Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66
Legge finanziaria per l'anno 2012.
Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 28 dicembre 2011
CAPO I
- Riordino e riqualificazione della rete assistenziale attraverso la programmazione di area vasta
Art. 116
- Informativa al Consiglio regionale
1. La Giunta regionale si impegna a presentare alla commissione consiliare competente, entro il mese di febbraio di ogni anno, gli indirizzi e le eventuali iniziative di razionalizzazione del servizio sanitario regionale diretti a garantire la qualità, la sicurezza e la sostenibilità economica del sistema sanitario.
Art. 117
- Modifiche all'articolo 9 della l.r. 40/2005 (23)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è inserito il seguente:
"
1 bis. Al fine di perseguire l'appropriatezza degli interventi, l'integrazione dei servizi assistenziali in
rete e l'ottimizzazione delle risorse, la Regione Toscana promuove:
a) l'attivazione, in via sperimentale, di dipartimenti interaziendali, a carattere gestionale, al fine di favorire l'interscambio dei professionisti sui percorsi assistenziali ed il condiviso ed ottimale utilizzo
delle strutture e delle attrezzature;
b) la revisione delle strutture organizzative complesse delle aziende ospedaliero universitarie sulla base delle soglie minime di attività attualmente previste;
c) la revisione, nel rispetto delle necessarie relazioni sindacali, dell'offerta complessiva dei percorsi assistenziali, determinando soglie, volumi e parametri di qualità e sicurezza;
d) le iniziative di riorganizzazione a livello di area vasta, oltre che per gli obiettivi predetti, per consentire il raggiungimento della sostenibilità economica anche di area vasta;
e) la revisione del sistema di valutazione dei direttori generali anche in merito agli obiettivi di area vasta;
f) la valorizzazione della governance tra le istituzioni.
2. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 40/2005, le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1 e 1 bis".
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
"4 bis. Il coordinatore del comitato di area vasta effettua il coordinamento delle attività del comitato con particolare riferimento:
a) alla programmazione, a livello di area vasta, degli atti di competenza, con particolare riferimento alle scelte di sviluppo organizzativo compresi i modelli organizzativi che favoriscano la gestione interaziendale di funzioni, strutture ed attrezzature ed il rapporto con il privato accreditato, nonché l'implementazione di procedure innovative e l'utilizzo di tecnologie nuove o ad alto costo;
b) all'attuazione e al monitoraggio degli atti di cui alla lettera a);
c) al coordinamento dell'offerta complessiva dei percorsi assistenziali, con particolare riferimento all'applicazione di soglie, volumi e parametri di qualità e sicurezza;
d) al compito di garantire la valutazione economica integrata dei risultati aziendali e del connesso impiego di risorse, con obiettivi economici e di governo clinico, con particolare riferimento ai risultati di esito ed alla appropriatezza, anche attraverso la sperimentazione del consolidamento dei bilanci a livello di area vasta;
e) al compito di individuare e governare gli obiettivi formativi di area vasta, garantendo percorsi integrati sul territorio.
".Art. 118
- Modifiche all’articolo 100 della l.r. 40/2005 (23)
1. Al comma 1 dell'articolo 100 della l.r. 40/2005, dopo le parole: "
delle aziende sanitarie
", sono inserite le seguenti: ", degli enti del servizio sanitario regionale e delle società della salute
".Art. 119
- Modifiche all'articolo 101 della l.r. 40/2005 (23)
1. Al comma 5 dell'articolo 101 della l.r. 40/2005, dopo le parole: "
altri soggetti
", sono inserite le seguenti: " pubblici del servizio sanitario nazionale
".Art. 120
- Ruolo degli ESTAV
1. Nell’ambito delle competenze ed attribuzioni, di cui agli articoli 101 e 101 bis della l.r. 40/2005 , i servizi tecnico-amministrativi di area vasta (ESTAV) assolvono le funzioni di supporto alla programmazione di area vasta, realizzando un adeguato raccordo fra la programmazione regionale e la programmazione interaziendale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove:
a) l’implementazione delle funzioni demandate agli ESTAV, ai sensi degli articoli 101 e 101 bis della l.r. 40/2005 , anche in merito alla integrazione socio-sanitaria;
b) il coordinamento dei diversi ESTAV, anche mediante l’istituzione della figura di un coordinatore, al fine di garantire l'interscambio e l’ottimizzazione delle risorse, nonché la realizzazione di gare regionali, che favoriscano la specializzazione dei diversi ESTAV in ragione delle diverse categorie merceologiche;
c) la definizione da parte di ciascun ESTAV dei piani di sviluppo annuali e dei relativi budget economici e degli investimenti in materia di Information and Communication Technology (ICT) per le aziende dell’area vasta di competenza, sulla base degli indirizzi e delle linee di programmazione regionali.
3. Il coordinatore di cui al comma 2, lettera b), individuato dal Presidente della Giunta regionale tra i direttori generali degli ESTAV, è tenuto a presentare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un piano di ottimizzazione dei processi e delle risorse di pertinenza degli ESTAV.
Note del Redattore:
Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 9, ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79 , art. 48.
Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 16, ed ora abrogato con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 6.
Allegato prima sostituito con l.r. 14 settembre 2012, n. 49 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 6.
Articolo abrogato con l.r. 17 luglio 2019, n. 44, art. 25 , che al 2° comma recita: “Restano in vigore tutte le disposizioni che disciplinano il consorzio che non contrastano con la presente legge.”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.