019, n. 44, art. 25 , che al 2° comma recita: “Restano in vigore tutte le disposizioni che disciplinano il consorzio che non contrastano con la presente legge.”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.