Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66
Legge finanziaria per l'anno 2012.
Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 28 dicembre 2011
CAPO II
- Disposizioni relative agli enti dipendenti e alle società in house della Regione
Art. 5
- Modifiche all’articolo 2 della l.r. 65/2010 (1)
1. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011), è sostituito dal seguente:
"2. Ai fini degli obiettivi di cui al comma 1, la Giunta regionale può impartire con propria deliberazione specifici indirizzi.".
2. Dopo il comma 5 bis dell’articolo 2 della l.r. 65/2010 è aggiunto il seguente:
"5 ter.Nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 5 o 5 bis, l’organo di amministrazione, nell’ambito della relazione al bilancio di esercizio, ne illustra dettagliatamente le motivazioni ed indica le misure che intende adottare per recuperare tale scostamento nell’anno successivo a quello in cui si è manifestato.".
Art. 6
- Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 65/2010 (1)
1. L’articolo 4 della l.r. 65/2010 è sostituito dal seguente:
"Art. 4 - Disposizioni per la redazione dei bilanci
1. La Giunta regionale, al fine di giungere ad una tendenziale armonizzazione dei bilanci preventivi e di esercizio degli enti dipendenti, approva apposite direttive riguardanti i documenti obbligatori che devono costituire l’informativa di bilancio nonché le modalità uniformi di redazione e di valutazione. Ove necessario gli enti destinatari adeguano i propri regolamenti interni di contabilità a tali direttive.
2. Ai fini del comma 1, costituiscono requisiti minimi ai fini della redazione dei bilanci:
a) la predisposizione di un bilancio preventivo economico con proiezione triennale;
b) la predisposizione di un piano triennale degli investimenti, delle relative fonti di finanziamento e una rappresentazione a consuntivo del corrispondente stato di avanzamento;
c) la predisposizione da parte dell’organo di amministrazione di una relazione di accompagnamento al bilancio preventivo ed al bilancio di esercizio che illustri, tra l’altro:
1) i collegamenti tra le attività programmate nell'esercizio e le previsioni economiche contenute nel bilancio e, a consuntivo, tra le attività realizzate nell’esercizio ed i valori economici e patrimoniali contenuti nel bilancio di esercizio;
2) le scelte metodologiche adottate per la stima dei costi relativi alle attività da realizzare a favore della Regione ed a favore di altri soggetti pubblici e privati e la corrispondente rappresentazione dei costi sostenuti a consuntivo;
3) le misure individuate in attuazione dell’articolo 2, i risultati raggiunti in termini di contenimento dei costi di funzionamento e di miglioramento dell’efficienza nella gestione;
4) nel caso di risultato di esercizio negativo, le misure per il raggiungimento del pareggio di
bilancio.
3. Con le direttive di cui al comma 1, sono inoltre individuati a carico degli enti dipendenti specifici obblighi informativi infrannuali, compresa la predisposizione nel corso dell’anno di almeno un
bilancio pre-consuntivo.
4. Qualora nel corso dell’anno le attività degli enti dipendenti vengano integrate o modificate con nuove attività, l’assegnazione di ulteriori finanziamenti a carico del bilancio regionale è approvata dalla Giunta regionale sulla base di una relazione predisposta dall’organo di amministrazione contenente l’indicazione degli effetti che tali nuove attività producono sull’equilibrio economico e patrimoniale dell’ente rappresentato nel bilancio preventivo e nel piano degli investimenti.".
Art. 7
- Modifiche all’articolo 5 della l.r. 65/2010 (1)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 65/2010 è aggiunto il seguente:
"1 bis. La Giunta regionale, nell’ambito delle direttive di cui all’articolo 4, individua le informazioni derivanti dal sistema di contabilità analitica che gli enti dipendenti sono tenuti a comunicare ai fini dell’attività di indirizzo, coordinamento e controllo della Regione.".
Art. 8
- Modifiche all’articolo 6 della l.r. 65/2010
1. Il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 65/2010 è abrogato.
Art. 9
- Modifiche all'articolo 7 della l.r. 65/2010 (1)
1. Nella rubrica dell'articolo 7 della l.r. 65/2010 le parole:
"Monitoraggio e valutazione."
sono soppresse.2. I commi 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 7 della l.r. 65/2010 sono abrogati.
2. I commi 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 7 della l.r. 65/2010 sono abrogati.
Art. 10
- Modifiche all’articolo 9 della l.r. 65/2010 (1)
1. Al comma 1 bis dell’articolo 9 della l.r. 65/2010 le parole:
"della Regione e degli enti dipendenti"
sono sostituite dalle seguenti: "della Regione, degli enti dipendenti e delle società in house"
.Art. 11
1. Dopo l’articolo 11 della l.r. 65/2010 è inserito il seguente:
"Art. 11 bis - Disposizioni per la redazione dei bilanci ed obblighi informativi delle società in house
1. Alle società in house della Regione si applicano le norme e le direttive stabilite per gli enti dipendenti dagli articoli 4 e 5.”.
Note del Redattore:
Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 9, ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79 , art. 48.
Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 16, ed ora abrogato con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 6.
Allegato prima sostituito con l.r. 14 settembre 2012, n. 49 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 6.
Articolo abrogato con l.r. 17 luglio 2019, n. 44, art. 25 , che al 2° comma recita: “Restano in vigore tutte le disposizioni che disciplinano il consorzio che non contrastano con la presente legge.”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.